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QUADRO E – ONERI E
SPESE
Indicazioni generali
In questo quadro vanno indicati:
gli oneri per i quali è riconosciuta
una detrazione del 19%, del 26%, del 30%, del 35%
o 90% (Sezione I);
gli oneri deducibili dal reddito complessivo
(Sezione II);
le spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e per misure antisismiche
(Sezione IIIA);
dati catastali identificativi degli immobili
e altri dati per fruire della detrazione (Sezione
IIIB);
detrazione dimposta del 50 per
cento per lacquisto di mobili per larredo
di immobili e IVA per lacquisto di abitazioni
classe A o B (Sezione IIIC);
le spese per interventi di riqualificazione
energetica su edifici esistenti per le quali è
riconosciuta la detrazione,compreso il SUperbonus
110% (Sezione IV);
i dati per fruire delle detrazioni per
i canoni di locazione (Sezione V);
i dati per fruire di altre detrazioni
(Sezione VI).
Gli oneri deducibili sono le spese che la
legge consente di dedurre dal reddito complessivo.
Gli oneri detraibili vengono detratti, quindi
sottratti, dallimposta lorda secondo una percentuale
prestabilita e indicata nelle pagine successive.
REDDITO COMPLESSIVO
- ONERI DEDUCIBILI
-------------------------------------
REDDITO IMPONIBILE
IMPOSTA LORDA
- ONERI DETRAIBILI
--------------------------------------
IMPOSTA NETTA
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Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo
se:
gli oneri sono stati sostenuti nel corso
del 2021;
gli oneri sono stati sostenuti dal dichiarante
nel proprio interesse.
Tuttavia si possono riscontrare delle eccezioni:
1) Oneri detraibili o deducibili dal dichiarante
anche se sostenuti nellinteresse delle
persone fiscalmente a carico:
spese sanitarie;
premi di assicurazione sulla vita e contro
gli infortuni;
contributi previdenziali ed assistenziali,
compresi i contributi e i premi versati alle
forme pensionistiche complementari e individuali;
spese per frequenza di corsi di istruzione;
spese per attività sportive per ragazzi;
2) Oneri detraibili o deducibili dal dichiarante
anche se sostenuti da familiari non fiscalmente
a carico:
le spese mediche e quelle di assistenza
specifica dei portatori di handicap di cui al
rigo E25;
le spese sanitarie relative a patologie
esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
rigo E2, sostenute per conto di familiari
non fiscalmente a carico e che non trovano capienza
nellimposta da questi dovuta;
spese per addetti allassistenza personale
delle persone non autosufficienti.
I familiari a cui si fa riferimento sono i seguenti:
- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.
SPESE PER FIGLI A CARICO
Quando lonere è sostenuto per i figli,
la detrazione spetta al genitore al quale è
intestato il documento che certifica la spesa. La
detrazione o deduzione spetta anche se non si usufruisce
delle detrazioni per carichi di famiglia (nel prospetto
Familiari a carico sono indicati il
codice fiscale del familiare e il numero dei mesi
a carico, ma la percentuale di detrazione è
pari a zero).
Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio,
le spese devono essere suddivise tra i due genitori
in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora
i genitori intendano ripartire le spese in misura
diversa dal 50% devono annotare sui documenti comprovanti
la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente
a carico dellaltro, questultimo potrà
sempre considerare, ai fini del calcolo della detrazione
o della deduzione, lintera spesa sostenuta.
 |
ATTENZIONE |
Per la
determinazione in euro delle spese e oneri
in valuta estera va utilizzato il cambio
del giorno in cui gli stessi sono stati
percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
più prossimo o, qualora non sia
stato fissato in tali giorni, il cambio
del mese. |
|
 |
ATTENZIONE |
Ai fini
della determinazione degli importi da
indicare nel quadro E, deve essere considerata
onere a carico anche leventuale
IVA o il costo del bollo risultante dalla
documentazione giustificativa. |
|
 |
ATTENZIONE |
La documentazione
comprovante il sostenimento degli oneri
deve essere conservata dal contribuente
per tutto il periodo entro il quale lamministrazione
ha la facoltà di richiederla e
quindi per la dichiarazione di questanno
fino al 31 dicembre 2025. |
|
I soci di società semplici hanno diritto
di fruire, nella proporzione stabilita dall’art.
5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta
(oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo)
per alcuni degli oneri sostenuti dalla società.
Sezione I - Spese per le quali
spetta la detrazione d’ imposta del 19, 26,
30, 35 o 90%
NOVITA: PAGAMENTI TRACCIABILI
Dal 2020 la detrazione del 19% degli oneri spetta
a condizione che lonere sia sostenuto con
sistemi di pagamento tracciabili. Possono essere
ancora pagati in contanti i medicinali e i dispositivi
medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture
pubbliche o da strutture private accreditate al
Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dimostra lutilizzo del mezzo
di pagamento «tracciabile» mediante
ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino
postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In
mancanza, lutilizzo del mezzo di pagamento
«tracciabile» può essere documentato
mediante lannotazione in fattura, ricevuta
fiscale o documento commerciale, da parte del percettore
delle somme che cede il bene o effettua la prestazione
di servizio.
A ciascuna detrazione dimposta è stato
attribuito un codice identico a quello che appare
nella Certificazione Unica.
 |
COD
|
DESCRIZIONE
|
COD
|
DESCRIZIONE
|
1
|
Spese sanitarie
RIGO E1
|
22
|
Contributi associativi alle società
di mutuo soccorso RIGO da E8 a E10
|
2
|
Spese sanitarie
per familiari non a carico affetti da
patologie esenti RIGO E2
|
24
|
Erogazioni liberali
a favore della società di cultura
Biennale di Venezia RIGO da E8 a E 10
|
3
|
Spese sanitarie
per disabili RIGO E3
|
25
|
Spese relative
a beni soggetti a regime vincolistico
RIGO da E8 a E 10
|
4
|
Spese per veicoli
per persone con disabilità RIGO
E4
|
26
|
Erogazioni liberali
per attività culturali ed artistiche
RIGO da E8 a E 10
|
5
|
Spese per l’acquisto
di cani guida RIGO E5
|
27
|
Erogazioni liberali
a favore di enti operanti nello spettacolo
RIGO da E8 a E 10
|
6
|
Totale spese
sanitarie per le quali è stata richiesta
la rateizzazione nella precedente dichiarazione
RIGO E6
|
28
|
Erogazioni liberali
a favore di fondazioni operanti nel
settore musicale RIGO da E8 a E 10
|
7
|
Interessi per
mutui ipotecari per acquisto abitazione
principale RIGO E7
|
29
|
Spese veterinarie
RIGO da E8 a E 10
|
8
|
Interessi per
mutui ipotecari per acquisto altri immobili
RIGO da E8 a E10
|
30
|
Spese sostenute
per servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordi RIGO da E8 a E 10
|
9
|
Interessi per
mutui contratti nel 1997 per recupero
edilizio RIGO da E8 a E10
|
31
|
Erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado RIGO da E8 a E 10
|
10
|
Interessi per
mutui ipotecari per costruzione dell’abitazione
principale RIGO da E8 a E10
|
32
|
Spese relative
ai contributi versati per il riscatto
degli anni di laurea dei familiari a
carico RIGO da E8 a E 10
|
11
|
Interessi per
prestiti o mutui agrari RIGO da E8 a
E10
|
33
|
Spese per asili
nido RIGO da E8 a E 10
|
12
|
Spese per istruzione
diverse da quelle universitarie RIGO
da E8 a E10
|
35
|
Erogazioni liberali
al fondo per lammortamento di
titoli di Stato RIGO da E8 a E 10
|
13
|
Spese per istruzione
universitaria RIGO da E8 a E10
|
36
|
Premi per assicurazioni
sulla vita e contro gli infortuni RIGO
da E8 a E 10
|
14
|
Spese funebri
RIGO da E8 a E10
|
38 |
Premi per assicurazioni
per tutela delle persone con disabilità
grave RIGO da E8 a E 10 |
15 |
Spese per addetti
all’assistenza personale RIGO da
E8 a E10 |
39
|
Premi per assicurazioni
per rischio di non autosufficienza RIGO
da E8 a E 10
|
16 |
Spese per attività
sportive per ragazzi (palestre, piscine
ed altre strutture sportive) RIGO da E8
a E10 |
40 |
Spese sostenute
per lacquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale RIGO da E8
a E 10 |
17 |
Spese per intermediazione
immobiliare RIGO da E8 a E10 |
43
|
Premi per assicurazioni
per il rischio di eventi calamitosi
RIGO da E8 a E 10
|
18 |
Spese per canoni
di locazione sostenute da studenti universitari
fuori sede RIGO da E8 a E10 |
44 |
Spese per minori
o maggiorenni con DSA RIGO da E8 a E 10
|
20 |
Erogazioni liberali
a favore delle popolazioni colpite da
calamità pubbliche o eventi straordinari
RIGO da E8 a E10 |
45 |
Spese per iscrizione
annuale o abbonamento AFAM per ragazzi |
21 |
Erogazioni liberali
alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche RIGO da E8 a E10 |
99
|
Altre spese detraibili
|
 |
|
 |
ATTENZIONE |
Nel Mod.730
per gli oneri individuati con codici da
1 a 7 deve essere indicato esclusivamente
limporto e non anche il codice. |
|
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL
26%
 |
COD
|
DESCRIZIONE
|
COD
|
DESCRIZIONE
|
61
|
Erogazioni liberali
a favore delle ONLUS RIGO da E 8 a E
10
|
62
|
Erogazioni liberali a favore di partiti
politici RIGO da E 8 a E 10
|
 |
|
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL
30 O DEL 35%
A ciascuna detrazione dimposta del 30-35%
è stato attribuito un codice identico a quello
che appare nella Certificazione Unica:
 |
COD
|
DESCRIZIONE
|
COD
|
DESCRIZIONE
|
71
|
Erogazioni liberali
in denaro o natura a favore delle ONLUS
e APS RIGO da E 8 a E 10
|
76
|
Erogazioni liberali in denaro o natura
a favore delle organizzazioni di volontariato
(OV) RIGO da E 8 a E 10
|
 |
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
D'IMPOSTA DEL 90%
 |
COD
|
DESCRIZIONE
|
COD
|
DESCRIZIONE
|
81
|
Premi per
rischio eventi calamitosi per
assicurazioni stipulate contestualmente
alla cessione del credito d'imposta
relativo agli interventi sisma
bonus al 110% ad un'impresa assicuratrice
RIGO da E 8 a E 10
|
 |
|
|
 |
ATTENZIONE |
Dallanno
dimposta 2020 la detrazione spettante
per alcune delle spese indicate in questa sezione
varia in base allimporto del reddito complessivo.
Viene riconosciuta per intero ai titolari di
reddito complessivo fino a 120.000 euro; decresce
fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito
complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica
del limite reddituale si tiene conto anche dei
redditi assoggettati a cedolare secca. |
SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE
AL REDDITO
 |
COD
|
DESCRIZIONE
|
COD
|
DESCRIZIONE
|
12
|
Spese distruzione
RIGO da E8 a E10
|
31
|
Erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado RIGO da E8 a E 10
|
13
|
Spese universitarie
RIGO da E8 a E10
|
35
|
Erogazioni liberali
al fondo per l'ammortamento di titoli
di Stato RIGO da E8 a E 10
|
14
|
Spese funebri RIGO
da E8 a E10
|
36
|
Premi per assicurazioni
sulla vita e contro gli infortuni RIGO da
E8 a E 10
|
15
|
Spese per assistenza
personale RIGO da E8 a E10
|
38
|
Premi per assicurazioni
per tutela delle persone
con disabilità grave RIGO da E8 a E
10
|
16
|
Attività sportive
dei ragazzi RIGO E5
|
39
|
Premi per assicurazioni
per rischio di non autosufficienza RIGO da
E8 a E 10
|
17
|
Intermediazioni immobiliare
RIGO da E8 a E10
|
40
|
Spese sostenute per
l'acquisto di abbonamenti ai servizi
di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale RIGO da E8 a E 10
|
18
|
Spese per canoni di
locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede RIGO da E8 a E10
|
43
|
Premi per assicurazioni
aventi per il rischio di eventi
calamitosi RIGO da E8 a E 10
|
21
|
Erogazioni liberali
alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche RIGO da E8 a E10
|
44
|
Spese per minori o
maggiorenni con DSA RIGO da E8 a E 10
|
25
|
Spese relative a beni
soggetti a regime vincolistico RIGO da E8
a E10
|
45
|
Spese per iscrizione
annuale o abbonamento AFAM per ragazzi RIGO
da E8 a E 10
|
26
|
Erogazioni liberali
per attività culturali e artistiche
RIGO da E8 a E10
|
61
|
Erogazioni liberali
a favore delle ONLUS RIGO da E8 a E 10
|
27
|
Erogazioni liberali
a favore di enti operanti nello spettacolo
RIGO da E8 a E10
|
81
|
Premi per rischio eventi
calamitosi per assicurazioni stipulate
contestualmente alla cessione del credito
dimposta relativo agli
interventi sisma bonus al 110% ad unimpresa
di assicurazione RIGO da E8 a E 10
|
29
|
Spese veterinarie RIGO
da E8 a E10
|
|
Spese per canoni di
leasing di immobili da adibire
ad abitazione principale RIGO E14
|
30
|
Spese sostenute per
servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordi RIGO da E8
a E10
|
|
|
 |
CASELLA Spese sanitarie (E1)
Nel rigo E1 va indicato lintero importo delle
spese mediche sostenute nellanno. Chi presta
lassistenza fiscale calcolerà la detrazione
spettante riducendo la cifra inserita (comprensivo
delle spese sanitarie eventualmente inserite in
E2) di 129,11 euro (franchigia).
 |
ATTENZIONE |
Le spese
mediche sono detraibili anche se sostenute
per i familiari fiscalmente a carico. |
|
 |
ATTENZIONE |
Gli eredi
hanno diritto alla detrazione dimposta
(oppure alla deduzione dal proprio reddito
complessivo) per le spese sanitarie del
defunto sostenute da loro dopo il decesso. |
|
Se le spese sopra elencate sono state sostenute
nellambito del Servizio Sanitario Nazionale,
devono essere indicati anche gli importi dei ticket
pagati.
Prestazioni chirurgiche
Rientrano tra questi oneri le seguenti spese inerenti
a prestazioni chirurgiche per:
-
l’anestesia;
-
l’acquisto del plasma sanguigno necessario
per l’operazione;
-
le rette di degenza compresa, come specifica
la Circ. Min. 122 del 1/6/99, la differenza
di classe dovuta al numero dei letti della camera
del malato e alla presenza del bagno nella stessa
(sono invece sempre escluse le spese
di pernottamento dei parenti del malato, gli
addebiti per l’utilizzo di apparecchi
telefonici o televisivi installati nella stanza
di ricovero e, in genere, le spese per i bisogni
non essenziali del malato);
-
i medicinali utilizzati per l’intervento.
Sono detraibili le spese relative al trapianto
di organi, comprese, come specificato nella
Circ.122 del 1/6/99, quelle relative al trasferimento
dellorgano sul luogo dellintervento,
ammesso che la relativa fattura sia intestata al
contribuente;
 |
ATTENZIONE |
Le spese
relative al trasferimento e al soggiorno
allestero, anche se per motivi di
salute, non possono essere considerate
tra quelle che danno diritto alla detrazione
in quanto non sono spese sanitarie (Circ.
Min.122 del 1/6/99). |
|
 |
ATTENZIONE |
In caso
di ricovero di un anziano in un istituto
di assistenza e ricovero, la detrazione
non spetta per le spese relative alla
retta di ricovero e allassistenza
specifica, ma solo per le spese mediche
che devono essere separatamente indicate
nella documentazione rilasciata dallistituto.
Se lanziano è anche portatore
di handicap, in base alla L. 05/02/92
n.104, lonere sostenuto per il ricovero
deve essere indicato nel rigo E25 (spese
mediche di assistenza per portatori di
handicap). |
|
 |
ATTENZIONE |
Le spese
per gli interventi di chirurgia estetica
sono detraibili solo se diretti ad eliminare
deformità funzionali o estetiche particolarmente
deturpanti. |
|
 |
ATTENZIONE |
Non sono
detraibili le spese di trasporto in ambulanza.
Sono, invece, detraibili le prestazioni
di assistenza medica effettuate durante
il trasporto. |
|
Analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni
(compreso l’importo del ticket eventualmente
pagato) quali ad esempio:
-
esami di laboratorio;
-
elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;
-
TAC;
-
laser;
-
ecografia;
-
chiroterapia;
-
ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
-
sedute di fisioterapia;
-
dialisi;
-
cobaltoterapia;
-
iodioterapia;
-
anestesia epidurale;
-
inseminazione artificiale;
-
indagini di diagnosi prenatale;
-
altri esami complessi e terapie particolari.
La Circ.18/E del 6/5/2016 ha specificato che le
spese relative alle prestazioni di dermopigmentazione
delle ciglia e delle sopracciglia, effettuate per
sopperire ai danni estetici provocati dallalopecia
universale, possano essere detraibili, a condizione
che:
- il contribuente possieda una certificazione medica
che attesti che lintervento di dermopigmentazione
sia finalizzato a correggere leffetto anche
secondario della patologia sofferta;
- la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata
da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa
o da altra documentazione risulti che la prestazione
è resa per mezzo di personale medico.
Le spese per le prestazioni di luce pulsata
sono detraibili quando effettuate per sopperire
ai danni estetici provocati dallirsutismo.
Le condizioni sono le stesse di quelle previste
per gli interventi di dermopigmentazione.
Procreazione medicalmente assistita
Alcune circolari hanno fornito chiarimenti sullargomento.
La Circ.17/E del 24/04/2015 ha specificato che le
spese sostenute per la crioconservazione degli
ovociti possono essere detratte come prestazioni
sanitarie se il procedimento viene eseguito da un
centro autorizzato per la procreazione medicalmente
assistita.
La Circ.18/E del 06/05/2016 ha chiarito che anche
la crioconservazione degli embrioni è
detraibile nellambito di un percorso di procreazione
medicalmente assistita con finalità di cura
o di preservazione della fertilità dellindividuo,
maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia
un rischio importante di perderla: patologie tumorali,
chemioterapia e radioterapia, patologie immuni,
urologiche e ginecologiche.
Queste spese sono detraibili anche se sostenute
allestero, ma solo se eseguite per le finalità
consentite in Italia.
Lo stesso vale per le spese relative al trattamento
di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo.
 |
ATTENZIONE |
Tali
esami devono essere prescritti da un medico,
anche se privo di specializzazione. È
necessario conservare la copia della relativa
prescrizione medica. |
|
Conservazione delle cellule del cordone ombelicale
Sono detraibili anche le spese per la conservazione,
presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate
dalle norme vigenti, delle cellule del cordone ombelicale
a uso dedicato per il neonato o consanguinei
con patologia e con approvazione scientifica e clinica.
Non è invece detraibile la conservazione
delle cellule staminali del cordone ombelicale a
uso autologo, cioè per future
esigenze personali (Ris. 155 del 12/06/2009).
Prestazioni specialistiche
Sono detraibili le spese rese da un medico che
ha conseguito la specializzazione, comprese le prestazioni
rese dagli odontoiatri per la cura delle malattie
della bocca e dei denti.
Per la detraibilità di queste spese è
necessario che la specializzazione e la diagnosi
risultino dalla carta intestata, dalla parcella
o dalla ricevuta, rilasciata dal medico specialista.
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione
medica, le prestazioni rese da:
psicologi e psicoterapeuti per finalità
terapeutiche
biologi, compresi i biologi nutrizionisti
la cui professione, pur non essendo sanitaria, è
inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale
ambulatori specialistici per la disassuefazione
dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute
del 20 ottobre 2016).
Assistenza specifica
Sono detraibili anche i compensi erogati a:
personale paramedico abilitato (infermieri
professionali) e a quello autorizzato a effettuare
prestazioni sanitarie specialistiche (per esempio,
prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature
elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)
personale appartenente alle figure professionali
elencate nel Dm del 29 marzo.
 |
ATTENZIONE |
La Circ.3/E
del 02/03/2016 stabilisce che le spese
sostenute per le prestazioni rese da un
pedagogista non sono detraibili. |
|
Le prestazioni rese dal massofisioterapista
sono detraibili solo se:
hanno conseguito il diploma di formazione
triennale entro il 17 marzo 1999. La detrazione
spetta a condizione che nel documento di spesa,
sia attestato il possesso di tale diploma;
hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il
diploma di formazione biennale, se entro il 30 giugno
2020 si sono iscritti negli elenchi speciali a esaurimento
istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire
dalla data di iscrizione al predetto elenco e a
condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre
alla descrizione della figura professionale e della
prestazione resa, sia attestata liscrizione
allelenco speciale (Dm 9 agosto 2019 e pareri
del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e
del 2 marzo 2020).
Anche per le prestazioni dei terapisti della
riabilitazione, la detrazione spetta solo se
resa da soggetti che hanno conseguito il diploma
o lattestato entro il 17 marzo 1999.
Spese detraibili solo con prescrizione medica
Alcune spese possono essere detratte solo se vi
è una prescrizione medica che dimostri il
collegamento tra la prestazione e la patologia.
Tra queste, per esempio:
o le spese per i trattamenti di mesoterapia e
ozonoterapia effettuati da personale medico
o da personale abilitato dalle autorità competenti
in materia sanitaria
o le spese per le prestazioni chiropratiche
(oltre alla prescrizione medica, è richiesto
che siano eseguite in centri autorizzati e sotto
la responsabilità tecnica di uno specialista)
o le spese per le cure termali (sono escluse
le spese di viaggio e di soggiorno)
o le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore
capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
(parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).
 |
ATTENZIONE |
La circ.11/E
del 21/05/2014 ha specificato che le prestazioni
rese dallosteopata, non sono detraibili,
perché non rientra al momento nellelenco
delle figure sanitarie riconosciute dal
Ministero della Salute. |
|
 |
ATTENZIONE |
La spesa
per liscrizione ad una palestra
non può essere qualificata come
sanitaria, nemmeno se accompagnata da
certificato medico che prescriva attività
motoria e non può quindi essere
detratta. (Circ.19/E del 1/06/2012). |
|
Le figure professionali individuate dal dm 29/03/2001

Acquisto (o affitto) di dispositivi medici
e protesi sanitarie
Si possono detrarre le somme pagate per acquistare
o affittare i dispositivi medici, fra cui rientrano
le protesi a condizione che sullo scontrino fiscale
o sulla fattura risulti chi sia il soggetto che
ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo
sia contrassegnata dalla marcatura CE.
Dispositivi medici di uso più comune:


 |
ATTENZIONE |
La parrucca
può essere considerata una protesi
sanitaria purché sopperisca a un
danno estetico conseguente ad una patologia
e rappresenti il supporto in una condizione
di grave disagio psicologico nella relazione
di vita quotidiana. Se è su misura
non è obbligatoria la marcatura
CE ma è necessario che sia attestata
la conformità del prodotto al decreto
legislativo n. 46 del 1997. |
|
Acquisto di medicinali
Le spese per lacquisto di farmaci sono quelle
relative a:
-
specialità medicinali
-
farmaci
-
medicinali omeopatici.
La spesa deve essere certificata da fattura o dal
cosiddetto scontrino parlante, in cui
risulti indicata la tipologia prodotto e il codice
fiscale dellacquirente, oltre alla data e
allimporto.
Di solito viene riportata la dicitura farmaco
o medicinale ma possono essere utilizzate
anche sigle e terminologie come OTC,
SOP, Omeopatico e abbreviazioni
come med e f.co.
Se si paga solo il ticket non serve
copia della ricetta medica.
In base alle norme sulla privacy sullo scontrino
non va riportata la denominazione commerciale dei
medicinali acquistati, ma solo il numero di autorizzazione
allimmissione in commercio del farmaco (AIC).
Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice
AIC, la qualità è indicata da un codice
identificativo attribuito da organismi privati e
valido sullintero territorio nazionale.
Documentazione da controllare
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Tipologia
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Documenti
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Farmaci anche omeopatici
acquistati, anche allestero, presso
farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali
o attraverso farmacie on- line
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Fattura o scontrino
fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono
essere specificati natura (farmaco o medicinale,
OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico)
e quantità del prodotto acquistato
nonché il codice fiscale del destinatario.
Per il farmaco acquistato allestero
idonea documentazione come indicato nella
circ. n. 34 del 2008
|
Prestazioni rese da
medici generici (anche omeopati)
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Ricevuta fiscale o
fattura rilasciata dal medico
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Certificati medici
per usi sportivi, per la patente, per apertura
e chiusura malattie o infortuni, per pratiche
assicurative e legali
|
Prestazioni mediche
specialistiche, perizie medico legali
|
- Prestazioni mediche
specialistiche, perizie medico legali- Ricevuta
fiscale o fattura rilasciata dallo specialista.
- Ricevuta relativa al ticket se la prestazione
è resa nellambito del Servizio
sanitario nazionale
|
Esami di laboratorio
|
- Ricevuta fiscale
o fattura rilasciata dallospedale, dal
centro sanitario o dallo specialista che ha
effettuato la prestazione
- Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket
se la prestazione è resa nellambito
del Servizio sanitario nazionale
- Per le tecniche di PMA è necessario
che dal documento di spesa risulti liscrizione
della struttura nellapposito Registro
istituito presso lIstituto Superiore
di Sanità
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Radiografie, tac, ecografie,
endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi,
ecc.
|
Indagini di diagnosi
prenatale
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Dialisi e trasfusioni
|
Inseminazione artificiale
e crioconservazione degli ovociti e degli
embrioni
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Sedute di logoterapia
|
Anestesia epidurale
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Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.
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Cure termali
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- Ricevuta relativa
al ticket se la prestazione è resa
nellambito del Servizio sanitario nazionale
- Prescrizione medica e ricevuta attestante
limporto della spesa sostenuta se le
cure sono rese direttamente dalla struttura
termale
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Prestazioni professionali
di cui al DM 29/03/2001
|
- Ricevuta fiscale
o fattura della spesa sostenuta rilasciata
dal professionista sanitario da cui risulti
la relativa figura professionale e la descrizione
della prestazione sanitaria resa.
- Documentazione fiscale in forma di ticket
se la prestazione è resa nellambito
del Servizio sanitario nazionale
|
Spese di assistenza
specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa
(es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia
ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso
della qualifica professionale di addetto allassistenza
di base o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato allassistenza
diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento
delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica
di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato
addetto ad attività di animazione e/o
di terapia occupazionale
|
- Ricevuta fiscale
o fattura della spesa sostenuta anche in forma
di ticket se la prestazione è resa
nellambito del Servizio sanitario nazionale.
- Se la fattura è rilasciata da soggetto
diverso da quello che ha effettuato la prestazione:
attestazione che la prestazione è stata
eseguita direttamente da personale medico
o paramedico o comunque sotto il suo controllo
|
Prestazioni di massoterapia
e del terapista della riabilitazione
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- Ricevuta fiscale
o fattura della spesa sostenuta con indicazione
della prestazione resa e dellattestazione
del possesso del diploma di massofisioterapista
con formazione triennale oppure del diploma
di formazione biennale e che il titolo è
equivalente alla laurea di fisioterapista,
conseguito entro il 17 marzo 1999.
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta
con indicazione della prestazione resa e dellattestazione
del possesso del diploma o dellattestato
di terapista della riabilitazione conseguito
entro il 17 marzo 1999.
- La data del conseguimento del diploma o
dellattestato se non è indicata
nel documento di spesa può essere documentata
dalla copia del diploma o dellattestato
stesso
|
Trattamenti di mesoterapia
e ozonoterapia
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- Ricevuta fiscale
o fattura della spesa sostenuta rilasciata
da medico o da personale abilitato dalle autorità
competenti in materia sanitaria
- Prescrizione medica che ne attesti la finalità
sanitaria
|
Prestazioni rese dal
massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici
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- Ricevuta fiscale
o fattura della spesa sostenuta rilasciata
dal professionista
- Prescrizione medica che ne attesti la finalità
sanitaria
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Dermopigmentazione
e prestazioni di luce pulsata per sopperire
ai danni estetici provocati dallirsutismo
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- Ricevuta fiscale
o fattura della spesa sostenuta rilasciata
dalla struttura medica autorizzata
- Prescrizione medica che ne attesti la finalità
sanitaria
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Prestazioni di chiropratica
(chiroterapia) eseguite in centri alluopo
autorizzati e sotto la responsabilità
tecnica di uno specialista.
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- Prescrizione medica
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta
rilasciata da un centro alluopo autorizzato.
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Spese mediche per patologie esenti
Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese
sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa
sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie
e condizioni patologiche per le quali il servizio
sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione
dal ticket in relazione a particolari prestazioni
sanitarie Dette spese, se indicate in questa colonna,
non possono essere comprese tra quelle indicate
in colonna 2.
L'agevolazione consiste nel non perdere la parte
di detrazione che non abbia trovato capienza
nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà
indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello
spazio riservato ai messaggi del 730/3 del contribuente
per consentire al familiare che le ha sostenute
di fruire della restante quota di detrazione nella
casella E2 (in proposito si veda quanto esposto
nel rigo citato).
 |
ATTENZIONE |
Le spese
sanitarie relative a patologie che danno
diritto allesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria pubblica, possono
essere state sostenute da familiari del
contribuente, anche se questultimo
non è fiscalmente a loro carico. |
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Rateizzazione spese mediche
Il contribuente può decidere di ripartire
le detrazioni per le spese mediche in quattro quote
annuali di pari importo. Questa scelta è
consentita se lammontare complessivo delle
spese sostenute nellanno, indicate nei righi
E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. A tal fine
è necessario barrare lapposita casella;
sarà poi il soggetto che presta lassistenza
fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente
la detrazione spettante.
I contribuenti che nella precedente dichiarazione
hanno chiesto la rateizzazione delle spese
sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.
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ATTENZIONE |
Limporto
da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere
le spese sanitarie indicate nella sezione Oneri
detraibili della CU con il codice onere
1. |
Spese mediche rimborsate
Per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute
nel 2021 che hanno dato luogo nello stesso anno
ad un rimborso da parte di terzi bisogna distinguere
tra:
I. Spese sanitarie da indicare nei righi E1,
E2, E3 e E4, in quanto considerate a carico
del contribuente:
spese sanitarie rimborsate per effetto di
premi di assicurazioni sanitarie versati dal
contribuente. In sostanza per i premi versati
non spetta la detrazione del 19% ma è possibile
detrarre interamente le spese sanitarie sostenute
anche se rimborsate;
spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni
sanitarie stipulate dal datore di lavoro
in conformità a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali, o semplicemente
pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico
del dipendente o pensionato. La presenza dei premi
versati dal datore di lavoro o dal dipendente per
tali assicurazioni è segnalata al punto 444
della Certificazione Unica. In sostanza, è
possibile detrarre le spese sanitarie rimborsate
in quanto le quote versate alle assicurazioni hanno
concorso a formare il reddito imponibile di lavoro
dipendente.
In questultimo caso il datore di lavoro è
tenuto ad indicare nella Certificazione Unica che
possono essere fatte valere nella dichiarazione
dei redditi deduzioni o detrazioni dimposta
relative a spese mediche rimborsate per effetto
delle assicurazioni sanitarie.
II. Spese sanitarie da non indicare nei righi
E1, E2, E3 e E4 tra cui:
le spese nel caso di danni alla persona
arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o
da altri per suo conto;
spese sanitarie eventualmente rimborsate
ai soci di società di mutuo soccorso, a fronte
di versamento di contributi associativi per i quali
il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi
dellart.15 del Tuir;
le spese sanitarie rimborsate a fronte di
contributi per assistenza sanitaria versati
dal dipendente o dal sostituto a enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità
a disposizioni di legge, di contratti o di accordi
o regolamenti aziendali che non hanno concorso
a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente
per un importo non superiore a 3.615,20 euro
(si tratta ad esempio dei contributi al FASI, FASDAC,
F.do MARIO NEGRI).
La presenza di tali contributi è segnalata
al punto 441 della CU.
Questultima situazione va confrontata con
quanto riportato nelle annotazioni della CU:
1. se la quota di contributi versati è inferiore
a 3.615,20 euro sarà indicato che
non possono essere fatte valere nella dichiarazione
dei redditi deduzioni o detrazioni dimposta
relative alle spese sanitarie rimborsate, e quindi
le spese sono detraibili solo per la quota non rimborsata.
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ESEMPIO |
Contributo
FASI versato dal datore di lavoro, dedotto
ed indicato nel punto 441 della Certificazione
Unica: euro 2.200;
Spese mediche sostenute euro 5.000; Spese
mediche rimborsate euro 3.200
Importo da inserire in E1 = Spese mediche
Rimborso
Quindi nellesempio fatto:
Importo da inserire in E1 = 5.000
3.200 = 1.800 €
|
|
2. se la quota del contributo versato è
maggiore di 3.615,20 euro la quota che supera
tale limite ha concorso alla formazione del reddito
ed è stata inserita nel punto 442 della
CU.
Nelle annotazioni sarà indicato che le spese
sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente
essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente
essere calcolata la detrazione dimposta.
Nella determinazione della proporzione si deve tener
conto anche di quanto eventualmente riportato nel
punto 575 e/o 595 della CU 2021.
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ESEMPIO |
Contributo
FASI versato dal datore di lavoro, dedotto ed
indicato nel punto 441 della Certificazione
Unica: euro 3.615.
Contributo FASI versato dal datore di lavoro,
non dedotto ed indicato nel punto 442 della
Certificazione Unica: euro 385.
Spese mediche sostenute euro 10.000.
Spese mediche rimborsate euro 8.000
La formula da applicare è la seguente:
Quota spese rimborsate detraibili =
[contributo non dedotto (442 CU) / contributo
versato (441+442 CU)]X X spese mediche rimborsate
Quindi nellesempio fatto:
Quota spese rimborsate detraibili = 385 /
4.000 X 8.000 = 770 €
Importo da indicare in E1: (10.000 - 8.000)
+ 770 = 2.770 €
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ATTENZIONE |
Il dirigente
pensionato, che versa in maniera autonoma
i contributi al Fasi, e continua ad usufruire
dei rimborsi può detrarre lintero
importo delle spese mediche, anche se
già rimborsate. Questo vale anche
per le fatture pagate direttamente dal
Fasi alle case di cura con esso convenzionate
(rimessa diretta). (Ris.167/E del 25/11/2005).
|
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CASELLA Spese sanitarie patologie
esenti per familiari non a carico (E2)
In questo rigo vanno indicate le spese sanitarie
relative a patologie esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari
non fiscalmente a carico e che non trovano capienza
nell’imposta da questi dovuta.
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ATTENZIONE |
Il tetto
massimo di detraibilità per questo tipo
di spese sanitarie è di 6.197,48 euro. |
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L’importo che non trova capienza nell’imposta
del contribuente che presenta le suddette patologie,
verrà segnalato nelle annotazioni del modello 730-3
o nel quadro RN del modello REDDITI di quest’ultimo.
Indicare l’intero importo delle spese
mediche: il Caf o il sostituto d’imposta che
presta l’assistenza fiscale calcoleranno la
detrazione spettante riducendo l’importo derivante
dalla somma delle spese indicate nei righi E1
ed E2 di 129,11 euro (franchigia).
Il contribuente può decidere di ripartire le
detrazioni per le spese mediche in quattro quote
annuali costanti e di pari importo. Questa scelta
è consentita se l’ammontare complessivo delle
spese sostenute nell’anno, indicate nei righi
E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro.
A tal fine è necessario barrare l’apposita
casella. Sarà poi il soggetto che presta l’assistenza
fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente
la detrazione spettante.
Documentazione da controllare
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TIPOLOGIA
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DOCUMENTI
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Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci,
esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie,
endoscopie, indagini laser, visite specialistiche,
ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici,
ecc. a pagamento).
|
- Certificazione rilasciata dalla ASL di
appartenenza che attesti la patologia esente
con lindicazione delleventuale
codice numerico identificativo
- Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini
relative alle spese sostenute. Sui documenti
di spesa intestati al familiare, senza indicazione
del soggetto per conto del quale sono state
sostenute, deve essere apposta specifica indicazione
- Certificazione medica che attesti che le
fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali
sono collegate alla patologia esente, ovvero
autocertificazione che attesti il possesso
della certificazione medica.
N.B. Per i dati che devono essere riportati
nello scontrino fiscale valgono le stesse
indicazioni fornite con riferimento alle spese
mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.).
|
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CASELLA Spese sanitarie per persone
con disabilità (E3)
Indicare lammontare complessivo delle
spese sostenute per i mezzi necessari per laccompagnamento,
la deambulazione, la locomozione, il sollevamento
e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare lautosufficienza e le possibilità
di integrazione dei portatori di handicap
ai sensi dellart.3 della L. 05/02/92 n.104.
Sono tali i soggetti che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
La detrazione spetta a tutti i soggetti portatori
di handicap ai sensi dellart.3 della citata
legge, le cui impedite capacità motorie permanenti
risultino dalla certificazione medica rilasciata
dalla Commissione medica istituita ai sensi
dellart.4 della legge medesima.
Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto
il riconoscimento dalla Commissione di cui sopra,
ma anche tutti coloro che sono stati riconosciuti
invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche
incaricate ai fini del riconoscimento dellinvalidità
civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra di cui allart.14
del T.U. n.915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati
sono considerati portatori di handicap e non sono
assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione
medica di cui allart.4 della L. 05/02/92 n.104.
In tal caso, infatti, fa fede la documentazione
rilasciata agli interessati dai ministeri competenti
al momento della concessione del beneficio pensionistico.
Qualora non fosse possibile esibire la predetta
certificazione medica, i soggetti portatori di handicap
possono attestare la sussistenza delle condizioni
personali richieste, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio con sottoscrizione autenticata.
La sottoscrizione può non essere autenticata
se accompagnata da copia fotostatica del documento
didentità del sottoscrittore attestante
che linvalidità comporta ridotte o
impedite capacità motorie permanenti e dovrà
fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari
effettuati da organi abilitati allaccertamento
dellinvalidità, considerato che non
compete al singolo la definizione del tipo di invalidità.
Le spese in esame sono quelle sostenute per:
-
lacquisto di poltrone per inabili e
minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione
dei difetti della colonna vertebrale;
-
il trasporto in autoambulanza del soggetto
portatore di handicap (spesa di accompagnamento);
 |
ATTENZIONE |
La circ.17/E
del 24/04/2015 ha specificato che, nel
caso in cui il trasporto del disabile
venga effettuato da una ONLUS, la prestazione
è detraibile se viene rilasciata
specifica fattura e la stessa viene pagata
con bonifico o altri sistemi previsti. |
|
In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche
o generiche effettuate durante il predetto trasporto
costituiscono spese sanitarie da indicare al rigo
E1.
-
lacquisto di arti artificiali per la
deambulazione;
-
la trasformazione dellascensore adattato
al contenimento della carrozzella;
-
la costruzione di rampe per leliminazione
di barriere architettoniche esterne ed interne
alle abitazioni;
-
linstallazione e/o la manutenzione delle
pedane di sollevamento per portatori di handicap;
 |
ATTENZIONE |
Si può
fruire delle detrazioni su tali spese
solo sulla parte che eccede quella per
la quale eventualmente il contribuente
intende fruire anche della detrazione
del 50% o del 36% per le spese sostenute
per interventi finalizzati alleliminazione
delle barriere architettoniche (righi
da E41 a E53). |
|
-
sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare
lautosufficienza e le possibilità
dintegrazione dei portatori di handicap
(sono tali, ad esempio, le spese sostenute per
lacquisto di un fax, un modem, un computer,
apparecchiature elettroniche di comando e di
controllo o un sussidio telematico).
La Circ. Min. n.55 del 14/06/2001 specifica che
è possibile detrarre come supporto tecnico
per il portatore di handicap anche i costi per labbonamento
ad un servizio che consenta la richiesta rapida
di soccorso attraverso una linea telefonica. È
però necessario che il disabile sia in possesso
di una specifica certificazione del medico specialista
dellAsl di appartenenza che attesti la necessità
del sussidio a tale scopo.
Il contribuente può scegliere di ripartire
le detrazioni per le spese mediche in quattro quote
annuali costanti e di pari importo. Questa scelta
è consentita se lammontare complessivo
delle spese sostenute nellanno, indicate nei
righi E1, E2 ed E3 supera i 15.494,71 euro.
Nel caso in cui si scegliesse questopzione
è necessario barrare lapposita casella.
Sarà poi il soggetto che presta lassistenza
fiscale ad operare la rateizzazione e a calcolare
la detrazione spettante.
 |
ATTENZIONE |
Indicare
inoltre, sommandolo ai predetti oneri,
leventuale importo riportato nella
Certificazione Unica con il codice 3. |
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In merito alla documentazione inerente le spese
indicate nella presente casella si veda quanto esposto
nel rigo E1.
CASELLA Spese veicoli per persone
con disabilità (E4)
Indicare l’ammontare complessivo delle
spese sostenute per l’acquisto di:
1 motoveicoli e autoveicoli
di cui, rispettivamente agli art. 53, c. 1, lettere
b), c) ed f) e 54, c. 1, lettere a), c) ed f) del
D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Testo Unico della circolazione
stradale), anche se prodotti in serie e adattati
alla guida in funzione alle limitazioni permanenti
delle capacità motorie dei soggetti disabili
di cui all’art. 3 della L. 05/02/92 n. 104
(in relazione a tali soggetti si veda quanto già
esposto nel rigo E3);
2. autoveicoli, anche
non adattati, per il trasporto di non vedenti
e sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale
tali da avere determinato il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento, invalidi con grave limitazione
delle capacità di deambulazione e dei soggetti affetti
da pluriamputazioni.
 |
ATTENZIONE |
La circ.3/E
del 02/03/2016 ha chiarito che la norma
di riferimento per il riconoscimento dello
status di sordo è la Legge n.381
del 1970. |
|
 |
ATTENZIONE |
Il veicolo
per essere oggetto delle agevolazioni
deve essere intestato al disabile o al
familiare di cui risulti a carico. (Risoluzione
n. 04 del 17/01/2007). |
|
 |
ATTENZIONE |
I soggetti
con handicap psichico o mentale non possono
accedere alle
agevolazioni previste per l'acquisto dell'auto
da parte di disabili se il loro stato
di disabilità è attestato
da una certificazione medica diversa da
quella rilasciata ai sensi dell'art. 4
della legge n.104 del 1992. Pertanto non
potrà essere ritenuta idonea la
certificazione che attesti genericamente
che il soggetto è invalido "con
totale e permanente inabilità lavorativa
e con necessità di assistenza continua,
non essendo in grado di svolgere i normali
atti quotidiani della vita". Tale
certificazione, infatti, ancorché
rilasciata da una commissione medica pubblica
non consentirebbe di riscontrare la presenza
della specifica disabilità richiesta
dalla normativa fiscale. (Circolare 21/E
del 23/04/2010). |
|
 |
ATTENZIONE |
I soggetti
con grave limitazione della capacità
di deambulazione in possesso di una certificazione
di invalidità civile attestante
specificatamente "l'impossibilità
a deambulare in modo autonomo o senza
l'aiuto di un accompagnatore" possono
beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto
di veicoli per i disabili, ammesso che
il certificato di invalidità faccia
esplicito riferimento anche alla gravità
della patologia. E' possibile in questo
caso prescindere dall'accertamento da
parte della commissione medica di cui
all'art. 4 della legge n.104 del 1992
(Circolare 21/E del 23/04/2010). |
|
 |
ATTENZIONE |
Le persone
affette da sindrome di down possono fruire
delle agevolazioni previste per lacquisto
di veicoli per portatori di handicap presentando
il certificato rilasciato dal proprio
medico di base ma dovranno anche essere
in possesso dei requisiti per ottenere
lindennità di accompagnamento,
come previsto dallart.30 della legge
23 dicembre 2000 n.388. (Circ.21/E del
23/04/2010). |
|
I motoveicoli e autoveicoli di cui si parla al
punto 1 sono:
Motoveicoli (art.53 c.1)
-
motocarrozzette (lettera b): veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone capaci
di contenere al massimo 4 posti;
-
motoveicoli per trasporto promiscuo (lettera
c): veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose capaci di contenere al massimo
4 posti;
-
motoveicoli per trasporti specifici (lettera
f): veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo.
Autoveicoli (art.54,
c. 1)
-
autovetture (lettera a): veicoli destinati
al trasporto di persone aventi al massimo 9
posti;
-
autoveicoli per trasporto promiscuo (lettera
c): veicoli aventi al massimo una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate
se a trazione elettrica o a batteria, destinati
al trasporto di persone o di cose, aventi al
massimo 9 posti;
-
autoveicoli per trasporti specifici (lettera
f): veicoli destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni
e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature relative a tale scopo;
-
autocaravan (lettera m): veicoli aventi una
speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all’alloggio
di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Tra i principali adattamenti ai veicoli,
riferiti sia al sistema di guida che alla struttura
della carrozzeria, che devono risultare dalla carta
di circolazione a seguito del collaudo effettuato
presso gli uffici periferici della Direzione Generale
della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, rientrano:
-
pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
-
scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
-
braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
-
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
-
sedile scorrevole - girevole simultaneamente
atto a facilitare l’insediamento del disabile
nell’abitacolo;
-
sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture
di sostegno;
-
sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap
i veicoli necessitino di adattamenti diversi da
quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente
essere riconosciuta, purché vi sia un collegamento
funzionale tra l’handicap e la tipologia di
adattamento.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di cambio automatico di serie,
purché prescritto dalla Commissione medica locale
di cui all’art. 119 del D. Lgs. 30/04/92 n.
285 (Testo Unico della circolazione stradale).
La detrazione spetta con riferimento ad
un solo veicolo nell’arco di quattro
anni e fino a concorrenza di una spesa massima
di 18.075,99 euro a condizione che lo stesso
venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a
beneficio del disabile. In altri termini la detrazione
complessiva usufruibile dai contribuenti interessati
in quattro anni non può superare 3.434,44 euro,
che corrisponde al 19% di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione
che non rientrano nell’ordinaria manutenzione,
con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (il
premio assicurativo, il carburante, e il lubrificante).
Queste spese concorrono con il costo di acquisto
al raggiungimento del tetto massimo di 18.075,99
euro e devono essere sostenute entro quattro anni
dall’acquisto (Cir. N. 15 del 20/04/2005).
 |
ATTENZIONE |
È
previsto che la detrazione possa competere
per periodi più frequenti (inferiori
quindi ai quattro anni) qualora risulti
dal Pubblico Registro Automobilistico
(P.R.A.) che il veicolo oggetto dellagevolazione
sia stato cancellato, ad esempio perché
distrutto a seguito di un incidente stradale. |
|
 |
ATTENZIONE |
Nel caso
in cui dovesse risultare che il veicolo
sia stato rubato e non ritrovato, dal
limite di spesa di 18.075,99 euro, dovrà
essere detratto l’eventuale rimborso
erogato dall’assicurazione. |
|
In caso di trasferimento a titolo oneroso
o gratuito del veicolo prima dei due anni
dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta
che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione
e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione,
a meno che il trasferimento sia avvenuto a causa
di un mutamento dell’handicap che comporta
per il disabile la necessità di acquistare un nuovo
veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
Viene prevista la possibilità di ripartire
l’importo della detrazione in esame in quattro
quote annuali di pari importo, anziché di beneficiare
della stessa in un’unica soluzione.
Nel caso in cui siano stati compilati due righi
E4 di cui uno per l’acquisto dell’autoveicolo
e l’altro per la manutenzione straordinaria
dello stesso, la possibilità di ripartire la detrazione
in quattro rate annuali è prevista solo per l’acquisto
e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto,
la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo
dove vengono indicate le spese per la manutenzione
dell’autoveicolo.
In tal caso indicare il numero 1 nell’apposita
casella del rigo E4 per segnalare che si
vuole fruire della prima rata e nella relativa casella
l’intero importo della spesa.
Se la spesa è stata sostenuta nel 2018,
nel 2019 o nel 2020 e nella dichiarazione relativa
ai redditi percepiti in tali anni, presentata quindi,
nel 2017, nel 2018 o nel 2021 è stata barrata
la casella per la ripartizione della detrazione
in 4 rate annuali di pari importo occorrerà
indicare:
-
nel rigo E4 lintero importo della
spesa (uguale a quello inserito nella dichiarazione
dellanno precedente);
-
il numero 2 nella casella contenuta
in tale rigo per segnalare che si intende usufruire
della seconda rata se la spesa è relativa
al 2020, il numero 3 se la spesa è relativa
al 2019 e il numero 4 se la spesa è relativa
al 2018.
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ATTENZIONE |
Vanno
comprese nell’importo da indicare
anche le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 4. |
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In merito alla documentazione inerente le spese
indicate nel presente rigo si veda quanto esposto
nel rigo E1.
CASELLA Spese per l’acquisto
di cani guida (E5)
Nel rigo E5 vanno indicate le spese sostenute per
l’acquisto di cani guida per i non
vedenti.
La detrazione spetta una volta in un periodo
di quattro anni, ad eccezione dei casi di perdita
dell’animale, e per l’intero importo
della spesa sostenuta.
La detrazione può essere ripartita in quattro
rate annuali di pari importo. Se si intende
optare per la rateizzazione della spesa, è necessario
inserire il numero corrispondente alla rata
di cui si vuole usufruire nell’apposito spazio
del rigo E5.
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ATTENZIONE |
Vanno
comprese nellimporto da indicare
anche le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 5. |
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CASELLA Spese sanitarie rateizzate
in precedenza (E6)
Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle
precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto
spese sanitarie per un importo superiore a euro
15.493,71, hanno optato nel 2018, nel 2019 e/o
nel 2020 per la rateizzazione di tali spese.
Per le spese sostenute nel 2020 limporto
da indicare in tale rigo è desumibile dal
rigo 136 del prospetto 730-3/2021; per le
spese sostenute nel 2018 e/o nel 2019
limporto da indicare in tale rigo è
desumibile dal rigo E6 del modello 730/2021.
Qualora sia stato utilizzato il modello REDDITI
Persone Fisiche limporto da indicare in questo
rigo è quello derivante dalla somma dei righi
RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del
relativo modello REDDITI.
A tal fine occorrerà:
-
indicare, nel rigo, le spese sostenute,
desumibili dai modelli degli anni precedenti
come spiegato;
-
nellapposita colonna del medesimo rigo
indicare il numero della rata di cui si intende
fruire (per le spese sostenute nel 2020 indicare
il numero 2).
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ATTENZIONE |
Se il
contribuente ha optato per la rateizzazione
in più di una delle precedenti dichiarazioni
deve compilare più righi E6 utilizzando
distinti modelli. |
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ATTENZIONE |
Vanno
comprese nell’importo da indicare
nel rigo E6 anche le spese indicate con
il codice 6 nella Certificazione Unica. |
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Interessi passivi - Introduzione
Nel rigo E7 e nei righi da E8 a E10
con i codici 8, 9, 10 e 11, vanno indicati
gli importi degli interessi passivi, gli oneri e
le quote di rivalutazione effettivamente pagati
nel 2021 in dipendenza di mutui.
Se gli interessi relativi al 2021 vengono pagati
nel 2022, la detrazione verrà fatta valere
nella dichiarazione che si presenterà nel
2023 (c.d.: principio di cassa).
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati
in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto
alla detrazione solo per limporto effettivamente
rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un
periodo di imposta successivo a quello in cui il
contribuente ha fruito della detrazione per lintero
importo degli interessi passivi, lammontare
del contributo percepito deve essere assoggettato
a tassazione separata a titolo di onere rimborsato.
 |
ATTENZIONE |
Qualora
il mutuo ecceda il costo sostenuto per
l’acquisto dell’immobile possono
essere portati in detrazione gli interessi
relativi alla parte del mutuo che copre
detto costo, aumentato delle spese notarili
e degli altri oneri accessori relativi
all’acquisto.
Per determinare la parte di interessi
da detrarre può essere utilizzata la seguente
formula:
COSTO DI ACQUISIZIONE DELL’IMMOBILE
X INTERESSI PAGATI / CAPITALE DATO IN
MUTUO |
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ATTENZIONE |
Tra gli
oneri accessori da indicare è compreso
l’intero importo delle maggiori
somme corrisposte a causa delle variazioni
del cambio relative a mutui stipulati
in altra valuta, la commissione spettante
agli istituti per la loro attività di
intermediazione, gli oneri fiscali compresa
l’imposta per l’iscrizione
o la cancellazione di ipoteca e l’imposta
sostitutiva sul capitale prestato, la
cosiddetta “provvigione” per
scarto rateizzato, le spese notarili,
di istruttoria, di perizia tecnica, ecc…
|
|
Non danno diritto alla detrazione gli interessi
derivanti da:
-
mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi
diversi dall’acquisto della propria abitazione
(ad es. ristrutturazione);
-
mutui stipulati dal 1993 per motivi diversi
dall’acquisto della propria abitazione
principale (ad es. acquisto residenza secondaria).
Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati
nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui
ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione
e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione
principale.
Non danno comunque diritto alla detrazione
gli interessi pagati a seguito di aperture di
credito bancarie, di cessione di stipendio e,
in generale, gli interessi derivanti da tipi
di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti
di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su
immobili.
CASELLA Interessi per mutui ipotecari
per acquisto abitazione principale (E7)
Indicare, per un importo massimo di 4.000 euro,
l’ammontare degli interessi passivi,
degli oneri accessori e delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
per mutui ipotecari contratti per l’acquisto
di immobili adibiti ad abitazione principale.
 |
ATTENZIONE |
Per abitazione principale si intende
quella dove dimorano abitualmente il
contribuente o i suoi familiari. Di
conseguenza la detrazione spetta al
contribuente che ha acquistato la casa
ed è titolare del contratto di mutuo,
anche se l’immobile è adibito
ad abitazione principale di un suo familiare
(coniuge, parenti entro il terzo grado
ed affini entro il secondo grado).
La Circ. min. 50/E del 12/6/02 specifica
che nel caso in cui un contribuente
paghi interessi passivi sia per un mutuo
contratto per l’acquisto della
casa di abitazione, sia per un mutuo
contratto per l’acquisto della
casa di abitazione di un familiare (es.
figlio), potrà usufruire della detrazione
per i soli interessi pagati in relazione
all’immobile adibito a propria
abitazione.
|
|
 |
ATTENZIONE |
Nel caso
di immobili concessi in usufrutto, il
diritto alla detrazione degli interessi
passivi, degli oneri accessori e delle
quote di rivalutazione spetta al nudo
proprietario, ammesso che ricorrano tutte
le condizioni richieste. Non compete mai
all’usufruttuario in quanto non
acquista la proprietà dell’immobile. |
|
Allo scopo di analizzare i requisiti e le detrazioni
ammesse per questa fattispecie di onere, è possibile
individuare, tramite una classificazione temporale,
tre diverse tipologie di mutui ipotecari:
Per i mutui ipotecari contratti PRIMA DEL 1°
GENNAIO 1993 è necessario che:
-
l’immobile sia stato adibito ad abitazione
principale entro l’8 dicembre 1993;
-
che nella rimanente parte dell’anno e
negli anni successivi il contribuente non abbia
variato l’abitazione principale per motivi
diversi da quelli di lavoro.
 |
ATTENZIONE |
Nel caso
di contitolarità del mutuo, il limite
di 4.000 euro, si riferisce a ciascun
intestatario (coniugi non fiscalmente
a carico l’uno dell’altro
cointestatari del mutuo che grava sulla
loro abitazione principale, possono indicare
un importo massimo di 4.000 euro, ciascuno). |
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ATTENZIONE |
In caso
di mutuo ipotecario intestato ad entrambi
i coniugi, il coniuge che ha l’altro
fiscalmente a carico non può fruire della
detrazione per entrambe le quote degli
interessi passivi (l’importo massimo
da indicare, quindi, è 4.000 euro). |
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Per i mutui ipotecari contratti DOPO IL 1° GENNAIO
1993 ma ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000 è necessario
che:
Per i mutui stipulati a PARTIRE DAL 1 GENNAIO
2001 è necessario che:
 |
ATTENZIONE |
Il termine
di un anno dalla data di rogito per adibire
l’immobile ad abitazione principale
si può ritenere valido anche per i mutui
stipulati nell’anno 2000 ammesso
che al 1 gennaio 2001 non sia già decorso
il termine semestrale stabilito dalla
disposizione previgente. |
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Gli ultimi due casi esaminati, mutui stipulati
dopo il 1993, vengono trattati in modo identico
per quanto riguarda le detrazioni.
 |
ATTENZIONE |
Nel caso
di contitolarità del mutuo, il limite
di 4.000 euro, si riferisce all’ammontare
complessivo degli interessi e non all’ammontare
relativo a ciascun cointestatario (coniugi
non fiscalmente a carico l’uno dell’altro,
cointestatari del mutuo che grava sulla
loro abitazione principale acquistata
in comproprietà, devono indicare un importo
massimo di 2.000 euro). |
|
 |
ATTENZIONE |
In caso
di mutuo ipotecario intestato ad entrambi
i coniugi, il coniuge che ha l’altro
fiscalmente a carico può fruire della
detrazione per entrambe le quote degli
interessi passivi, tenendo comunque fermo
il tetto massimo di 4.000 euro. |
|
La detrazione è ammessa anche per i contratti di
mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio
di uno Stato membro della UE.
 |
ATTENZIONE |
Sono
ammessi in detrazione anche gli interessi
sui mutui stipulati per acquistare un’ulteriore
quota di proprietà dell’unità immobiliare,
mentre non compete alcuna detrazione nel
caso in cui il mutuo sia stato stipulato
autonomamente per acquistare una pertinenza
dell’abitazione principale. |
|
La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi
passivi corrisposti da soggetti appartenenti al
personale in servizio permanente delle Forze
armate e Forze di polizia ad ordinamento militare,
per il personale dipendente dalle Forze di polizia
ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari
per l’acquisto di un immobile costituente
unica abitazione di proprietà, prescindendo dal
requisito dell’abitazione principale.
CASI PARTICOLARI
CAMBIO DESTINAZIONE IMMOBILE
1) Trasferimento per motivi di lavoro
Il diritto alla detrazione non si perde se l’unità
immobiliare non è adibita ad abitazione principale
entro un anno (sei mesi) a causa di un trasferimento
per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Nel caso in cui l’abitazione nel corso dell’anno
non venga più utilizzata come abitazione principale
in seguito a trasferimento per motivi di lavoro,
si può comunque continuare a godere della detrazione
anche se l’immobile viene dato in locazione.
 |
ATTENZIONE |
La circolare
21/E del 23/04/2010 specifica che il diritto
a fruire della detrazione per gli interessi
passivi permane anche nel caso in cui
il contribuente trasferisca la propria
residenza in un comune limitrofo a quello
in cui si trova la sede di lavoro. |
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2) Trasferimento per motivi diversi da quelli di
lavoro
Se nel corso dell’anno l’immobile non
è più utilizzato come abitazione principale per
motivi diversi dal trasferimento di lavoro:
-
per i mutui stipulati prima del 1° gennaio
1993 a partire dallo stesso anno in cui
è variato l’utilizzo il diritto alla detrazione
spetta per un ammontare complessivo di 2.065,83
euro, per ciascun intestatario (ad esempio,
se la variazione dell’abitazione è avvenuta
nel corso del 2022, nella dichiarazione presentata
nel 2022 possono essere indicati nel rigo E8
interessi passivi, oneri accessori e quote di
rivalutazione per un importo massimo di 2.065,83
euro);
-
per i mutui stipulati dopo il 1 gennaio
1993 il diritto alla detrazione viene meno
a partire dal periodo di imposta successivo
a quello in cui l’immobile non è più utilizzato
come abitazione principale (ad esempio, se la
variazione dell’abitazione è avvenuta
nel corso del 2021, la detrazione può essere
ancora fatta valere nella dichiarazione presentata
nel 2022; ma a partire dal 2022 non se ne ha
più diritto e quindi la detrazione non potrà
più essere fatta valere nella dichiarazione
da presentare nel 2022 e nelle successive).
 |
ATTENZIONE |
Se il
contribuente torna ad adibire l’immobile
ad abitazione principale, in relazione
alle rate pagate a decorrere da tale momento,
è possibile fruire nuovamente della detrazione.
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Ai fini della detrazione non si tiene conto delle
variazioni dell’abitazione principale dipendenti
da ricoveri permanenti in istituti di lunga
degenza o sanitari, a condizione che l’immobile
non risulti locato.
In caso di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento di
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili
al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale
spetta comunque il beneficio della detrazione per
la quota di sua competenza, se presso l’immobile
hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
Si ricorda che in caso di separazione legale anche
il coniuge separato rientra tra i familiari fino
al momento in cui non intervenga l’annotazione
della sentenza di divorzio.
Quando invece subentra il divorzio, se non
ci sono altri familiari residenti il diritto alla
detrazione viene meno a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in cui l’immobile non
viene più utilizzato come abitazione principale.
Nel caso in cui l’immobile acquistato sia
oggetto di ristrutturazione edilizia
la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile
viene effettivamente adibito ad abitazione principale,
il che deve comunque avvenire entro due anni dall’acquisto.
Se viene acquistato un immobile locato,
la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata
di mutuo corrisposto, a condizione che entro tre
mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi
al locatario l’intimazione di sfratto per
finita locazione e che entro un anno dal rilascio
l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
RINEGOZIAZIONE E ACCOLLO
Se il contratto di mutuo per l’acquisto
dell’abitazione principale originario viene
estinto e ne viene stipulato uno nuovo,
anche con una banca diversa (compresa l’ipotesi
di surrogazione per volontà del debitore prevista
dall’art .8 del decreto legge n.7 del 31/01/2007)
non si tiene conto del periodo intercorrente tra
la data di acquisto e quella del mutuo. Il diritto
alla detrazione compete per un importo non superiore
a quello che risulterebbe con riferimento alla quota
residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata
delle spese e degli oneri accessori correlati con
l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione
del nuovo.
In caso di rinegoziazione di un contratto
di mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto
dell’abitazione principale si modificano per
mutuo consenso alcune condizioni del contratto di
mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse.
In tal caso le parti originarie (banca mutuante
e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare
concesso in garanzia restano invariati.
Il diritto alla detrazione degli interessi compete
nei limiti riferiti alla residua quota capitale
(aumentata delle eventuali rate scadute e non pagate,
del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati
al cambio del giorno in cui avviene la conversione
nonché degli oneri susseguenti all’estinzione
anticipata della provvista in valuta estera).
Le parti contraenti si considerano invariate anche
nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché
con il contraente originario, tra la banca e colui
che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo
a seguito di accollo.
Nel caso di accollo di un mutuo dopo il
1° gennaio 1993, anche per successione a causa di
morte, le condizioni di detraibilità previste per
i mutui stipulati a partire da tale data si riferiscono
al contribuente che si è accollato il mutuo.
In questi casi, per data di stipulazione del contratto
di mutuo si intende la data di stipulazione del
contratto di accollo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite
contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo
ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione
principale a condizione che provveda a regolarizzare
l’accollo del mutuo (ammesso che sussistano
gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di
subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi
e anche se il reddito dell’unità immobiliare
è dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio
dal coniuge superstite titolare del diritto di abitazione
(ovviamente sempre a condizione che sussistano gli
altri requisiti).
ACQUISTO DA COOPERATIVA O IMPRESA
Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi
cooperativi destinati a proprietà divisa, e
dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione
alla cooperativa o all’impresa costruttrice
a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri
accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi
vanno indicate nella presente casella in base alle
modalità precedentemente indicate.
Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari,
va fatto riferimento ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni che danno diritto alla
detrazione, al momento della delibera di assegnazione
dell’alloggio, con conseguente assunzione
dell’obbligo di pagamento del mutuo e di dichiarare
il reddito del fabbricato e di immissione in
possesso e non al momento del formale atto di assegnazione
dell’immobile redatto dal notaio o a quello
dell’acquisto.
In questo caso il pagamento degli interessi relativi
al mutuo può anche essere certificato dalla documentazione
rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
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ATTENZIONE |
Nel rigo
E7 vanno indicati anche gli interessi
passivi sui mutui ipotecari indicati nella
Certificazione Unica con il codice 7. |
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Alcuni esempi
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ESEMPIO 1 |
Immobile
acquistato ed adibito ad abitazione principale
da due coniugi nel febbraio del 2016.
L’appartamento è intestato solo
alla moglie.
Mutuo contratto nel marzo dello stesso
anno da entrambi i coniugi.
Interessi passivi pagati nel 2021: 3.000
euro.
La moglie detrarrà 1.500 euro ovvero il
50% degli interessi versati.
Il marito non potrà detrarre alcuna quota
in quanto non risulta proprietario dell’immobile. |
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ESEMPIO 2 |
Immobile
acquistato ed adibito ad abitazione principale
nel giugno 2018 da due coniugi.
L’appartamento è intestato ad entrambi
e la moglie non avendo altri redditi risulta
fiscalmente a carico del marito.
Mutuo contratto da entrambi nel maggio
dello stesso anno.
Interessi passivi pagati nel 2021: 5.500
euro.
Entrambi i coniugi possono detrarre 2.000
euro, (la metà di 4.000 euro, tetto massimo
di detraibilità per un mutuo contratto
dopo il 1° gennaio 1993). Il marito può
detrarre la parte della moglie, poiché
questa risulta fiscalmente a suo carico. |
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ESEMPIO 3 |
Immobile
acquistato ed adibito ad abitazione principale
nel settembre 2014 da due coniugi ed intestato
ad entrambi.
Mutuo stipulato dal solo marito nel settembre
dello stesso anno.
Interessi passivi pagati nel 2021: 6.700
euro.
Il marito, quale unico intestatario del
mutuo porterà in detrazione 4.000 euro,
tetto massimo di detraibilità per un mutuo
contratto dopo il 1° gennaio 1993. |
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ESEMPIO 4 |
Immobile
acquistato da due coniugi nellottobre
del 1997.
Adibito ad abitazione principale nellagosto
del 1998.
Mutuo stipulato da entrambi nel maggio
del 1997.
Interessi passivi pagati nel 2021: 2.582,00
euro.
Il mutuo non è detraibile in
quanto limmobile non è
stato adibito ad abitazione principale
entro sei mesi dalla data di acquisto.
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ESEMPIO 5 |
Immobile
acquistato nel novembre del 2012.
Adibito ad abitazione principale nel gennaio
del 2014.
Mutuo stipulato nel dicembre del 2002.
Interessi passivi pagati nel 2021: 3.098,00
euro.
Il mutuo non è detraibile in
quanto limmobile, doveva essere
adibito ad abitazione principale entro
un anno dallacquisto, quindi entro
novembre 2013.
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ESEMPIO 6 |
Immobile
acquistato dal contribuente nel 2004 con
valore da rogito di 200.000,00 euro.
Mutuo richiesto per 230.000,00 euro.
Interessi passivi pagati nel 2021: 3.000,00
euro.
Occorre riproporzionare il mutuo secondo
la formula:
costo acquisto immobile X interessi pagati
/ capitale dato in mutuo per cui:
200.000,00 X 3000,00 / 230.000,00 = 2.608,69
Il contribuente potrà detrarre 2.609,00
euro. |
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CASELLA Altre spese - Righi da
E8 a E10
Nei righi da E8 a E10 vanno indicate le
spese contraddistinte dai codici da 8 a 99.
Nel caso in cui occorresse utilizzare più
di tre codici, bisognerà compilare un modello
aggiuntivo.
Nella colonna 1 va indicato il codice
e nella colonna 2 il relativo importo.
Spese detraibii al 19%
I codici da indicare sono:
codice 8: Interessi relativi a mutui ipotecari
per acquisto altri immobili
Indicare, per un importo non superiore a 2.065,83
euro, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi
passivi, gli oneri accessori e le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli
utilizzati come abitazione principale, stipulati
prima del 1993.
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ATTENZIONE |
Lammontare
indicato in tale casella non può
essere in nessun caso superiore a 2.065,83
euro.
Se è stato indicato nel rigo E7
un ammontare di interessi per mutui ipotecari
sulla abitazione principale uguale o superiore
a 2.065,83 euro, non si deve indicare
nessun importo nei righi da E8 a E10 con
codice 8.
Se è stato indicato nel rigo E7
un ammontare di interessi per mutui ipotecari
sullabitazione principale inferiore
a 2.065,83 euro, si deve indicare nei
righi E8-E12 codice 8 un importo non superiore
alla differenza tra 2.065,83 euro, e limporto
del rigo E7.
Ad esempio, se si indica nel rigo E7 1.549
euro, nella casella in esame si può
indicare un ammontare massimo di 516 euro.
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In caso di mutuo intestato a più soggetti,
ogni cointestatario può fruire della detrazione
unicamente per la propria quota di interessi.
Non è possibile calcolare la detrazione
sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari
fiscalmente a carico.
Così ad es. in caso di mutuo intestato ad
entrambi i coniugi, ciascuno di essi può
fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi. Non è possibile che uno
dei coniugi detragga la quota di interessi dellaltro
coniuge fiscalmente a carico.
La detrazione è ammessa anche per i contratti
di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio
di uno Stato membro della UE.
In caso di mutui ipotecari sovvenzionati con contributi
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati
in conto capitale, può detrarsi solo limporto
di interessi passivi rimasto a carico del contribuente.
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ATTENZIONE |
Gli interessi
per i mutui ipotecari, contratti a partire
dal 1993, su immobili diversi dallabitazione
principale non possono in nessun caso
essere portati in detrazione, con esclusione
dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare
gli immobili e dei mutui stipulati a partire
dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione
dellabitazione principale. |
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ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno compresi anche
gli interessi passivi sui mutui ipotecari
indicati nella Certificazione Unica col
codice 8. |
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codice 9: Interessi relativi a mutui contratti
nel 1997 per recupero edilizio
Indicare, per un importo massimo di 2.582,28
euro, gli interessi passivi, gli oneri accessori
e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione
europea per mutui (anche non ipotecari) contratti
nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione,
restauro e ristrutturazione degli edifici.
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ATTENZIONE |
La detrazione
spetta su un importo massimo di 2.582,28
euro, e nel caso di contitolarità del
mutuo o di più contratti di mutuo, il
limite di 2.582,28 euro, è riferito all’ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori
e quote di rivalutazione sostenuti. |
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Se il mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione
spetta a ciascun condomino in relazione ai millesimi
di proprietà.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
relativamente ai quali compete la predetta detrazione,
sono i seguenti:
-
interventi di manutenzione ordinaria,
quelli che riguardano opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
-
interventi di manutenzione straordinaria,
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, ammesso
che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d’uso;
-
interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti ad assicurare
le funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano destinazioni d’uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo
edilizio;
-
interventi di ristrutturazione edilizia,
quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi
ed impianti.
Per poter usufruire della detrazione è necessario
che il contratto di mutuo sia stato stipulato
nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare
i predetti interventi di recupero edilizio.
Tali interventi possono riguardare sia immobili
adibiti ad abitazione, principale o secondaria,
sia unità immobiliari adibite ad usi diversi (ad
es. box, cantine, uffici, negozi, ecc.) a condizione
che gli interventi stessi siano posti in essere
su immobili situati nel territorio nazionale e nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa
che disciplina l’attività edilizia.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
in questione può coesistere con quella
prevista per l’acquisto di unità
immobiliari utilizzate come abitazioni
principali e spetta, oltre che in riferimento
agli immobili di proprietà del contribuente,
anche per quelli di proprietà di terzi,
utilizzati dal contribuente sulla base
di un contratto a titolo oneroso o gratuito
o di altro titolo idoneo. |
|
 |
ATTENZIONE |
Al
fine di usufruire della detrazione è necessario
che sia stipulato un contratto di mutuo.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento
quali aperture di credito, cambiali ipotecarie,
ecc.
Il contribuente deve conservare la
seguente documentazione:
-
quietanze di pagamento degli interessi
passivi sul mutuo;
-
copia del contratto di mutuo dal
quale risulti che lo stesso è stato
stipulato per realizzare gli interventi
di recupero sopra descritti;
-
copia della documentazione comprovante
le spese di realizzazione degli
interventi medesimi.
|
|
La detrazione in questione spetta solo relativamente
agli interessi calcolati sull’importo
del mutuo effettivamente utilizzato per il
sostenimento nel 1997 e negli anni successivi delle
spese relative agli interventi di recupero per la
cui realizzazione è stato stipulato il contratto
di mutuo.
Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del
mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate,
la detrazione non spetta sugli interessi che si
riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare
delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni
precedenti si sia fruito della detrazione sarà necessario
che vengano dichiarati nel rigo D7 tra i
redditi soggetti a tassazione separata.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno compresi anche
gli interessi passivi sui mutui indicati
nella Certificazione Unica con il codice
9. |
|
codice 10: Interessi relativi a mutui ipotecari
per costruzione di abitazione principale
Indicare, per un importo massimo di 2.582,28
euro, gli interessi passivi, gli oneri accessori
e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione per mutui ipotecari stipulati
a partire dal 1998 per far fronte alle spese
sostenute per la costruzione e la ristrutturazione
di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale.
Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente dimora abitualmente. A tal
fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici
o l’autocertificazione effettuata ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni,
con la quale il contribuente può attestare che dimora
abitualmente in luogo diverso da quello indicato
nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono
tutti gli interventi realizzati in conformità al
provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi
una nuova costruzione, compresi gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all’art.
31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
La Circ. Min. 95 del 12/5/2000 specifica che in
questa sede per interventi di ristrutturazione si
intendono quelli soggetti a concessione edilizia,
volti a trasformare un organismo edilizio già esistente
attraverso un insieme sistematico di opere in un
organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.
Per poter fruire della detrazione in questione
è necessario che:
-
l’u’unità immobiliare che si costruisce
sia quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari intendono dimorare abitualmente;
-
la stipula del contratto di mutuo deve avvenire
entro i 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi
all’inizio dei lavori;
-
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale entro 6 mesi dalla conclusione dei
lavori di costruzione;
La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi
passivi corrisposti da soggetti appartenenti
al personale in servizio permanente delle Forze
armate e Forze di polizia ad ordinamento militare,
nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia
ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari
per la costruzione di un immobile costituente unica
abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito
della dimora abituale.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
spetta su un importo massimo di 2.582,28
euro, e nel caso di contitolarità del
mutuo o di più contratti di mutuo, il
limite di 2.582,28 euro è riferito all’ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori
e quote di rivalutazione sostenuti. |
|
 |
ATTENZIONE |
La circ.11/E
del 21/05/2014 specifica che in caso di
mutuo contratto per la costruzione dellabitazione
principale, la quota di interessi del
coniuge fiscalmente a carico non può
essere portata in detrazione dallaltro
coniuge. |
|
La detrazione si applica limitatamente all’ammontare
degli interessi riguardante l’importo del
mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno
per la costruzione dell’immobile. Pertanto,
nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia
superiore alle menzionate spese documentate, la
detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono
alla parte di mutuo eccedente l’ammontare
delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni
precedenti si sia fruito della detrazione è necessario
che vengano dichiarati nel rigo D7 tra i redditi
soggetti a tassazione separata.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
è cumulabile con quella prevista per gli
interessi passivi relativi ai mutui ipotecari
contratti per l’acquisto dell’abitazione
principale, soltanto per tutto il periodo
di durata dei lavori di costruzione dell’unità
immobiliare, nonché per il periodo di
sei mesi successivi al termine dei lavori
stessi. |
|
CASI PARTICOLARI
La mancata destinazione ad abitazione principale
(si ritiene per motivi differenti da quelli connessi
a trasferimenti per cause di lavoro) dell’unità
immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori
di costruzione della stessa, comporta la perdita
del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla
data di conclusione dei lavori di costruzione che
decorre il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi da parte dell’amministrazione
finanziaria.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello
in cui l’immobile non è più utilizzato come
abitazione principale. Tuttavia non si tiene
conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti
per motivi di lavoro.
Il diritto alla detrazione non si perde
se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione
comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente legislazione edilizia, i
lavori di costruzione non sono iniziati nei sei
mesi antecedenti o successivi alla data di stipula
del contratto di mutuo o i termini previsti nel
precedente periodo non sono rispettati.
La detrazione non spetta se i lavori di
costruzione dell’unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale non sono ultimati entro
il termine previsto dal provvedimento amministrativo
previsto dalla vigente legislazione in materia di
edilizia, che ha consentito la costruzione dell’immobile
stesso (fatta salva la possibilità di proroga).
In tal caso è da tale data che inizia a decorrere
il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi da parte dell’amministrazione
finanziaria.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno compresi anche
gli interessi passivi sui mutui ipotecari
eventualmente indicati nella Certificazione
Unica con il codice 10. |
|
Per fruire della detrazione il contribuente deve
conservare, esibire o trasmettere a richiesta degli
uffici finanziari, la seguente documentazione:
-
le quietanze di pagamento degli interessi passivi
relativi al mutuo;
-
la copia del contratto di mutuo ipotecario
dal quale risulti che lo stesso sia assistito
da ipoteca e che sia stato stipulato per la
costruzione o la ristrutturazione dell’immobile
da destinare ad abitazione principale;
-
le abilitazioni amministrative richieste dalla
vigente legislazione edilizia;
-
la copia della documentazione comprovante le
spese di costruzione dell’immobile stesso.
codice 11: Interessi relativi a prestiti o mutui
agrari
Indicare, per un importo non superiore al totale
dei redditi dominicali ed agrari dei terreni dichiarati
nel quadro “A” l’ammontare
degli interessi passivi, degli oneri accessori
e delle quote dipendenti da clausole di indicizzazione
dei prestiti e dei mutui agrari di ogni specie.
La detrazione spetta indipendentemente dalla data
di stipula del mutuo, e verrà calcolata dal soggetto
che presta l’assistenza fiscale su un importo
non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno indicati anche
gli interessi passivi sui mutui indicati
nella Certificazione Unica con il codice
11. |
|
REGOLE
PER LA DETRAIBILITÀ DEI MUTUI A SECONDA
DELL’ANNO DI SOTTOSCRIZIONE |
Tipi
di mutui ipotecari detraibili
|
Limiti
di detraibilità
|
Termine
per adibire la casa ad abitazione principale
|
Data
d’acquisto
|
Prima
del 1991
|
Acquisto abitazione
principale
Acquisto seconda
casa (anche per vendita o affitto)
Ristrutturazione
Costruzione
|
4.000 euro per
ogni intestatario, per l’abitazione
principale.
2.066 euro per
gli altri.
|
Entro l’8
dicembre 1993.
|
Nessun requisito.
|
1991-1992
|
Acquisto abitazione
principale
Acquisto seconda
casa (non per vendita o affitto)
|
4.000 euro per
ogni intestatario per l’abitazione
principale.
2.066 euro per
gli altri.
|
Entro l’8
dicembre 1993.
|
Nessun requisito.
|
1993
|
Acquisto abitazione
principale
|
4.000 euro in
tutto.
|
Entro l’8
giugno 1994.
|
Sei mesi antecedenti
o successivi la stipula del mutuo
|
1994-1996
|
Acquisto abitazione
principale
|
4.000 euro in
tutto.
|
Entro sei mesi
dall’acquisto.
|
Sei mesi antecedenti
o successivi la stipula del mutuo
|
1997
|
Acquisto abitazione
principale
Interventi di
recupero
|
4.000 euro in
tutto per l’acquisto.
2.582 euro in
tutto per il recupero.
|
Entro sei mesi
dall’acquisto.
|
Sei mesi antecedenti
o successivi la stipula del mutuo
|
1998-2000
|
Acquisto abitazione
principale
Costruzione abitazione
principale
|
4.000 euro in
tutto
per l’acquisto
2.582 euro in
tutto per la costruzione.
|
Entro sei mesi
dall’acquisto.
Per la costruzione
entro sei mesi dalla fine dei lavori.
|
Sei mesi antecedenti
o successivi la stipula del mutuo
|
Dal 2001
|
Acquisto abitazione
principale
Costruzione abitazione
principale
|
4.000 euro in
tutto
per l’acquisto
2.582 euro in
tutto per la costruzione.
|
Entro un anno
dall’acquisto.
Per la costruzione
entro sei mesi dalla fine dei lavori.
|
Un anno antecedente
o successivo la stipula del mutuo
|
 |
|
codice 12: Spese per istruzione diverse da quelle
universitarie
Inserire, per un importo massimo annuo di
800 euro, le spese di istruzione sostenute
per la frequenza di scuole dellinfanzia,
del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria
di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
(art.1 della L. 10 marzo 2000, n.62).
Sono detraibili anche le spese sostenute per i
servizi scolastici integrativi, quali lassistenza
al pasto, e il pre e post scuola; perché
questi servizi, pur se forniti in orario extracurricolare,
sono di fatto strettamente collegati alla frequenza
scolastica.
SPESE PER MENSA SCOLASTICA
La circ.18/E del 06/05/2016 ha specificato che
il servizio di mensa è sempre detraibile,
anche se reso per il tramite del Comune o di altri
soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è
necessario che il servizio di ristorazione scolastica
sia deliberato dagli organi di istituto perché
è istituzionalmente previsto dallordinamento
scolastico per tutti gli alunni delle scuole dellinfanzia
e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
La spesa può essere documentata da ricevuta
del bollettino postale o del bonifico bancario intestata
al soggetto destinatario del pagamento - sia esso
la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio
- e deve riportare nella causale lindicazione
del servizio mensa, la scuola di frequenza e il
nome e cognome dellalunno.
Se per lerogazione del servizio è previsto
il pagamento in contanti o con altre modalità
(ad esempio, bancomat) o lacquisto di buoni
mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa
potrà essere documentata mediante attestazione,
rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento
o dalla scuola, che certifichi lammontare
delle spesa sostenuta nellanno e i dati dellalunno
o studente.
Questa attestazione, rilasciata dalla scuola o dal
soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra
nellambito della previsione di esenzione dallimposta
di bollo
La detrazione spetta al genitore al quale è
intestato il documento comprovante la spesa e che
nel caso in cui il documento sia intestato al figlio,
la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella
misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia,
che ai fini della detrazione è necessario
che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico
del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata
sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi
in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento
comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale
di ripartizione della spesa medesima.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno comprese anche
le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 12. Non possono essere
indicate le spese sostenute nel 2018 che
nello stesso anno sono state rimborsate
dal datore di lavoro in sostituzione delle
retribuzioni premiali e indicate nella
sezione Rimborsi di beni e servizi
non soggetti a tassazione art.51
Tuir (punti da 701 a 706) della
Certificazione Unica con il codice 12. |
|
 |
ATTENZIONE |
Se la
spesa riguarda più di un alunno,
occorre compilare più righi da
E8 a E10 riportando in ognuno di essi
il codice 12 e la spesa sostenuta con
riferimento a ciascun ragazzo. |
|
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
non è cumulabile con quella prevista
per le erogazioni liberali alle istituzioni
scolastiche per lampliamento dellofferta
formativa che sono indicate con il codice
31. |
|
codice 13: Spese per istruzione universitaria
Indicare le spese per la frequenza di corsi di:
istruzione universitaria;
perfezionamento e/o di specializzazione
universitaria.
I corsi devono essere sostenuti nel corso del
2021 e devono essere tenuti presso istituti
o università italiane o straniere, pubbliche
o private. Le spese possono essere indicate anche
se riferibili a più anni (compresa liscrizione
ad anni fuori corso).
La Ris. n.6 del 24/01/2007 ha specificato che le
tasse e i contributi versati per liscrizione
alle Università telematiche riconosciute
con decreto del Ministero dellIstruzione dellUniversità
e della Ricerca, sono detraibili nei limiti previsti
dalle università statali.
Le spese per la frequenza dei Conservatori di
Musica sono paragonabili a quelle universitarie
se i corsi sono istituiti ai sensi del DPR n.212
del 2005. Se invece i corsi si riferiscono al precedente
ordinamento allora sono equiparabili alle scuole
secondarie. (Circ.20/E del 13/05/2011).
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) e lo
IED (Istituto Europeo di Design) sono equiparati
alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot.
13.06.2016, n. 6578).
 |
ATTENZIONE |
Limporto
delle spese sostenute per liscrizione
e la frequenza di istituti o università
private o straniere, (quali lUniversità
Cattolica del Sacro Cuore, lUniversità
Commerciale Bocconi, ecc.) è detraibile
fino al limite di spesa che viene stabilito
annualmente per ciascuna facoltà
universitaria da un apposito decreto del
MIUR. |
|
 |
ATTENZIONE |
Non vanno
in alcun caso indicati, perché
non detraibili, gli oneri relativi:
allacquisto di testi scolastici;
allacquisto di materiale
di cancelleria;
allacquisto di strumenti
musicali;
alle spese di vitto e di alloggio
sostenute dagli studenti fuori sede;
ai contributi pagati alluniversità
pubblica relativamente al riconoscimento
del titolo di studio (laurea) conseguito
allestero (Circ. n.39/E del 01/07/2010). |
|
 |
ATTENZIONE |
E
possibile detrarre il contributo versato
per partecipare al test dingresso
a una facoltà universitaria, dove
sia obbligatorio per liscrizione.
(Ris. n.87/E del 11/03/2008). |
|
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno comprese anche
le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 13.
Non possono essere indicate le spese sostenute
nel 2021 che nello stesso anno sono state
rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione
delle retribuzioni premiali e indicate
nella sezione Rimborsi di beni e
servizi non soggetti a tassazione
art.51 Tuir (punti da 701 a 706)
della Certificazione Unica con il codice
onere 13. |
|
Le spese di istruzione secondaria ed universitaria
sono detraibili anche se sostenute per i familiari
fiscalmente a carico.
 |
TIPOLOGIA
|
DOCUMENTI
|
Spese di istruzione sostenute per università
statali
|
Ricevute o quietanze di pagamento recanti
gli importi sostenuti a tale titolo nel corso
dell'anno
|
Spese di istruzione sostenute per università
non statali
|
Ricevute o quietanze di pagamento recanti
gli importi sostenuti a tale titolo nel corso
dell'anno
N.B.: In questo caso la detrazione è
calcolata su un importo non superiore a quello
definito dal decreto del MIUR
|
Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia
|
- Ricevute o quietanze di pagamento recanti
gli importi sostenuti a tale titolo nel corso
dell'anno
- Attestazione della scuola da cui risulti
laccreditamento presso il MIUR
|
 |
Massimali per Università non statali
 |
Area disciplinare
corsi istruzione
|
Nord
|
Centro
|
Sud e Isole
|
Medica
|
€ 3.900
|
€ 3.100
|
€ 2.900
|
Sanitaria
|
€ 3.900
|
€ 2.900
|
€ 2.700
|
Scientifico-Tecnologica
|
€ 3.700
|
€ 2.900
|
€ 2.600
|
Umanistico-sociale
|
€ 3.200
|
€ 2.800
|
€ 2.500
|
 |
 |
Spesa massima detraibile
|
Nord
|
Centro
|
Sud e Isole
|
Corsi di dottorato, di specializzazione,
master universitari di primo e secondo livello
|
€ 3.900
|
€ 3.100
|
€ 2.900
|
 |
codice 14: Spese funebri
Indicare, per un importo non superiore a 1.550
euro, l’ammontare delle spese funebri
sostenute nel corso del 2021.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
è riconosciuta anche se le spese
vengono sostenute per persone diverse
da quelle indicate nell'articolo 433 del
Codice civile, quindi a prescindere dalla
sussistenza o meno di un rapporto di parentela
tra il deceduto ed il soggetto che sostiene
la spesa. |
|
 |
ATTENZIONE |
Il suddetto
limite di 1.550 euro si riferisce a ciascun
defunto. Pertanto, nel caso in cui il
dichiarante abbia sostenuto oneri per
più decessi potrà detrarre
1.550 euro per ogni decesso. In questo
caso occorrerà compilare un rigo
per ogni lutto. |
|
La spesa funebre può essere detratta, sempre
per un ammontare complessivo non superiore a 1.550
euro, per ciascun decesso, da più soggetti.
In tal caso, è necessario che i partecipanti
alla spesa conservino una fotocopia della ricevuta
o fattura fiscale relativa alla spesa suddetta.
Se tale documento è intestato ad una sola
persona, occorre annotare sul documento originale
una dichiarazione di ripartizione della spesa, sottoscritta
dallintestatario della ricevuta o fattura
fiscale.
Occorre conservare la ricevuta o la fattura fiscale
relativa alle spese funebri contenente la quietanza
del pagamento.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno comprese anche
le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 14. |
|
codice 15: Spese sostenute per gli addetti allassistenza
personale
Indicare le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana fino a un importo massimo di
2.100 euro.
Sono considerati non autosufficienti coloro che
non sono in grado di alimentarsi, deambulare e provvedere
ai propri bisogni personali autonomamente oppure
necessitano di sorveglianza continua.
Tale stato deve risultare da certificazione medica.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
non spetta per le spese di assistenza
sostenute a beneficio di soggetti, quali
i bambini, a meno che la non autosufficienza
sia legata all’esistenza di patologie. |
|
Le spese per gli addetti all’assistenza sono
detraibili per un ammontare complessivo di euro
2.100, tenendo conto che tale detrazione spetta
solamente se il reddito complessivo del contribuente
non supera i 40.000 euro.
 |
ATTENZIONE |
Nel limite
di reddito deve essere computato anche
il reddito dei fabbricati assoggettato
alla cedolare secca sulle locazioni. |
|
Il limite di 2.100 euro si riferisce ad ogni singolo
contribuente indipendentemente dal numero di soggetti
cui si riferisce l’assistenza (ad es. se un
contribuente ha sostenuto spese di assistenza per
entrambi i genitori il massimo detraibile rimane
comunque euro 2.100).
Nel caso in cui le spese siano state sostenute da
diversi familiari il limite di 2.100 euro
va ripartito fra quanti intendono beneficiare della
detrazione.
Le spese devono essere comprovate da un documento
(anche una ricevuta) rilasciato dall’addetto
alla assistenza, che contenga i dati anagrafici
completi di codice fiscale sia del soggetto che
presta assistenza che del contribuente.
Se la spesa viene sostenuta per un familiare, la
ricevuta dovrà contenere i dati anagrafici di quest’ultimo
compreso il codice fiscale.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno comprese anche
le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 15. |
|
codice 16: Spese per attività sportive
praticate dai ragazzi
Indicare le spese sostenute per liscrizione
annuale e labbonamento ad associazioni
sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva
dilettantistica da parte di ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti
nel corso del 2021 la detrazione spetta per lintero
anno dimposta circ. n.34/E del 4
aprile 2008), per un importo massimo di euro
210 per ciascun ragazzo.
La detrazione spetta anche se le spese sono state
sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
 |
ATTENZIONE |
Se la
spesa è stata sostenuta per un
solo ragazzo, limporto va indicato
nella colonna 2 del rigo E8-E12 con codice
16.
Se invece la spesa riguarda più
ragazzi, occorre compilare un rigo per
ciascun figlio. |
|
La detrazione può essere ripartita tra gli
aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo
caso sul documento di spesa va indicata la quota
detratta da ognuno di essi.
La documentazione necessaria per usufruire della
detrazione può essere un bollettino bancario o postale,
una fattura, una ricevuta o una quietanza di pagamento,
dai quali risulti:
-
il codice fiscale, la denominazione e la sede
legale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
-
la causale del pagamento;
-
l’attività sportiva esercitata;
-
l’importo corrisposto;
-
i dati anagrafici del ragazzo e il codice
fiscale di chi effettua il pagamento.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno comprese anche
le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 16. |
|
codice 17: Intermediazione immobiliare per lacquisto
dellabitazione principale
Indicare i compensi pagati a soggetti che hanno
svolto intermediazione immobiliare per l'acquisto
dell'abitazione principale.
L'importo massimo detraibile è pari a 1.000
euro.
Se l'abitazione è acquistata da più
soggetti, la detrazione va divisa tra i contitolari
in base alla percentuale di proprietà.
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno comprese anche
le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 17. |
|
codice 18: Spese sostenute per canoni di locazione
dagli studenti universitari
Indicare le spese sostenute per canoni
di locazione dagli studenti universitari iscritti
ad un corso di laurea presso un' università
situata in un Comune diverso da quello di residenza,
distante almeno 100 chilometri e comunque in una
Provincia diversa.
 |
ATTENZIONE |
E
possibile ottenere la detrazione anche
se lo studente si reca in uno Stato membro
dellUnione europea o in uno degli
Stati aderenti allaccordo sullo
spazio economico europeo con i quali sia
possibile lo scambio di informazioni. |
|
Il canone di locazione deve essere stipulato in
base alla legge 431/1998, e successive modificazioni.
Sono inoltre detraibili i canoni relativi ai contratti
di ospitalità e gli atti di assegnazione
in godimento o locazione, stipulati con enti per
il diritto allo studio, università, collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative.
L'importo massimo detraibile non può essere
superiore a euro 2.633,00 e compete anche
se le spese sono state sostenute per familiari fiscalmente
a carico.
 |
ATTENZIONE |
La circ.
21/E del 23/04/2010 specifica che non
è possibile ottenere la detrazione
in caso di contratti di sublocazione,
perché questi non sono contemplati
tra gli schemi contrattuali indicati nell'art.
15, comma 1, (lett. I-sexies) del TUIR. |
|
 |
ATTENZIONE |
Nella
casella in esame vanno comprese anche
le spese indicate nella Certificazione
Unica con il codice 18. |
|
codice 20: Erogazioni liberali in denaro a favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche
o da altri eventi straordinari
Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche
o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti
in altri stati, effettuate esclusivamente tramite:
- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui lItalia
è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti
il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata o
registrata, che prevedano tra le proprie finalità
interventi umanitari in favore delle popolazioni
colpite da calamità pubbliche o da altri
eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e
locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
Limporto detraibile massimo è pari
a 2.065,85 euro, ma per la verifica del limite
di spesa si deve tenere conto anche dellimporto
indicato con il codice 61 nei righi
da E8 a E10.
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ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
20. |
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codice 21: Erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche
Indicare le erogazioni liberali in denaro, per
un importo non superiore a 1.500,00 euro,
effettuate a favore delle associazioni sportive
dilettantistiche.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
21. |
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codice 22: Erogazioni liberali alle società
di mutuo soccorso
Indicare i contributi associativi versati dai soci
alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all’art.
1 della legge 15 aprile 1986, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso
di decesso, un aiuto alle loro famiglie, per un
importo non superiore a 1.300 euro. Danno
diritto alla detrazione solo i contributi versati
con riferimento alla propria posizione.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
22. |
|
MODALITA DI VERSAMENTO
Le erogazioni di cui ai codici 20, 21 e 22
devono essere effettuate mediante versamento
postale o bancario, o mediante carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta
di credito è sufficiente la tenuta e lesibizione,
in caso di eventuale richiesta dellamministrazione
finanziaria, dellestratto conto della società
che gestisce la carta di credito.
codice 24: Erogazioni liberali a favore della
Società di cultura La Biennale di Venezia
Indicare le erogazioni in denaro a favore della
Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale
calcolerà la detrazione spettante su un importo
complessivo non superiore al 30 per cento del
reddito complessivo (che in tal caso comprende
anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare
secca).
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
24. |
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codice 25: Spese relative ai beni soggetti a regime
vincolistico
Indicare le spese sostenute dai contribuenti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro dei
beni soggetti a regime vincolistico secondo
le disposizioni del Codice dei beni culturali e
del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004
n.42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, e successive
modificazioni, nella misura effettivamente rimasta
a carico. La necessità delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare
da apposita dichiarazione sostitutiva dellatto
di notorietà (art.47 D.P.R. n.445
2000) presentata al Ministero per i beni e le attività
culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute
per le quali si ha diritto alla detrazione.
Questa detrazione è cumulabile con quella del
50 per cento per le spese di ristrutturazione,
ma in questo caso è ridotta del 50 per cento.
Quindi, le spese per le quali si è chiesto
di fruire della detrazione possono essere indicate
anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli
anni precedenti, il limite di 48.000,00 o 96.000,00
euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle
annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti
previsti per le quali non spetta più la detrazione
del 36% o del 50%, possono essere riportate in questo
rigo per il loro intero ammontare.
La detrazione non è cumulabile nemmeno con
il Credito di imposta per interventi conservativi
sugli immobili di interesse storico e artistico
di cui allart. 65-bis, decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
25. |
|
codice 26: Erogazioni liberali in denaro a favore
delle attività culturali ed artistiche
Indicare le erogazioni liberali in denaro a
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di comitati organizzatori appositamente costituiti
con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico
o che organizzano e realizzano attività culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per
l’acquisto, la manutenzione, la protezione
o il restauro delle cose di interesse artistico,
storico, archeologico o etnografico individuate
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42) e del D.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409 e successive modificazioni. Sono comprese
le erogazioni effettuate per l'organizzazione in
Italia e all’estero di mostre e di esposizioni
di rilevante interesse scientifico-culturale delle
cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione,
e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le
iniziative culturali devono essere autorizzate dal
Ministero dei Beni e le Attività Culturali.
Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico
o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione.
La documentazione richiesta per fruire della detrazione
è sostituita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà presentata al Ministero per
i beni e le attività culturali, relativa
alle spese effettivamente sostenute per le quali
si ha diritto alla detrazione.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
26. |
|
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ATTENZIONE |
Questa
detrazione spetta solo per le liberalità
che non sono ricomprese nel credito dimposta
previsto per le erogazioni liberali a
sostegno della cultura, art-bonus,
da indicare nel rigo G9 |
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codice 27: Erogazioni liberali a favore degli
enti dello spettacolo
Indicare le erogazioni liberali in denaro,
per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato (che in tal caso
comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato
a cedolare secca), a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate
per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
27. |
|
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ATTENZIONE |
Questa
detrazione spetta solo per le liberalità
che non sono ricomprese nel credito dimposta
previsto per le erogazioni liberali a
sostegno della cultura, art-bonus,
da indicare nel rigo G9. |
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codice 28: Erogazioni liberali in denaro a favore
di fondazioni operanti nel settore musicale
Indicare le erogazioni liberali in denaro,
per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato (che in tal caso
comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato
a cedolare secca), a favore degli enti di prioritario
interesse nazionale operanti nel settore musicale,
per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni
di diritto privato ai sensi dell’art.1 del
D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367. Il limite è elevato
al 30 per cento per le somme versate:
-
come contributo alla sua gestione nell’anno
in cui è pubblicato il decreto di approvazione
della delibera di trasformazione in fondazione;
-
come contributo alla gestione della fondazione
per i tre periodi di imposta successivi alla
data di pubblicazione del suddetto decreto.
In questo caso per fruire della detrazione il
contribuente deve impegnarsi con atto scritto
a versare una somma costante per i predetti
tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione
del predetto decreto di approvazione della delibera
di trasformazione in fondazione. In caso di
mancato rispetto dell’impegno si provvederà
al recupero delle somme detratte.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
28. |
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ATTENZIONE |
Questa
detrazione spetta solo per le liberalità
che non sono ricomprese nel credito dimposta
previsto per le erogazioni liberali a
sostegno della cultura, art-bonus,
da indicare nel rigo G9 |
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codice 29: Spese veterinarie
Indicare le spese veterinarie sostenute
per la cura di animali legalmente detenuti a scopo
di compagnia o per pratica sportiva nel limite massimo
di 550 euro.
La Ris.24/E del 27/02/2017 ha specificato
che sono detraibili le prestazioni professionali
rese dal veterinario, e le spese per analisi di
laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
Sono detraibili anche i farmaci veterinari, per
i quali è sufficiente il solo scontrino fiscale
parlante, senza prescrizione mediche.
Non sono invece detraibili i parafarmaci, gli integratori
e i mangimi speciali.
 |
ATTENZIONE |
Occorre
indicare lintero importo delle spese
veterinarie; chi presta lassistenza
fiscale calcolerà la detrazione
riducendo lintero importo di 129,11
euro (franchigia). La detrazione sarà
calcolata su un importo massimo di 421
euro. |
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ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
29. |
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codice 30: Spese sostenute dai sordi per i servizi
di interpretariato
Indicare r le spese sostenute per i servizi
di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si
considerano sordi i minorati sensoriali delludito
affetti da sordità congenita o acquisita
durante letà evolutiva che abbia compromesso
il normale apprendimento del linguaggio parlato,
purché la sordità non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da cause di
guerra, di lavoro o di servizio (legge n.95 del
20 febbraio 2006).
Non possono essere indicate le spese sostenute nel
2021 che nello stesso anno sono state rimborsate
dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni
premiali e indicate nella sezione Rimborsi
di beni e servizi non soggetti a tassazione
art. 51Tuir (punti da 701 a 706) della Certificazione
Unica con il codice onere 30.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
nella Certificazione Unica con il codice
30. |
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codice 31: Erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado
Indicare le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono
al sistema nazionale di istruzione (Legge 10 marzo
2000, n.62), compresi gli istituti tecnici superiori
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, le istituzioni dellalta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
università.
Le erogazioni devono essere finalizzate allinnovazione
tecnologica, alledilizia scolastica e allampliamento
dellofferta formativa ed essere effettuate
mediante versamento postale o bancario o tramite
carte di debito, di credito, prepagate, assegni
bancari e circolari.
 |
ATTENZIONE |
In questi
righi vanno comprese le erogazioni indicate
con il codice 31 nella Certificazione
Unica. |
|
codice 32: Contributi versati per il riscatto
del corso di laurea dei familiari a carico
Indicare i contributi versati per il riscatto
del corso di laurea dei familiari a carico (art.1,
c.77, legge 24/12/2007 n.247).
 |
ATTENZIONE |
Se i
contributi per il riscatto di laurea sono
stati versati dall’interessato,
che possiede un reddito (inferiore ai
2.841 euro), gli stessi devono essere
dedotti dal reddito di quest’ultimo
fino a capienza. |
|
 |
ATTENZIONE |
In questo
rigo vanno comprese le somme indicate
nella Certificazione Unica con il codice
32. |
|
codice 33: Spese sostenute dai genitori per pagare
le rette relative alla frequenza degli asili nido
Indicare le spese sostenute dai genitori per il
pagamento di rette relative alla frequenza di
asili nido per un importo complessivamente non
superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio. La
detrazione va divisa tra i genitori sulla base dellonere
da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa
è intestato al bambino, o ad uno solo dei
coniugi, è comunque possibile annotare sullo
stesso la percentuale di ripartizione.
 |
ATTENZIONE |
Se la
spesa riguarda più di un figlio,
occorre compilare più righi da
E8 a E10 riportando in ognuno di essi
il codice 33 e la spesa sostenuta con
riferimento a ciascun figlio. |
|
 |
ATTENZIONE |
La Circ.13
del 9/5/2013, ha specificato che le spese
sostenute per la frequenza da parte di
bambini di età fino a 36 mesi,
delle cosiddette sezioni primavera,
sono detraibili in base allart.1,
comma 335 della L.266 del 2005. |
|
 |
ATTENZIONE |
In questo
rigo vanno comprese le somme indicate
nella Certificazione Unica con il codice
33. Non possono essere indicate le spese
sostenute nel 2021 che nello stesso anno
sono state rimborsate dal datore di lavoro
in sostituzione delle retribuzioni premiali
e indicate nella sezione Rimborsi
di beni e servizi non soggetti a tassazione
art.51 Tuir (punti da 701
a 706) della Certificazione Unica con
il codice onere 33. |
|
 |
ATTENZIONE |
Non possono
essere indicate le spese sostenute nel
2021, se nello stesso periodo si è
fruito del bonus asili nido erogato dall'INPS. |
|
codice 35: Erogazioni liberali in denaro al Fondo
per lammortamento dei titoli di Stato
Indicare le erogazioni liberali in denaro che derivano
da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate
al conseguimento delle finalità del fondo.
Il Fondo per lammortamento dei titoli di Stato,
istituito presso la Banca dItalia, ha lo scopo
di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in
circolazione
Per avvalersi della detrazione è necessario
che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento
bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, possono essere
previste ulteriori modalità di effettuazione
di tali erogazioni liberali
 |
ATTENZIONE |
In questo
rigo vanno comprese le somme indicate
nella Certificazione Unica con il codice
35. |
|
codice 36: Premi relativi alle assicurazioni sulla
vita e contro gli infortuni
La detrazione riguarda:
-
per i contratti stipulati o rinnovati sino
al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni
sulla vita, anche se versati all’estero
o a compagnie estere. La detrazione relativa
ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa
a condizione che il contratto abbia durata non
inferiore a cinque anni e non consenta
la concessione di prestiti nel periodo di durata
minima;
-
per i contratti stipulati o rinnovati a
partire dal 1° gennaio 2001, i premi per
le assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di morte, di invalidità permanente superiore
al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
 |
ATTENZIONE |
Limporto
non deve complessivamente superare 530
euro e deve comprendere anche i premi
di assicurazioni riportati nella Certificazione
Unica con il codice 36. |
|
codice 38: Premi relativi alle assicurazioni finalizzate
alla tutela delle persone con disabilità
grave
Come definita dallart.3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n.104, accertata dalle unità
sanitarie locali mediante le commissioni mediche
di cui allarticolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n.295, che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
 |
ATTENZIONE |
Limporto
non deve complessivamente superare 750
euro al netto dei premi indicati col codice
36 (sia sul 730 che sulla CU) e deve comprendere
anche i premi di assicurazioni riportati
nella Certificazione Unica con il codice
38. |
|
codice 39: Premi relativi alle assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana
La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana
e spetta a condizione che limpresa di assicurazione
non possa recedere dal contratto.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche
alle quali devono rispondere i contratti che assicurano
il rischio di non autosufficienza.
 |
ATTENZIONE |
Limporto
non deve complessivamente superare 1.291,14
euro, al netto dei premi per le assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte
o invalidità permanente (codice
36), e deve comprendere anche i premi
di assicurazioni riportati nella Certificazione
Unica con il codice 39. |
|
 |
Data di stipula
o rinnovo del contratto
|
Oggetto del
contratto
|
Condizioni richieste
|
Limite spesa
|
Fino al 31/12/2000
|
Assicurazione vita e infortuni
|
Contratto:
- Di durata non inferiore a 5 anni
- Che non consenta concessione di prestiti
nel periodo di durata minima
|
Codice 36 € 530
|
Dal 01/01/2001
|
Assicurazione
|
Rischio morte o invalidità permanente
non inferiore al 5%
|
Codice 36 € 530
|
Dal 01/01/2016
|
Assicurazione
|
Rischio morte, finalizzate alla tutela delle
persone con disabilità grave
|
Codice 38 € 750
|
Non rileva la data
|
Assicurazione
|
- Rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana
- La compagnia di assicurazione non può
recedere dal contratto
|
Codice 39 € 1291
|
 |
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTI I TIPI DI ASSICURAZIONE
(DA COD.36 A 39)
La detrazione spetta al contribuente se:
è contraente e assicurato;
è contraente e un suo familiare a
carico è il soggetto assicurato;
un suo familiare a carico è sia contraente
che soggetto assicurato;
è il soggetto assicurato e un suo
familiare a carico è il contraente;
il contraente è un familiare a carico
e il soggetto assicurato è un altro familiare
a carico.
codice 40: Spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale
La detrazione spetta per le spese sostenute sia
per familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente
stesso per un importo complessivo non superiore
a 250 euro.
 |
ATTENZIONE |
Non devono
essere indicate le spese sostenute nel
2021 che nello stesso anno sono state
rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione
delle retribuzioni premiali e indicati
nella sezione "Rimborsi di beni e
servizi non soggetti a tassazione - art.51
del TUIR" (punti 701 a 706) della
CU. L'importo deve comprendere le spese
indicate nella sezione "Oneri detraibili"
riportati nella Certificazione Unica con
il codice onere 40. |
|
codice 43: Premi relativi alle assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate
a partire dal 1° gennaio 2021 e relative ad
unità immobiliari ad uso abitativo
 |
ATTENZIONE |
L'importo
deve comprendere le spese indicate nella
sezione "Oneri detraibili" riportati
nella Certificazione Unica con il codice
onere 43. |
|
codice 44: Spese sostenute in favore dei minori
o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento
(DSA)
La detrazione spetta fino al completamento della
scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto
di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici
di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale
e l'apprendimento delle lingue straniere.
Si considerano sussidi tecnici ed informativi le
apparecchiature e i dispositivi quali, ad esempio,
i computer necessari per i programmi di video scrittura,
oltre ai programmi stessi, il registratore, la calcolatrice.
 |
ATTENZIONE |
L'importo
deve comprendere le spese indicate nella
sezione "Oneri detraibili" (punti
da 341 a 351) riportati nella Certificazione
Unica con il codice 44. |
|
codice 45: Spese per corsi di musica per i ragazzi
di età compresa fra 5 e 18 anni
 |
ATTENZIONE |
Il
contribuente può fruire della detrazione,
fino ad un importo non superiore per ciascun
ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito
complessivo non supera i 36.000 euro. |
|
Se la spesa riguarda più di un ragazzo,
occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando
in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta
con riferimento a ciascun ragazzo.
In particolare si tratta di iscrizione annuale
o abbonamenti a conservatori di musica, a
istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte
nei registri regionali nonché a cori, bande
e scuole di musica riconosciuti da una pubblica
amministrazione.
 |
ATTENZIONE |
In questo
rigo vanno comprese le somme indicate
nella Certificazione Unica con il codice
45. |
|
codice 99: Altre spese per le quali spetta la
detrazione dimposta del 19 per cento
Indicare gli altri oneri per i quali spetta la
detrazione d’imposta del 19%.
Spese per le quali spetta la detrazione del
26%
I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che
identificano le spese per le quali spetta la detrazione
del 26% sono i seguenti:
codice 61: Erogazioni liberali in denaro a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)
Indicare il codice 61 per le erogazioni
liberali in denaro per un importo non superiore
a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
allOrganizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE).
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere
conto anche dellimporto indicato con il codice
20 nei righi da E8 a E12.
I versamenti devono essere effettuati come precedentemente
specificato.
 |
ATTENZIONE |
In
questo rigo vanno comprese le somme indicate
nella Certificazione Unica con il codice
61. |
|
 |
ATTENZIONE |
Il
contribuente che fruisce di questa detrazione,
non può fruire in nessun caso delle
agevolazioni previste per il cod.71, cod.76,
rigo E36 e rigo E26 cod. 7. |
|
codice 62: Erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti politici
Indicare il codice 62 per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti
politici iscritti nella prima sezione del registro
nazionale di cui allart.4 del decreto-legge
28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra
30 euro e 30.000 euro. Queste erogazioni si considerano
detraibili anche se i versamenti vengono effettuati,
pur se in forma di donazione, dai candidati e dagli
eletti alle cariche pubbliche in conformità
a previsioni regolamentari o statutarie deliberate
dai partiti o movimenti politici beneficiari delle
erogazioni medesime.
Lagevolazione si applica anche alle erogazioni
in favore dei partiti o delle associazioni promotrici
di partiti effettuate prima delliscrizione
al registro e dellammissione ai benefici,
a condizione che entro la fine dellesercizio
tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi
ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate
tramite banca o ufficio postale o mediante altri
sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito,
di credito e prepagate, assegni bancari e circolari),
o secondo ulteriori modalità idonee a garantire
la tracciabilità delloperazione e lesatta
identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
 |
ATTENZIONE |
In
questo rigo vanno comprese le somme indicate
nella Certificazione Unica con il codice
62. |
|
Spese per le quale spetta la detrazione del
30%
codice 71: Erogazioni liberali in denaro o in
natura a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS)
Indicare il codice 71 per le erogazioni
liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
e delle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro nazionale, per un importo complessivo
in ciascun periodo dimposta non superiore
a 30.000 euro.
 |
ATTENZIONE |
In
questo rigo vanno comprese le somme indicate
nella CU col codice 71. |
|
 |
ATTENZIONE |
Il
contribuente che fruisce di questa detrazione,
non può fruire in nessun caso delle
agevolazioni previste per il cod.61, cod.76,
rigo E36 e rigo E26 cod. 7. |
|
Spese per le quale spetta la detrazione del
35%
codice 76: Erogazioni liberali a favore delle
organizzazione del volontariato
Indicare il codice 76 per le erogazioni
liberali a favore delle organizzazione del volontariato,
per un importo complessivo in ciascun periodo dimposta
non superiore a 30.000 euro.
I versamenti devono essere effettuati come precedentemente
specificato.
 |
ATTENZIONE |
Il
contribuente che fruisce di questa detrazione,
non può fruire, in nessun caso,
delle agevolazioni previste per il cod.
61, cod. 71, rigo E36. |
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Spese per le quale spetta la detrazione del
90%
codice 81: Premi relativi alle assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate
contestualmente alla cessione ad unimpresa
di assicurazione del credito dimposta relativo
agli interventi sisma bonus per cui si può
fruire della percentuale di detrazione del 110 per
cento
Non è possibile fruire di questa agevolazione
per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui allordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
 |
ATTENZIONE |
In
questo rigo vanno comprese le somme indicate
nella CU col codice 81. |
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Rigo E14 - Spese per canoni
di leasing di immobile da adibire ad abitazione
principale
La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri
accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria
su unità immobiliari, anche da costruire,
da adibire ad abitazione principale entro un anno
dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un
reddito complessivo non superiore a 55.000 euro
allatto della stipula del contratto di locazione
finanziaria che non sono titolari di diritti di
proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta nella misura del 19 per cento
e alle medesime condizioni previste per la detrazione
degli interessi per mutui ipotecari per lacquisto
di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui
si rinvia.
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ATTENZIONE |
La
detrazione spetta per i contratti stipulati
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. |
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CASELLA Data stipula leasing
(E14)
In questa colonna occorre indicare la data di stipula
del contratto di locazione finanziaria.
CASELLA Numero anno (E14)
Indicare il numero di anno per cui si fruisce dellagevolazione.
Per lanno dimposta 2021 inserire il
numero 1.
CASELLA Importo canone di leasing
(E14)
Indicare lammontare dei canoni di leasing
pagati nel 2021.
Limporto dei canoni di leasing non può
superare il limite di 8.000 euro annui se alla data
di stipula del contratto di leasing il contribuente
aveva meno di 35 anni; ed un il limite di 4.000
euro annui se a tale data il contribuente aveva
un età uguale o superiore a 35 anni.
CASELLA Prezzo di riscatto (E14)
Indicare limporto del prezzo di riscatto
pagato nel 2021 per acquistare la proprietà
dellimmobile da adibire ad abitazione principale
oggetto del contratto di locazione finanziaria.
Il prezzo di riscatto non può superare il
limite di 20.000 euro se alla data di stipula del
contratto di leasing il contribuente aveva meno
di 35 anni; ed il limite di 10.000 euro se a tale
data il contribuente aveva un età uguale
o superiore a 35 anni.
Sezione II - Spese e oneri per
i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo
In questa sezione vanno indicati gli oneri che
possono essere dedotti dal reddito complessivo ed
eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto
concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente
e assimilati e che invece sono stati erroneamente
assoggettati a tassazione.
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ATTENZIONE |
Gli oneri
deducibili indicati nel punto 431 della
Certificazione Unica e quelli indicati
dal punto 432 al 437 della Certificazione
Unica NON devono essere riportati nei
righi che vanno da E21 a E30 poiché
essendo oneri che non hanno concorso alla
formazione del reddito imponibile, sono
già stati esclusi (dal datore di
lavoro) dal reddito indicato nei punti
1 e 2 della CU. |
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CASELLA Contributi previdenziali
ed assistenziali (E21)
Indicare l’ammontare complessivo dei contributi
previdenziali ed assistenziali versati dal dipendente
in osservanza alle disposizioni di legge, e i contributi
volontari versati alla gestione separata della forma
pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
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ATTENZIONE |
Tali
oneri sono deducibili anche se sostenuti
per i familiari fiscalmente a carico.
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Rientrano in questa casella:
-
i contributi agricoli unificati versati all’Inps-Gestione
ex-Scau- per costituire la propria posizione
previdenziale e assistenziale (è indeducibile
la parte dei contributi che si riferisce ai
lavoratori dipendenti);
-
i contributi versati per l’assicurazione
obbligatoria INAIL riservata alle persone del
nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni
domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
-
i contributi previdenziali ed assistenziali
versati facoltativamente alla gestione della
forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,
compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi. Rientrano in questa voce anche
i contributi versati al cosiddetto “fondo
casalinghe”. Sono quindi deducibili
i contributi versati per il riscatto degli anni
di laurea (sia ai fini pensionistici che
ai fini della buonuscita), per la prosecuzione
volontaria o l’iscrizione alla gestione
separata dell’INPS e per la ricongiunzione
di periodi assicurativi diversi.
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ATTENZIONE |
Sono
obbligatori i contributi dovuti a seguito
di un obbligo legislativo non derogabile
(fondo pensioni, malattia, maternità,
ecc.) la cui inosservanza dà luogo a sanzioni
dirette o indirette a carico dell’inadempiente.
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CASELLA Assegno al coniuge (E22)
Vanno inseriti in questo rigo gli assegni periodici
corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero,
ad esclusione di quelli destinati al mantenimento
dei figli, in conseguenza di separazione legale
ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino
da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Indicare:
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ATTENZIONE |
Il codice
fiscale del coniuge è un dato obbligatorio.
In sua assenza la deduzione non verrà
riconosciuta. |
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ATTENZIONE |
Se il
provvedimento dell’autorità giudiziaria
non distingue la quota per l’assegno
periodico destinata al coniuge da quella
per il mantenimento dei figli, l’assegno
si considera destinato al coniuge per
metà del suo ammontare. |
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ATTENZIONE |
E
deducibile anche il cd contributo
casa, ovvero le somme corrisposte
per il pagamento del canone di locazione
e delle spese condominiali dellalloggio
del coniuge separato che siano disposti
dal giudice, quantificabili e corrisposti
periodicamente. La quantificazione del
contributo casa, se non stabilito
direttamente dal provvedimento dellautorità
giudiziaria, può essere determinato
per relationem qualora il
provvedimento preveda, ad esempio, lobbligo
di pagamento dellimporto relativo
al canone di affitto o delle spese ordinarie
condominiali relative allimmobile
a disposizione dellex coniuge. Nel
caso in cui dette somme riguardino limmobile
a disposizione della moglie e dei figli,
la deducibilità è limitata
alla metà delle spese sostenute
(Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta
4.1). |
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ATTENZIONE |
La Corte
di Cassazione, con sentenza n. 11437 del
12/10/1999, pone in evidenza il carattere
della periodicità dell’assegno di
mantenimento per poter essere qualificato
come reddito imponibile ai fini Irpef.
Infatti, se tale assegno viene corrisposto
non come somministrazione periodica ma
in un’unica soluzione è considerato
come attribuzione patrimoniale una tantum
anziché come reddito. In tal caso, l’esclusione
della tassazione ai fini Irpef dell’assegno
percepito dal beneficiario comporta l’impossibilità
per il coniuge erogante di portarlo in
deduzione dal proprio reddito, con la
conseguenza che su quest’ultimo
graverà la tassazione. |
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CASELLA Contributi per addetti
ai servizi domestici e familiari (E23)
Indicare fino a un importo massimo di 1.549,37
euro, i contributi previdenziali ed assistenziali
versati per gli addetti ai servizi domestici
ed all’assistenza personale o familiare:
ad esempio colf, baby sitter e assistenti per le
persone anziane, per la parte a carico del datore
di lavoro.
Rientrano nellambito applicativo dellagevolazione
anche i contributi previdenziali sostenuti per una
badante assunta tramite unagenzia interinale
e rimborsati allagenzia medesima se questultima
rilascia una certificazione attestante gli importi
pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale
del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore)
e del lavoratore.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel
2021 che nello stesso anno sono state rimborsate
dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni
premiali e indicate nella sezione Rimborsi
di beni e servizi non soggetti a tassazione
art.51 Tuir (punto 703 della Certificazione
Unica).
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ATTENZIONE |
Gli eventuali
versamenti alla CAS.SA COLF, versati con
i contributi INPS non sono deducibili.
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CASELLA Erogazioni liberali
a favore di istituzioni religiose (E24)
Indicare, per un ammontare non superiore a 1.032,91
euro per ciascun tipo, le seguenti erogazioni liberali:
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ATTENZIONE |
Non sono
deducibili le erogazioni effettuate direttamente
ad un singolo sacerdote. |
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-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del settimo giorno, per il sostentamento
dei ministri di culto e dei missionari e per
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia
per il sostentamento dei ministri di culto delle
Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di
culto, di cura delle anime e di amministrazione
ecclesiastica;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
della Chiesa Valdese e dell’Unione delle
Chiese metodiste e valdesi per fini di culto,
istruzione e beneficenza che le sono propri
e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti
facenti parte dell’ordinamento valdese;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell’Unione Cristiana Evangelica Battista
d’Italia per fini di culto, istruzione
e beneficenza che le sono propri e per i medesimi
fini delle Chiese e degli enti aventi parte
nell’Unione;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
della Chiesa Evangelica Luterana in Italia
e delle Comunità ad essa collegate per fini
di sostentamento dei ministri di culto e per
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche
i contributi annuali versati.
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed
Esarcato per l'Europa Meridionale, enti
da essa controllati e comunità locali,
per i fini di culto, istruzione, assistenza
e beneficenza;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli ultimi giorni per
attività di religione o di culto, per
attività dirette alla predicazione del
Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose,
svolgimento dei servizi di culto, attività
missionarie e di evangelizzazione, educazione
religiosa, cura delle necessità delle
anime, rimborso delle spese dei ministri di
culto e dei missionari;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
della Chiesa Apostolica in Italia ed enti
e opere da essa controllati, per i fini di culto,
istruzione, assistenza e beneficenza.
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell'Unione Buddhista Italiana e gli organismi
civilmente riconosciuti da essa rappresentati,
per il sostentamento dei ministri di culto e
le attività di religione o di culto;
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell'Unione Induista Italiana e gli organismi
civilmente riconosciuti da essa rappresentati,
per il sostentamento dei ministri di culto,
le esigenze di culto e le attività di
religione o di culto
-
le erogazioni liberali in denaro a favore
dell'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai
(IBISG), per la realizzazione delle finalità
istituzionali dellIstituto e delle attività
indicate allart.12, comma 1, lettera a)
della legge 28 giugno 2016 n.130.
Il dichiarante dovrà conservare le ricevute
di versamento in conto corrente postale, le quietanze
liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi
alle suddette erogazioni.
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ATTENZIONE |
Come
precisato, il limite di 1.032,91 euro,
si riferisce alle erogazioni per ciascuno
dei suddetti enti.
Pertanto, il dichiarante che avesse effettuato
erogazioni, ad esempio, a favore dell’Istituto
centrale per il sostentamento del clero
e della Chiesa valdese, potrà dedurre
dal reddito complessivo fino ad un ammontare
di 2.065,82 euro. |
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CASELLA Spese mediche e di assistenza
di persone con disabilità (E25)
Indicare l’importo delle spese mediche
generiche e di quelle di assistenza specifica, sostenute
dai soggetti disabili ai sensi dell’art. 3
della L. 5/2/92 n. 104, cioè da coloro che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza
che queste fruiscano o meno dell’assegno di
accompagnamento (in relazione a tali soggetti si
veda quanto già esposto nel rigo E3).
Questi soggetti possono attestare la sussistenza
delle condizioni personali richieste mediante autocertificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio
la cui sottoscrizione può non essere autenticata
se accompagnata da copia fotostatica del documento
d’identità del sottoscrittore).
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.
14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi
equiparati, sono considerati disabili e non sono
assoggettati agli accertamenti sanitari della commissione
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della
L. 104 del 1992. In tal caso, infatti, fa fede la
documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri
competenti al momento della concessione dei benefici
pensionistici.
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ATTENZIONE |
La Ris.79/E
del 23/09/2016 ha specificato che riguardo
ai soggetti riconosciuti portatori di
handicap ai sensi delle legge n.104 del
1992, la certificazione rilasciata ai
sensi della legge n. 104 del 1992 sia
sufficiente ad attestare il requisito
soggettivo per fruire della deduzione.
Questa soluzione non è, invece,
adottabile per i soggetti riconosciuti
invalidi civili. Nel caso di riconoscimento
dellinvalidità civile occorre
accertare la grave e permanente invalidità
o menomazione. Se questa non è
espressamente indicata nella certificazione,
può essere senza dubbio ravvisata
nelle ipotesi in cui sia attestata uninvalidità
totale nonché in tutte le ipotesi
in cui sia attribuita lindennità
di accompagnamento. |
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ATTENZIONE |
Le suddette
spese mediche sono deducibili anche se
sostenute per i seguenti familiari:
anche se questi non sono fiscalmente
a carico.
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ATTENZIONE |
La Circ.
Min. 122 del 1/6/1999 precisa che tali
spese sono deducibili anche se intestate
ad un familiare a carico ma sostenute
per un altro familiare non a carico, comunque
indicato nell'art.433. Se ad esempio il
contribuente ha una moglie a carico, che
ha sostenuto delle spese per suo padre
e che sono quindi a lei intestate, il
contribuente può detrarle, perché
il suocero rientra fra i "familiari
non a carico" citati nell'art.433. |
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In caso di ricovero di un disabile in un
istituto di assistenza e ricovero, non è possibile
portare in deduzione l’intera retta pagata,
ma solo la parte che riguarda le spese mediche e
quelle paramediche di assistenza specifica.
A tal fine è necessario che le stesse risultino
separatamente indicate nella documentazione rilasciata
dall’istituto di assistenza.
Le spese di assistenza specifica in questione sono
quelle relative:
-
all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
-
al personale in possesso della qualifica professionale
di addetto all’assistenza di base o di
operatore tecnico assistenziale esclusivamente
dedicato all’assistenza diretta alla persona;
-
al personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
-
al personale con la qualifica di educatore
professionale;
-
al personale qualificato addetto ad attività
di animazione e/o di terapia occupazionale.
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ATTENZIONE |
Per quanto
riguarda la musicoterapia e lippoterapia,
il Ministero della Salute ha specificato
che possono essere dedotte solo con prescrizione
di un medico che ne attesti la necessità
per la cura della patologia da cui è
affetto il portatore di handicap e solo
se eseguite in centri specializzati direttamente
da personale medico o sanitario specializzato.
(Circ.19/E del 01/06/2012). |
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ATTENZIONE |
La Circ.20/E
del 13/05/2011 ha specificato che le spese
per lacquisto e la realizzazione
di una piscina utilizzata da un portatore
di handicap, per lo svolgimento di particolari
terapie, non sono mai deducibili perché
non inquadrabili tra le spese sanitarie. |
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Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle
figure professionali sopraelencate sono detraibili
anche senza una specifica prescrizione da parte
di un medico, a condizione che dal documento attestante
la spesa risulti la figura professionale e la prestazione
resa dal professionista sanitario (circolare Agenzia
delle Entrate n.19/E del 1 giugno 2012).
La deduzione delle spese sanitarie relative allacquisto
di medicinali spetta se la spesa è certificata
da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino
parlante), in cui devono essere specificati
la natura la quantità dei prodotti acquistati,
il codice alfanumerico (identificativo della qualità
del farmaco) posto sulla confezione del medicinale
nonché il codice fiscale del destinatario.
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ATTENZIONE |
Le spese
chirurgiche, le spese per prestazioni
specialistiche, le spese per protesi dentarie
e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento,
di locomozione, di deambulazione, di sollevamento
e per i sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza
e l’integrazione sostenute dai suddetti
soggetti non vanno indicate in questa
casella, ma nella sezione I nei righi
E1, E2, E3 e E4. |
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In merito alla documentazione inerente le spese
indicate nella presente casella si veda quanto esposto
nel rigo E1.
CASELLA Altri oneri deducibili
(E26)
Indicare i seguenti oneri deducibili, diversi da
quelli indicati nei righi precedenti contraddistinti
dai dal relativo codice.
6 i contributi versati ai fondi integrativi
al Servizio sanitario nazionale che erogano
prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti
con decreto del Ministro della salute per un importo
complessivo non superiore a 3.615,20 euro.
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ATTENZIONE |
Limporto
indicato nel punto 441 della Certificazione
Unica non deve essere inserito nel 730,
in quanto già dedotto dal sostituto
dimposta dal reddito indicato al
punto 1. Inoltre questo importo concorre
al calcolo del tetto massimo di deducibilità,
quindi se nel punto 441 della CU compare
3.615, gli ulteriori contributi eventualmente
versati in maniera autonoma non possono
essere comunque inseriti nel 730. |
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ATTENZIONE |
La deduzione
spetta anche per quanto sostenuto nellinteresse
delle persone fiscalmente a carico, solo
per la quota da questultime non
dedotta. |
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Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre
anche limporto eventualmente indicato con
il codice 13 in questo rigo.
7 i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogate alle organizzazioni non governative (ONG)
riconosciute idonee, che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Il
soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà
tali importi nella misura massima del 2% del reddito
complessivo (che in tal caso comprende anche il
reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
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ATTENZIONE |
Per queste
liberalità è possibile indicare,
in alternativa al codice 7, il codice
8 in presenza del quale chi presta lassistenza
fiscale dedurrà tali importi nella
misura massima del 10% del reddito complessivo
e comunque nella misura massima di 70.000
euro. |
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I contribuenti interessati devono conservare le
ricevute di versamento in conto corrente postale,
le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici
bancari relativi alle somme erogate.
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ATTENZIONE |
Il contribuente
che fruisce di questa detrazione, non
può fruire, in nessun caso, delle
agevolazioni previste per il cod. 61,
71 e cod.76 da indicare nei righi da E8
a E10 e quelle previste per il rigo E36. |
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Per visionare lelenco delle ONG riconosciute
idonee si può consultare lelenco in
Appendice o il sito www.esteri.it.
8 le erogazioni liberali in denaro o in
natura a favore di organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, di associazioni di promozione
sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute,
se erogate in favore di:
-
fondazioni e associazioni riconosciute aventi
per oggetto statutario la tutela, la promozione
e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,
storico e paesaggistico (di cui al D. lgs. 22/01/2004,
n.42);
-
fondazioni e associazioni riconosciute aventi
per scopo statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica individuate
dal D.P.C.M. 12 ottobre 2016.
Il soggetto che presta lassistenza fiscale
dedurrà tali importi nel limite del 10% del
reddito complessivo e, comunque, nella misura massima
di 70.000 euro.
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ATTENZIONE |
Non vanno
indicate nel rigo E26 le somme per le
quali si intende fruire della detrazione
dimposta in altri righi. |
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9 le erogazioni liberali in denaro a
favore di enti universitari, di ricerca pubblica
e di quelli vigilati nonché degli enti parco
regionali e nazionali.
Dette liberalità possono essere dedotte,
se erogate in favore di :
- università, fondazioni universitarie (di
cui allart.59, c.3, della L. 23/12/2000, n.388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca
vigilati dal Ministero dellIstruzione, delluniversità
e della ricerca, ivi compresi lIstituto superiore
di sanità e lIstituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.
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ATTENZIONE |
Il contribuente
che fruisce di questa detrazione, non
può fruire di altre agevolazioni
fiscali a titolo di detrazione o di deduzione
di imposta contenute in altre disposizioni
di legge. |
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ATTENZIONE |
Le erogazioni
di cui ai cod. 7, 8 e 9 devono essere
effettuate mediante versamento postale
o bancario, mediante carte di credito,
prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni liberali effettuate
tramite carta di credito è sufficiente
la tenuta e lesibizione, in caso
di eventuale richiesta dellamministrazione
finanziaria, dellestratto conto
della società che gestisce la carta
di credito. |
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12 le erogazioni liberali, le donazioni
e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust
o fondi speciali.
La deduzione spetta per le erogazioni effettuate
a favore di fondi speciali composti di beni sottoposti
a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto
di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS
riconosciute come persone giuridiche, che operano
nel settore della beneficienza. Si considera attività
di beneficienza anche la concessione di erogazioni
gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti
dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente
raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro
che operano prevalentemente nei settori dellassistenza
sociale e socio sanitaria, dellassistenza
sanitaria, beneficienza, istruzione, formazione
e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta
di progetti di utilità sociale.
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ATTENZIONE |
Queste
liberalità possono essere dedotte
nel limite del 20 per cento del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella
misura massima di 100.000 euro annui. |
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13 per i contributi versati direttamente
dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari
non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi
esclusivamente fini assistenziali (art.51, comma
2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità
per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito
durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti
anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
continuando a corrispondere in proprio il contributo
previsto senza alcun onere a carico del datore di
lavoro.
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ATTENZIONE |
Tali
versamenti devono essere dimporto
complessivo non superiore a 3.615,20 euro.
Nella verifica del limite di 3.615,20
euro concorre anche limporto indicato
con il codice 6. |
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21 gli altri oneri deducibili diversi
da quelli contraddistinti dai precedenti codici.
Si tratta in particolare di:
-
il 50% delle imposte sul reddito dovute per
gli anni anteriori al 1974 (esclusa limposta
complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione
ha avuto inizio nel 2017 (art.20, comma 2, del
DPR n.42/1988);
-
gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.)
corrisposti in forza di testamento o di dichiarazione
modale;
-
gli assegni alimentari, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dellautorità
giudiziaria, corrisposti ai seguenti familiari:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati, naturali
o adottivi;
- i discendenti prossimi in assenza di figli;
- i genitori;
- gli ascendenti prossimi in assenza di genitori;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;
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ATTENZIONE |
Il dichiarante
deve conservare una copia del provvedimento
Giudiziario e del documento comprovante
lavvenuto pagamento. |
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- i canoni, livelli, censi ed altri oneri
gravanti sui redditi degli immobili che concorrono
a formare il reddito complessivo, compresi
i contributi ai consorzi obbligatori per legge
o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione, esclusi i contributi agricoli
unificati;
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ATTENZIONE |
Sono
deducibili anche i contributi obbligatori
relativi ad immobili non locati e non
affittati, il cui reddito non concorre
al complessivo in conseguenza delleffetto
di sostituzione dellIrpef da parte
dellImu, sempreché il contributo
obbligatorio non sia stato già
considerato nella determinazione della
rendita catastale. La deduzione dei contributi
ai consorzi obbligatori non è invece
ammessa in relazione agli immobili ad
uso abitativo locati con opzione per la
cedolare secca (vedi Ris. n.44/E del 4
luglio 2013). |
|
-
le indennità per perdita dellavviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore,
in caso di cessazione di un contratto di locazione
di immobili urbani destinati ad uso diverso
da quello di abitazione;
-
le somme che non avrebbero dovuto concorrere
a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati
e che invece sono state erroneamente assoggettate
a tassazione;
-
il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per lespletamento delle procedure
di adozione di minori stranieri disciplinate
dalle disposizioni contenute nellart.3
della legge 476 del 1998 che devono essere certificate
dallente autorizzato a cui si è
affidato il contribuente.
Lalbo degli enti autorizzati è
stato approvato dalla Commissione per le adozioni
internazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000,
pubblicata sul S.O. n.179 alla G.U. n.255 del
31 ottobre 2000.
Lalbo degli enti autorizzati è
riportato in Appendice o consultabile sul sito
Internet www.commissioneadozioni.it.
La circ.17/E del 24/04/2015 in merito alla divisione
delle spese fra i due coniugi specifica che:
- Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da
un solo genitore perché l'altro coniuge è
a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente
al coniuge che ha pagato la spesa, nella misura
del 50 per cento del totale;
- si ritiene che la deduzione del 50 per cento debba
essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori,
quindi se la spesa è stata sostenuta da entrambi
ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento
delle spese sostenute;
- per fruire della deduzione è necessario
che le spese sostenute siano certificate dall'ente
autorizzato, cui è stato conferito il mandato
per l'espletamento della procedura. I coniugi potranno
specificare allente autorizzato, quale sia
limporto delle spese sostenute da ciascuno
di essi, in modo che venga riportato sulla certificazione
finale. Si ritiene in tal modo soddisfatto anche
il requisito richiesto dalla disposizione in esame
circa la titolarità del sostenimento della
spesa.
 |
ATTENZIONE |
Fra le
spese deducibili sono comprese anche quelle
per il viaggio e il soggiorno allestero,
per il rilascio del visto, la legalizzazione
e la traduzione di documenti, per la consulenza
e leventuale quota associativa agli
enti. Qualora queste spese fossero state
sostenute in valuta estera limporto
va convertito in euro considerando il
cambio del giorno o del mese in cui sono
state pagate. |
|
CASELLA Contributi per previdenza
complementare (E27-E30)
E' prevista la deducibilità fino a un massimo di
euro 5.164,57 per i contributi versati a
forme pensionistiche complementari istituite in
stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo.
I soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per
le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario
ed approvato il piano di riequilibrio da parte del
Minis tero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno
d’imposta 2021.
Per chiedere la deduzione il contribuente deve compilare
il rigo corrispondente alla forma pensionistica
a cui risulta iscritto.
 |
ATTENZIONE |
Nel caso
in cui il dichiarante abbia aderito a
più fondi pensione, per i quali può essere
calcolato un diverso limite di deducibilità,
dovrà compilare differenti righi. |
|
CASELLA Deducibilità ordinaria
(E27)
Il rigo E27 è riservato ai contributi
e premi versati sia a fondi negoziali che a fondi
individuali per i quali il tetto massimo di deducibilità
è pari a 5.164,57 euro.
Se nella CU nei punti 412 e 413, sono riportati
contributi versati ai fondi negoziali di questo
tipo nella casella 411 della CU sarà indicato
il codice 1.
 |
ATTENZIONE |
Dallanno
dimposta 2018 anche i dipendenti
pubblici compilano questo rigo per indicare
tutti i contributi versati ai fondi pensione
inclusi i fondi negoziali a essi riservati. |
|
Il rigo va compilato in questo modo:
-
nella colonna 1 riportare limporto
indicato nel punto 412 della CU contributi
esclusi dallimponibile.
Nel caso sia compilato anche il punto 421 della
certificazione Unica (previdenza per familiari
a carico) limporto da indicare è
pari alla differenza tra gli importi indicati
nei seguenti punti della CU: 412 e 422 (contributo
dedotto dal reddito e riferito alla previdenza
complementare per i familiari a carico);
-
nella colonna 2 inserire lammontare
degli oneri dei quali si chiede la deduzione
in dichiarazione indicati nel punto 413 della
CU più le eventuali somme versate alle
forme pensionistiche individuali.
Nel caso sia compilato anche il punto 421 della
CU (previdenza per familiari a carico) la cifra
da riportare è pari alla differenza tra
il punto 413 e 423 della CU.
 |
ESEMPIO |
CU2022: Casella 411: 1; Casella 412:
5.165; Casella 413: 1.200.
Riportare sul Modello 730 i dati seguenti:
E27 - Col. 1: 5.165
E27 - Col.2: 1.200
|
|
CASELLA Lavoratori di prima
occupazione (E28)
Questo rigo è riservato ai lavoratori che
hanno iniziato la prima attività lavorativa
dopo il 1 gennaio 2007, o a quelli che in
tale data non risultino titolari di una posizione
contributiva aperta presso un ente di previdenza
obbligatoria.
Questi soggetti possono dedurre fino a 5.164,57
euro, ma se nei primi cinque anni di iscrizione
alla previdenza complementare hanno effettuato versamenti
inferiori al tetto massimo, a partire dal sesto
anno e per i venti anni successivi, avranno diritto
ad una deduzione maggiore. La deduzione verrà
calcolata aggiungendo a 5.164,57 euro la differenza
fra 25.822,85 euro e i contributi realmente versati
nei primi cinque anni. La cifra che incrementerà
i 5.164,57 euro, non potrà comunque essere
superiore a 2.582,29.
In questo caso nella casella 411 della CU è
indicato il codice 3, i dati da indicare in
questo rigo sono quelli riportati nei punti 412,
413 e 417 della CU.
Il rigo va compilato in questo modo:
 |
ATTENZIONE |
Prima
di inserire eventuali importi non dedotti
nella colonna 2, occorre verificare la
sussistenza del plafond maturato
nei primi cinque anni di iscrizione al
fondo, verificando i versamenti effettuati
in quel periodo. |
|
 |
ESEMPIO |
CU2022: Casella 411: 3; Casella 412:
5.165; Casella 416: 6.165; Casella 417:
1.000.
Riportare sul Modello 730 i dati seguenti:
E28 - Col. 1: 6.165
|
|
CASELLA Fondi in squilibrio
finanziario (E29)
Il rigo E29 è riservato ai contributi versati
a Fondi in squilibrio finanziario per i quali
non c’è alcun limite di deducibilità.
I dati sono riportati sul 412 e 413
della CU ed il codice indicato nella casella
411 della CU è il 2.
Il rigo va così compilato:
-
nella colonna 1 riportare limporto
indicato nel punto 412 della CU;
-
nella colonna 2 inserire lammontare
degli oneri di previdenza complementare dei
quali si chiede la deduzione in dichiarazione
indicati nel punto 413 della CU.
 |
ESEMPIO |
CU2022: Casella 411: 2; Casella 412:
8.200.
Riportare sul Modello 730 i dati seguenti:
E29 - Col. 1: 8.200
|
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CASELLA Familiari a carico (E30)
Il rigo E30 è riservato alle somme
versate per i familiari fiscalmente a carico
per la parte da questi non dedotta. Qualora
questi contributi siano versati tramite il datore
di lavoro sarà compilato il punto 421
della Certificazione Unica e gli importi
da inserire nella colonna 1 contributi esclusi
dallimponibile e 2 Importo di
cui si chiede la deduzione saranno desumibili
dai punti 422 e 423 della Certificazione Unica.
Rigo E32 - Spese per acquisto
o costruzione di abitazioni date in locazione
E riconosciuta una deduzione dal reddito
complessivo nel caso di acquisto o costruzione di
immobili abitativi da destinare alla locazione.
Lagevolazione riguarda:
-
lacquisto, dal 1/1/2014 al
31/12/2017, di unità immobiliari
a destinazione residenziale di nuova costruzione,
invendute al 12 novembre 2014, cedute da
imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
-
lacquisto, dal 1/1/2014 al
31/12/2017, di unità immobiliari
a destinazione residenziale oggetto di interventi
di ristrutturazione edilizia, o di restauro
e di risanamento conservativo cedute da imprese
di ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie;
-
la costruzione, da ultimare entro
il 31/12/2017, di unità immobiliari
a destinazione residenziale su aree edificabili
già possedute dal contribuente prima
dellinizio dei lavori o sulle quali sono
già riconosciuti diritti edificatori
per cui prima del 12/11/2014 sia stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.
Per fruire dellagevolazione limmobile
deve essere destinato, entro sei mesi dallacquisto
o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione
per almeno otto anni.
Se lacquisto è avvenuto prima del 3
dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da
tale data.
Nel caso di costruzione di unità immobiliari
il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del
certificato di agibilità o dalla data di
formazione del silenzio assenso al rilascio di tale
certificato.
Per l'acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014
al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari
a destinazione residenziale, di nuova costruzione,
invendute alla data di entrata in vigore della legge
11 novembre 2014, n.164, od oggetto di interventi
di ristrutturazione edilizia o di restauro e di
risanamento conservativo di cui all'art.3, comma
1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,
è riconosciuta all'acquirente, persona fisica
non esercente attività commerciale, una deduzione
dal reddito complessivo pari al 20 per cento del
prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto
di compravendita, nel limite massimo complessivo
di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi
passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto
delle unità immobiliari medesime.
Sono definite invendute le unità immobiliari
che, alla data del 12 novembre 2014, erano già
interamente o parzialmente costruite ovvero quelle
per le quali alla medesima data era stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio comunque denominato,
nonché quelle per le quali era stato dato
concreto avvio agli adempimenti propedeutici alledificazione
quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore
dellintervento, ovvero gli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute
dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti
da contratti dappalto, per la costruzione
di una o più unità immobiliare a destinazione
residenziale su aree edificabili già possedute
dal contribuente stesso prima dellinizio dei
lavori o sulle quali sono già riconosciuti
diritti edificatori. Ai fini della deduzione le
predette spese di costruzione sono attestate dallimpresa
che esegue i lavori attraverso la fattura. Tale
deduzione è riconosciuta per la costruzione
di unità immobiliari, da ultimare entro il
31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio comunque denominato
anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La
deduzione è riconosciuta per le spese attestate
nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014
e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto
quote annuali di pari importo a partire dal periodo
dimposta nel quale avviene la stipula del
contratto di locazione.
La deduzione, spetta a condizione che:
a) lunità immobiliare acquistata sia
destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla
data del rilascio del certificato di agibilità,
ovvero dalla data in cui si è formato il
silenzio-assenso di cui allart.25 del d.P.R.
n.380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni
e purché tale periodo abbia carattere continuativo;
il diritto alla deduzione non viene meno se, per
motivi non imputabili al locatore, il contratto
di locazione si risolve prima del decorso del suddetto
periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno
dalla data della suddetta risoluzione del precedente
contratto. Per gli immobili acquistati prima della
pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'economia e
delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per
la conclusione del contratto di locazione decorre
dal 3 dicembre 2015;
b) lunità immobiliare medesima sia
a destinazione residenziale, e non sia classificata
o classificabile nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
c) lunità immobiliare non sia ubicata
nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n.1444;
d) lunità immobiliare consegua prestazioni
energetiche certificate in classe A o B, ai sensi
dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per
la classificazione energetica degli edifici di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della
normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello
indicato nella convenzione di cui all'art.18 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ovvero non sia
superiore al minore importo tra il canone definito
ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n.431, e quello stabilito ai sensi dell'art.3,
comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n.350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il
primo grado tra locatore e locatario;
g) sia accertata lesecuzione di opere edilizie
conformi a quelle assentite o comunicate.
Le persone fisiche non esercenti attività
commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente
all'atto di acquisto e anche prima della scadenza
del periodo minimo di locazione di otto anni, le
unità immobiliari acquistate con le agevolazioni
fiscali di cui al presente articolo, a soggetti
giuridici pubblici o privati operanti da almeno
dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come
definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga
mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime
condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del
decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 e che il
corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua,
non sia superiore all'importo dei canoni di locazione
calcolati con le modalità stabilite dal medesimo
comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita
in otto quote annuali di pari importo, a partire
dallanno nel quale avviene la stipula del
contratto di locazione e non è cumulabile
con altre agevolazioni fiscali previste da altre
disposizioni di legge per le medesime spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'economia e delle finanze del
8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n.282 del 3 dicembre 2015.
CASELLA Data stipula locazione (E32)
Inserire la data di stipula del contratto di locazione
dellimmobile acquistato o costruito.
 |
ATTENZIONE |
Se la
deduzione spetta per lacquisto o
la costruzione di più immobili
è necessario compilare un rigo
per ciascun immobile. |
|
 |
ATTENZIONE |
Lammontare
complessivo delle spese indicate non può
comunque essere superiore a 300.000 euro.
La deduzione, che spetta nella misura
del 20 per cento, viene ripartita in 8
rate di pari importo da chi presta lassistenza
fiscale |
|
CASELLA Spesa acquisto/costruzione (E32)
Inserire la spesa sostenuta per lacquisto
o la costruzione dellimmobile dato in locazione
entro il limite di 300.000 euro.
CASELLA Interessi mutuo (E32)
Inserire limporto degli interessi passivi
dipendenti dai mutui contratti per lacquisto
delle unità immobiliari oggetto dellagevolazione.
Rigo E33 Somme restituite al soggetto erogatore
in periodi dimposta diversi da quello in cui
sono state assoggettate a tassazione
Le somme restituite al soggetto erogatore in un
periodo dimposta diverso da quello in cui
sono state assoggettate a tassazione, anche separata,
può essere portate in deduzione dal reddito
complessivo nellanno di restituzione o, se
in tutto o in parte non dedotto nel periodo dimposta
di restituzione, nei periodi dimposta successivi.
E possibile, in alternativa, chiedere il rimborso
dellimposta corrispondente allimporto
non dedotto secondo modalità definite con
decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze. Può trattarsi di redditi di lavoro
dipendente, di compensi di lavoro autonomo professionale,
di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale
o altro).
 |
ATTENZIONE |
Non costituiscono
oneri deducibili le somme restituite al
netto della ritenuta subita al momento
dellerogazione. Non è possibile
chiedere il rimborso dellimposta
corrispondente allimporto non dedotto
delle somme restituite al netto della
ritenuta subita. |
|
CASELLA Somme restituite nellanno
(E33)
Indicare lammontare residuo indicato al
punto 440 della Certificazione Unica o, nel
caso in cui non si è chiesto al sostituto
di effettuare la deduzione, limporto delle
somme restituite nel 2021 al soggetto erogatore.
CASELLA Residuo precedente dichiarazione (E33)
Questa colonna va compilata se il sostituto non
ha operato la deduzione degli importi non dedotti
nel 2019. In tal caso indicare lammontare
riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione
Mod. 730-3/2021 (colonna 1 per il dichiarante,
colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47,
colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche
2021.
Rigo E36 - Erogazioni liberali in favore ONLUS,
OV e APS
A partire dallanno dimposta 2018
le liberalità in denaro o in natura erogate
a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione
sociale sono deducibili dal reddito complessivo
netto del soggetto erogatore nel limite del 10
per cento del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore
al reddito complessivo dichiarato, diminuito di
tutte le deduzioni, leccedenza può
essere computata in aumento dellimporto deducibile
dal reddito complessivo dei periodi dimposta
successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza
del suo ammontare.
CASELLA Importo (E36)
Riportare limporto delle erogazioni liberali
effettuate nel 2021.
 |
ATTENZIONE |
Il contribuente
non può fruire contemporaneamente
delle agevolazioni previste per i codici
61, 71, 76, per il rigo E36 e di quelle
previste da altre disposizioni di legge
a titolo di detrazione o di deduzione
di imposta. |
|
CASELLA Residuo 2020 (E36)
Indicare limporto nel rigo 153 del
prospetto di liquidazione mod.730/2021 o
nel rigo RN 47, colonna 38, del mod.
Redditi PF 2021.
CASELLA Residuo 2019 (E36)
Indicare limporto nel rigo 153 del
prospetto di liquidazione mod.730/2021 o
nel rigo RN 47, colonna 38, del mod.
Redditi PF 2021.
CASELLA Residuo 2018 (E36)
Indicare limporto nel rigo 153 del
prospetto di liquidazione mod.730/2021 o
nel rigo RN 47, colonna 38, del mod.
Redditi PF 2021.
Sezione III A - Spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio, per misure
antisismiche, per cui è possibile usufruire del
Superbonus, del Bonus Facciate e Bonus Verde
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute
nell’anno 2021 o negli anni precedenti, relative
alla ristrutturazione di immobili, all’acquisto
o all’assegnazione di immobili facenti parte
di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione
o salvaguardia dei boschi eseguiti dal 2004 al 2006,
o le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre
2021 per gli interventi relativi alladozione
di misure antisismiche e allesecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica.
SUPER BONUS 110%
La detrazione del 110% spetta, a determinate
condizioni, per interventi effettuati su parti comuni
di edifici, su unità immobiliari indipendenti
e con uno o più accessi autonomi dallesterno
site all'interno di edifici plurifamiliari, e anche
sulle singole unità immobiliari.
Si tratta di spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie
di interventi (cd. trainanti)
di:
-
isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano
linvolucro degli edifici, compresi quelli
unifamiliari, con un'incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda;
-
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, e/o il raffrescamento
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle
parti comuni degli edifici, o con impianti per
il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o
la fornitura di acqua calda sanitaria sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
site all'interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dallesterno;
-
interventi antisismici di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto
legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
Per chi ha eseguito un intervento trainante sarà
possibile detrarre anche altri tipi di spese per
lavori definiti trainati:
-
le spese sostenute per tutti gli interventi
di efficientamento energetico indicati
nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del
2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti
di detrazione o di spesa previsti da tale articolo
per ciascun intervento;
-
l'installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici
di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge
n. 63 del 2013;
-
le spese sostenute per gli interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche.
Queste spese sono considerati interventi trainati
anche se sostenute congiuntamente alle spese per
gli interventi antisismici e di riduzione del rischio
sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo
16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus)
(art. 33, comma 1, lettera a) del decreto- legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
Per usufruire del Superbonus gli interventi devono
assicurare, nel loro complesso il miglioramento
di almeno due classi energetiche delledificio
o, dove non possibile in quanto ledificio
o lunità familiare è già
nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento
della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato
dallattestato di prestazione energetica (A.P.E.),
ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La detrazione viene ripartita in 5 rate
di pari importo da chi presta lassistenza
fiscale.
In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione
spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto in fattura, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato
sotto forma di credito d'imposta di importo pari
alla detrazione spettante, con facoltà di
successive cessioni di tale credito ad altri soggetti;
b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente
alla detrazione spettante, ad altri soggetti,
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di successive cessioni
Chi intende optare per la cessione del credito
o lo sconto in fattura deve comunicarlo allAgenzia
delle Entrate in via telematico tramite linvio
dellapposito modello.
Inoltre deve acquisire il visto di conformità
dei dati relativi alla documentazione che attesta
la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione dimposta, rilasciato dagli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri,
periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché
dai CAF.
 |
ATTENZIONE |
Il contribuente
che sceglie la cessione del credito e
lo sconto in fattura non può inserire
i dati relativi alla detrazione nel 730. |
|
TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO
DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2022
 |
INTERVENTI
|
ARTICOLI
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CODICI
DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE
O SCONTO
|
CODICI
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
(Righi da E41 a E43)
|
Interventi antisismici
|
Art. 119 - Comma 4 e 4-bis
|
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Impianti solari fotovoltaici,
bonus facciate e altri interventi
|
Art. 119 - Comma 16-bis e
16-ter
|
|
18
(quota spesa fino a 20 Kw)
|
19
(quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
|
Art. 121
|
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Righi da E41 ad E43 senza
compilazione colonna 2
|
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Art. 119 - Comma 5
|
|
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Art. 119 - Comma 6
|
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|
Acquisto di unità immobiliari
antisismiche
|
Art. 119 - Comma 4
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|
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Abbattimento barriere architettoniche
|
Art. 119 - Commi 2 e 4
|
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|
 |
Interventi 110% - Sismabonus - Numero rate: 5
Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio
edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione
sono:
-
spese relative agli interventi di manutenzione
straordinaria sulle singole unità
immobiliari di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali e sulle loro pertinenze;
-
spese relative agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulle parti comuni
di edifici residenziali;
-
spese di restauro e risanamento conservativo;
-
spese per gli interventi necessari alla ricostruzione
o al ripristino dellimmobile danneggiato
a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
-
interventi finalizzati alla cablatura degli
edifici, al contenimento dellinquinamento
acustico, alladozione di misure di sicurezza
statica e antisismica degli edifici, allesecuzione
di opere interne;
-
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse
o posti auto pertinenziali, anche a proprietà
comune;
-
altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio
quelle finalizzate al risparmio energetico,
alla sicurezza statica ed antisismica, quelli
di bonifica dallamianto o quelli finalizzati
alla prevenzione di atti illeciti da parte di
terzi o alleliminazione delle barriere
architettoniche, oppure interventi di esecuzione
di opere volte ad evitare gli infortuni domestici);
-
spese sostenute per gli interventi finalizzati
al conseguimento di risparmi energetici, compresa
linstallazione di impianti basati sullimpiego
delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali
rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica;
-
interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno
di emergenza esistente con generatori di emergenza
a gas di ultima generazione;
-
interventi finalizzati al recupero o al restauro
delle facciate degli edifici esistenti (bonus
facciate).
I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione
sono coloro che possiedono o detengono sulla base
di un titolo idoneo (ad esempio proprietà,
altro diritto reale, concessione demaniale, locazione
o comodato) limmobile sul quale sono stati
effettuati gli interventi di recupero edilizio.
I beneficiari dellagevolazione sono
quindi:
il proprietario dellimmobile;
il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di
godimento (usufrutto, uso, abitazione);
il detentore dellimmobile sulla
base di un titolo idoneo (concessione demaniale,
comodatario, cioè colui che riceve in uso
gratuito limmobile - locatario, cioè
colui che prende in locazione limmobile);
il familiare convivente del possessore
o detentore purché abbia sostenuto le spese
e le fatture e i bonifici siano a lui intestati;
il futuro acquirente dellimmobile
(in base a contratto preliminare).
 |
ATTENZIONE |
Il convivente
more uxorio che sostiene le spese può
fruire della detrazione alla stregua di
quanto chiarito per i familiari conviventi.
Come chiarito nella risoluzione n. 184/E
del 2002 il convivente non proprietario
dellimmobile può fruire della
detrazione anche per interventi effettuati
su una delle abitazioni nelle quali si
esplica il rapporto di convivenza anche
se diversa dallabitazione principale
della coppia. |
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ATTENZIONE |
La circ.11/E
del 21/05/2014 specifica che, nel caso
in cui le fatture e i bonifici siano intestati
solo al proprietario ma la spesa sia stata
in parte sostenuta dai familiari conviventi
del possessore o detentore, la detrazione
spetta anche al soggetto che non risulti
indicato nei documenti, a condizione che
nella fattura sia annotata la percentuale
di spesa da questultimo sostenuta.
Viene però precisato che lannotazione
sui documenti della percentuale di spesa
sostenuta deve essere effettuata fin dal
primo anno di fruizione del beneficio
e che il comportamento dei contribuenti
deve essere coerente con detta annotazione.
È esclusa la possibilità
di modificare, nei periodi dimposta
successivi, la ripartizione della spesa
sostenuta. |
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Ripartizioni
detrazione
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Aventi diritto A + B
Fattura intestata a A
Bonifico intestato a A
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A al 100%
B al 100% indicandolo in fattura
A e B in base allonere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
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Aventi diritto A + B
Fattura intestata a A
Bonifico intestato a B
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A al 100% indicandolo in fattura
B al 100% indicandolo in fattura
A e B in base allonere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
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Aventi diritto A + B
Fattura intestata a B
Bonifico intestato a B
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A al 100% indicandolo in fattura
B al 100%
A e B in base allonere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
|
Aventi diritto A + B
Fattura intestata a B
Bonifico intestato a A
|
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A al 100% indicandolo in fattura
B al 100% indicandolo in fattura
A e B in base allonere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
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Acquisto da impresa o cooperativa costruttrice
di abitazione ristrutturata A+B
Fattura intestata a B
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Chi può detrarre
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A e B in base alla quota di possesso
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ATTENZIONE |
In caso
di vendita o donazione dellunità
immobiliare oggetto dellintervento
prima che sia trascorso il periodo di
godimento della detrazione, le quote di
detrazione vengono trasferite allacquirente
persona fisica. Se le parti si accordano
per fare in modo che continui ad usufruirne
il venditore, deve risultare nel rogito. |
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ATTENZIONE |
In caso
di morte del titolare il diritto della
stessa viene trasferito agli eredi, solo
se gli stessi conservano la detenzione
materiale e diretta dellimmobile.
Se ad esempio il fabbricato viene concesso
in locazione si perde la detrazione. |
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ATTENZIONE |
Nel caso
in cui le spese siano state sostenute
dallinquilino o dal comodatario
la cessazione dello stato di locazione
o comodato non fa venir meno il diritto
alla detrazione. |
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ATTENZIONE |
Non possono
essere indicate le spese sostenute nel
2021 per cui si è scelto di optare,
invece che per la detrazione, per la cessione
del corrispondente valore della detrazione
al fornitore che ha effettuato gli interventi. |
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La detrazione dimposta del 36% è
prevista per le spese sostenute:
a) dal 2008 al 25 giugno 2011;
b) dal 1°gennaio al 25 giugno 2012.
Invece la detrazione dimposta del 50%
è prevista per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
Per alcuni interventi (antisismici e di recupero
e restauro delle facciate) è possibile fruire
di una maggiore detrazione.
La spesa su cui applicare la percentuale non può
superare il limite di:
euro 48.000,00 per le spese sostenute
negli anni dal 2008 al 25 giugno 2012;
euro 96.000,00 per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, al
netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel
limite di 48.000,00.
Tale limite va riferito ad ogni singola unità
immobiliare sulla quale sono stati effettuati
gli interventi di recupero.
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ATTENZIONE |
Il limite
di spesa va riferito solo alla singola
unità immobiliare sulla quale sono
stati effettuati gli interventi di recupero
e quindi in caso di comproprietà
dellimmobile il limite di spesa
va ripartito tra i diversi proprietari. |
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A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili
casi:
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ESEMPIO 1 |
Si suppongano
due comproprietari della stessa unità
immobiliare. I due comproprietari hanno
sostenuto in totale 60.000 euro di spese
di ristrutturazione nel 2010. La detrazione
spettante ai due comproprietari sarà:
soggetto A: 8.640 euro (24.000
euro X 36%);
soggetto B: 8.640 euro (24.000
euro X 36%);
Il tetto massimo è 48.000 per immobile,
quindi 24.000 a persona. |
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ESEMPIO 2 |
Si suppongano due comproprietari della
stessa unità immobiliare. I due
comproprietari hanno sostenuto in totale
100.000 euro di spese nei mesi da ottobre
a dicembre del 2015. La detrazione spettante
ai due comproprietari sarà:
soggetto A: 24.000 euro (48.000
euro X 50%);
soggetto B: 24.000 euro (48.000
euro X 50%);
Il tetto massimo è 96.000 per
immobile, quindi 48.000 a persona.
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ATTENZIONE |
Nel caso
in cui gli interventi consistano nella
prosecuzione di lavori iniziati negli
anni precedenti, sulla singola unità
immobiliare, ai fini della determinazione
del limite massimo delle spese detraibili
occorre tenere conto delle spese sostenute
negli anni pregressi. Pertanto, per le
spese sostenute nel corso del 2021 per
lavori iniziati in anni precedenti, si
avrà diritto allagevolazione
solo se la spesa per la quale si è
già fruito della relativa detrazione,
non ha superato il limite previsto. |
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La detrazione deve essere ripartita in 10 rate
di pari importo.
Condizioni previste per l’agevolazione
La detrazione in esame si applica qualora siano
rispettate delle condizioni previste per l’agevolazione,
a pena di decadenza della medesima.
Tali condizioni si riferiscono:
1. alle caratteristiche
degli immobili oggetti di intervento;
2. ad una serie di adempimenti
che devono essere osservati dai contribuenti.
In merito alle caratteristiche degli immobili,
gli interventi agevolabili devono riguardare edifici
che presentino contemporaneamente le seguenti
caratteristiche:
-
edifici destinati alla residenza o singole
unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali;
-
edifici censiti dall’Ufficio del Catasto
o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento;
-
edifici in regola con il pagamento dell’IMU,
se dovuta;
-
edifici situati nel territorio nazionale.
In merito agli adempimenti da osservarsi, occorre
fare una distinzione fra i lavori iniziati prima
o dopo il 14 maggio 2011:
Interventi iniziati dopo lentrata in vigore
del d.l. n.70 del 13 maggio 2011
In luogo della comunicazione di inizio lavori,
il contribuente deve indicare nella dichiarazione
dei redditi i dati catastali dellimmobile
oggetto di ristrutturazione richiesti nella sezione
IIIB.
Inoltre occorre conservare ed esibire, a richiesta
dellUfficio, i documenti individuati dal Provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle Entrate del
2 novembre 2011:
1. abilitazioni amministrative richieste in relazione
alla tipologia di lavori da realizzare (concessione,
autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Se non è previsto alcun titolo abilitativo,
dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà,
in cui sia indicata la data di inizio lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi rientrano
tra quelli agevolabili;
2. domanda di accatastamento per gli immobili non
ancora censiti;
3. ricevute di pagamento dellICI/IMU, se dovuta;
4. dichiarazione di consenso del possessore allesecuzione
dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore
dellimmobile, se diverso dai familiari conviventi;
ADEMPIMENTI NECESSARI PER TUTTI GLI INTERVENTI,
A PRESCINDERE DALLA DATA INIZIO LAVORI
- la trasmissione, se necessaria, prima dellinizio
dei lavori, allAzienda Sanitaria Locale
(ASL), competente nel territorio in cui si svolgono
i lavori, di una comunicazione, mediante
raccomandata A.R. contenente le seguenti informazioni:
-
ubicazione dei lavori da effettuare;
-
dati del committente;
-
natura delle opere oggetto dellintervento;
-
data di inizio dei lavori;
-
impresa esecutrice delle opere;
-
assunzione di responsabilità da parte
dellimpresa esecutrice, di essere in regola
con tutti gli obblighi imposti dalla normativa
in materia di sicurezza del lavoro e in materia
di contribuzione del lavoro.
- leffettuazione del pagamento delle spese
sostenute esclusivamente mediante bonifico bancario
da cui risulti:
-
la causale del versamento (dal 1°
gennaio 2012 va indicato lart.16 bis del
TUIR);
-
il codice fiscale del soggetto che effettua
il pagamento e beneficia della detrazione;
-
il numero di partita IVA o il codice fiscale
dellimpresa esecutrice dei lavori
a cui viene fatto il bonifico.
 |
ATTENZIONE |
La Ris.55/E
del 7/06/2012 ha confermato che in presenza
di un bonifico carente dei requisiti previsti
dalla norma, si perde il diritto alla
detrazione. |
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ATTENZIONE |
La circ.11
del 21/05/2014 ha chiarito che nellipotesi
in cui nella causale del bonifico siano
stati inseriti i riferimenti normativi
per la riqualificazione energetica degli
edifici in luogo di quelli per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, la
detrazione possa comunque essere riconosciuta.
Lo stesso vale nel caso contrario, a condizione
che siano stati rispettati gli altri presupposti
per la fruizione (invio della scheda informativa
allEnea entro novanta giorni dalla
fine dei lavori). |
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ATTENZIONE |
La circolare
n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato
che il contribuente non perde il diritto
all'agevolazione se ha utilizzato un bonifico
diverso da quello dedicato
o se lo ha compilato in maniera tale da
non consentire a banche, Poste italiane
o altri istituti di pagamento di effettuare
la ritenuta dacconto dell8%.
Per usufruire dellagevolazione in
queste ipotesi è necessario farsi
rilasciare una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio in cui il beneficiario
dellaccredito attesti di aver ricevuto
le somme e di averle incluse nella propria
contabilità dimpresa. |
|
Si ricorda che non è necessario attestare
lavvenuto pagamento tramite bonifico bancario
per:
le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
le ritenute di acconto operate sui compensi;
limposta di bollo;
i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni
e le denunce di inizio lavori.
E necessario conservare la seguente documentazione:
fatture e ricevute fiscali documentanti la
spesa sostenuta e riportanti lintestazione
e il codice fiscale del soggetto beneficiario della
detrazione;
la ricevuta del bonifico bancario attraverso
il quale è stato eseguito il pagamento a
favore dellesecutore dei lavori.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLENEA
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio
e la valutazione del risparmio energetico ottenuto
grazie alla realizzazione degli interventi edilizi
e tecnologici che comportano risparmio energetico
e/o lutilizzo delle fonti rinnovabili di energia
e che accedono alle detrazioni fiscali previste
per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto
lobbligo di trasmettere allENEA le
informazioni sui lavori effettuati, analogamente
a quanto già previsto per le detrazioni fiscali
per gli interventi di riqualificazione energetica
(Ecobonus).
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro
il termine di 90 giorni a partire dalla data di
ultimazione dei lavori o del collaudo.
La trasmissione dei dati allENEA è
obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e
tecnologici:
 |
Componenti
e tecnologie
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Tipo di intervento
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Strutture edilizie
|
riduzione della trasmittanza delle
pareti verticali che delimitano gli ambienti
riscaldati dall esterno, dai vani freddi
e dal terreno;
riduzione delle trasmittanze delle
strutture opache orizzontali e inclinate (coperture)
che delimitano gli ambienti riscaldati dallesterno
e dai vani freddi;
riduzione della trasmittanza termica
dei Pavimenti che delimitano gli ambienti
riscaldati dall lesterno, dai
vani freddi e dal terreno;
|
Infissi
|
riduzione della trasmittanza dei serramenti
comprensivi di infissi che delimitano gli
ambienti riscaldati dall esterno e dai
vani freddi;
|
Impianti tecnologici
|
installazione di collettori solari
(solare termico) per la produzione di acqua
calda sanitaria e/o il riscaldamento degli
ambienti;
sostituzione di generatori di calore
con caldaie a condensazione per il riscaldamento
degli ambienti (con o senza produzione di
acqua calda sanitaria) o per la sola produzione
di acqua calda per una pluralità di
utenze ed eventuale adeguamento dellimpianto;
sostituzione di generatori con generatori
di calore ad aria a condensazione ed eventuale
adeguamento dellimpianto;
pompe di calore per climatizzazione
degli ambienti ed eventuale adeguamento dellimpianto;
sistemi ibridi (caldaia a condensazione
e pompa di calore) ed eventuale adeguamento
dellimpianto;
microcogeneratori PE<50kWe
scaldacqua a pompa di calore;
generatori di calore a biomassa;
installazione di sistemi di contabilizzazione
del calore negli impianti centralizzati per
una pluralità di utenze;
installazione di sistemi di termoregolazione
e building automation;
installazione di impianti fotovoltaici.
|
Elettrodomestici
(solo se collegati ad un intervento di recupero
del patrimonio edilizio iniziato a decorrere
dal 1o gennaio 2017):
|
forni
frigoriferi
lavastoviglie
piani cottura elettrici
lavasciuga
lavatrici
|
 |
In luogo di tale documentazione, per gli interventi
realizzati sulle parti comuni la detrazione
è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente
utilizzi una certificazione dellamministratore
del condominio che attesti di aver adempiuto
a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma
di cui il contribuente può tener conto ai
fini della detrazione.
 |
ATTENZIONE |
Nel caso
in cui il contribuente per pagare le spese
stipuli un finanziamento, è comunque
possibile usufruire della detrazione fiscale
a condizione che il pagamento, da parte
della società finanziaria in favore
della ditta cedente i beni, sia effettuato
mediante bonifico bancario o postale dal
quale risulti la causale, il codice fiscale
del soggetto per conto del quale è
eseguito il pagamento e sempre che limporto
indicato corrisponda a quello della fattura
emessa nei confronti del cliente (Circ.21
del 21/05/2014). |
|
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili
storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre
1999 n.490 (già L. 1° giugno 1939, n.1089
e successive modificazioni e integrazioni) si può
fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione
dimposta del 19%, ridotta del 50%.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire
della detrazione in questione sono:
interventi di manutenzione ordinaria realizzati
su parti comuni di edifici residenziali;
interventi di manutenzione straordinaria
realizzati su parti comuni condominiali o singole
unità immobiliari;
interventi di restauro e risanamento conservativo
realizzati su parti comuni condominiali o singole
unità immobiliari;
interventi di ristrutturazione edilizia realizzati
su parti comuni condominiali o singole unità
immobiliari;
interventi volti alleliminazione delle
barriere architettoniche (su tali spese non si può
fruire contemporaneamente della detrazione per spese
sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla
voce spese sanitarie di cui al rigo E3);
opere finalizzate alla cablatura degli edifici
(realizzazione di antenne collettive o reti via
cavo);
opere finalizzate al contenimento dellinquinamento
acustico (insonorizzazione);
opere finalizzate al risparmio energetico
(installazione di impianti per limpiego di
fonti rinnovabili di energia);
opere finalizzate alla sicurezza statica
ed antisismica degli edifici;
interventi di messa a norma degli edifici
(impianti a metano, impianti elettrici);
opere interne agli edifici;
opere finalizzate alla prevenzione di atti
illeciti da parte di terzi;
opere finalizzate alla prevenzione dinfortuni
domestici;
realizzazione di parcheggi pertinenziali;
interventi di bonifica dallamianto.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione
rientrano quelle sostenute per:
progettazione dei lavori;
acquisto dei materiali;
esecuzione dei lavori;
altre prestazioni professionali richieste
dal tipo dintervento;
relazione di conformità degli stessi
alle leggi vigenti;
perizie e sopralluoghi;
imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo
e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni,
le denunce di inizio lavori;
oneri di urbanizzazione;
la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio;
altri eventuali costi strettamente inerenti
la realizzazione degli interventi e gli adempimenti
posti dal regolamento n.41 del 18 febbraio 1998.
Per una descrizione più dettagliata degli
interventi, consultare la Guida alle ristrutturazioni
edilizie (www.agenziaentrate.it).
Spese sostenute per l’acquisto di box
o posti auto pertinenziali
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti
di box o posti auto pertinenziali già realizzati.
La detrazione spetta esclusivamente con riferimento
alle spese sostenute per la realizzazione,
che devono essere comprovate da un’attestazione
rilasciata dal venditore.
Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi
devono essere indicati i dati catastali dellimmobile.
 |
ATTENZIONE |
Per usufruire
della detrazione per lacquisto del
box è obbligatorio effettuare i
pagamenti con bonifico bancario, rispondente
ai requisiti previsti dalla norma. |
|
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ATTENZIONE |
La Risoluzione
n.38/E del 2008 ha precisato che, nel
caso in cui venissero versati acconti
per lacquisto del box, prima della
firma del rogito la detrazione dimposta
compete a condizione che vi sia un compromesso
di vendita regolarmente registrato dal
quale risulti la sussistenza del vincolo
pertinenziale tra ledificio abitativo
ed il box. In caso contrario la detrazione
è persa.
Nella Ris.7 del 13/01/2011 viene specificato
che, nel caso in cui il bonifico venga
effettuato in data coincidente con quella
della stipula dellatto, ma in un
orario antecedente a quello della firma,
si deve ritenere applicabile la detrazione,
in presenza di tutti gli altri requisiti
prescritti dalla normativa di riferimento. |
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ATTENZIONE |
Per gli
acquisti o le assegnazioni di immobili
facenti parte di edifici ristrutturati
e per la realizzazione di box o posti
auto pertinenziali, effettuati nel 2017,
se si intende fruire anche della detrazione
del 50 per cento dellIVA pagata
al costruttore (rigo E59), dallimporto
delle spese sostenute va sottratto limporto
del 50 per cento dellIVA pagata. |
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La Ris.14/E del 18/11/2016 ha chiarito alcune questioni
in merito alla detrazione per acquisto di box pertinenziali.
Si ritiene che il beneficio fiscale possa essere
riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima
dellatto notarile o in assenza di un preliminare
dacquisto registrato che indichino il vincolo
pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo
risulti costituito e riportato nel contratto prima
della presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Più in generale, può ritenersi possibile
che il promissario acquirente di un box pertinenziale
o di immobile facente parte di un edificio interamente
ristrutturato, di cui allart.16-bis, comma
3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende
effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio,
possa beneficiare della detrazione per gli importi
versati in acconto sullacquisto dellimmobile
o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione
che alla data di presentazione della dichiarazione
dei redditi siano stati registrati il preliminare
di acquisto o il rogito.
Per quanto riguarda il metodo di pagamento è
sempre stato obbligatorio che il pagamento delle
spese detraibili sia disposto mediante bonifico
bancario dal quale risulti la causale del versamento,
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale
del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Il pagamento delle spese detraibili mediante il
bonifico bancario/postale ha assunto una funzione
strumentale allapplicazione della ritenuta
dacconto.
Questobbligo può però ritenersi
superato nei casi in cui non sia possibile effettuare
il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque
soddisfatta la finalità della norma agevolativa,
tesa alla corretta tassazione del reddito derivante
dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione
edilizia e di riqualificazione energetica.
In particolare si può ritenere che nei casi
in cui il ricevimento delle somme da parte dellimpresa
che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato
dallatto notarile, il contribuente possa fruire
della detrazione di cui allart.16-bis, anche
in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale,
ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre
alla apposita certificazione circa il costo di realizzo
del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti che i corrispettivi accreditati a suo
favore sono stati inclusi nella contabilità
dellimpresa ai fini della loro concorrenza
alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
Può, inoltre, ritenersi che la detrazione
spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario
utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori
di ristrutturazione e di riqualificazione energetica
sia stato compilato in modo tale da non consentire
alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente
allobbligo di ritenuta previsto dallart.25
sopra richiamato. In tal caso è necessario
che il beneficiario dellaccredito attesti
nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio
di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella
contabilità dellimpresa ai fini della
loro concorrenza alla corretta determinazione del
suo reddito.
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
le cui procedure autorizzatorie sono state attivate
entro il 31 dicembre 2016
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31
dicembre 2016 per gli interventi relativi alladozione
di misure antisismiche e allesecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica (art.16-bis,
comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure
autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013
ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità
(zone 1 e 2) di cui allordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta
Ufficiale n.105 dell8 maggio 2003, riferite
a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella
quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente) o ad attività produttive, spetta
una detrazione dimposta nella misura del 65%,
fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare.
Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione
è necessario indicare il codice 4
nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
le cui procedure autorizzatorie siano state attivate
dopo il 1° gennaio 2017 o, dal 1° gennaio
2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure
antisismiche e allesecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis,
comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione
e verifica sismica degli immobili, le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio
2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche
ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle
zone sismiche 3 di cui allordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell8 maggio
2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione
e ad attività produttive, spetta una detrazione
del:
70 per cento se dalla realizzazione
degli interventi deriva una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad una classe
di rischio inferiore;
80 per cento se dalla realizzazione
degli interventi deriva una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio a due classi
di rischio inferiore.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020,
per gli interventi di riduzione del rischio sismico
effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
di attività di impresa, arte o professione,
su edifici residenziali, o su edifici non residenziali
che al termine dei lavori diventino a destinazione
residenziale, trova applicazione la disciplina del
Superbonus, poichè non sussiste la possibilità
per il contribuente di scegliere quale agevolazione
applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici del 02/02/2021, prot. n. 1156).
Se lintervento non comporta nessuna riduzione
della classe di rischio spetta una detrazione
del 50%.
La detrazione viene ripartita in 5 rate
di pari importo da chi presta lassistenza
fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può
superare il limite di 96.000 euro per unità
immobiliare per ciascun anno.
 |
ATTENZIONE |
Lammontare
complessivo della spesa agevolabile in
caso di effettuazione sul medesimo immobile
di interventi antisismici, di manutenzione
straordinaria e di riqualificazione energetica
è di euro 96.000.
In questo limite di spesa non sono compresi,
invece, gli interventi di riqualificazione
globale delledificio, gli interventi
su strutture opache e infissi e sostituzioni
impianti termici per i quali il contribuente
può beneficiare della detrazione
del 65 per cento nei limiti specifici
(Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017). |
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Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti
comuni di edifici condominiali, le detrazioni dallimposta
che verranno calcolate da chi presta lassistenza
fiscale sono pari al:
75 per cento se dalla realizzazione
degli interventi derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad una classe
di rischio inferiore;
85 per cento se dalla realizzazione
degli interventi derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio a due classi
di rischio inferiore.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020,
per gli interventi di riduzione del rischio sismico
effettuati dai condomini, trova applicazione la
disciplina del Superbonus perché non sussiste
la possibilità per il contribuente di scegliere
quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici del 02/02/2021, prot.
n. 1156).
La detrazione viene ripartita in 5 rate
di pari importo da chi presta lassistenza
fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può
superare il limite di 96.000 euro moltiplicato
per il numero di unità immobiliari di ciascun
edificio.
Nel caso gli interventi siano realizzati nei
comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1, 2 e 3 ai sensi dellordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519
del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.108 dell11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di
ridurne il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto alledificio preesistente,
ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale
aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla
data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dellimmobile, la detrazione dellimposta
che verrà calcolata da chi presta lassistenza
fiscale è pari al:
75 per cento del prezzo della singola
unità immobiliare, risultante nellatto
pubblico di compravendita, se dalla realizzazione
degli interventi derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad una classe
di rischio inferiore;
85 per cento del prezzo della singola
unità immobiliare, risultante nellatto
pubblico di compravendita, se dalla realizzazione
degli interventi derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio a due classi
di rischio inferiore.
La detrazione viene ripartita in 5 rate
di pari importo da chi presta lassistenza
fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può
superare il limite di 96.000 euro per unità
immobiliare per ciascun anno.
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
le cui procedure autorizzatorie siano state attivate
dopo il 1° gennaio 2017 o, dal 1° gennaio
2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio e
le spese siano state sostenute dal 1° luglio
2020
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020,
la detrazione prevista dallarticolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del2013
è elevata al 110 per cento.
Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici
per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali
di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente,
le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo
il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui allordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva
la riduzione di una o due classi di rischio sismico,
anche realizzati sulle parti comuni di edifici in
condominio (commi da 1-bis a 1-sexies ellart.
16 del D.L. n. 63 del 2013 - codici da 5 a 9 da
indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).
Laliquota più elevata si applica
anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle
cd. case antisismiche, vale a dire delle unità
immobiliari facenti parte di edifici ubicati in
zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate
dallordinanza del Presidente del consiglio
dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto
di interventi antisismici effettuati mediante demolizione
e ricostruzione dellimmobile da parte di imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare che
entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano
alla successiva rivendita
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione
di sistemi di monitoraggio strutturale continuo
a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno
dei citati interventi antisismici (commi da
1-bis a 1-septies dellart. 16 del D.L. n.
63 del 2013) nel rispetto dei limiti di spesa previsti
per tali interventi.
I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono i medesimi
di quelli indicati per interventi antisismici per
la messa in sicurezza statica delle parti strutturali
di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente,
le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo
il 1° gennaio 2017.
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari
importo da chi presta lassistenza fiscale.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante
è ceduto ad unimpresa di assicurazione
e contestualmente viene stipulata una polizza che
copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
spettante per i premi assicurativi versati prevista
nella misura del 19 per cento è elevata al
90 per cento.
Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi
assicurativi non può essere ceduta. In sostanza,
limpresa di assicurazione potrà acquisire
il credito corrispondente al sismabonus ma non il
credito corrispondente alla detrazione spettante
per il premio assicurativo.
Inoltre, per espressa previsione normativa, gli
interventi antisismici possono essere effettuati
su tutte le unità abitative, anche in numero
superiore alle due unità in quanto, lunico
requisito richiesto è che tali unità
si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti
ai fini della detrazione antisismici per la messa
in sicurezza statica delle parti strutturali di
edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente,
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
il 1° gennaio 2017,relativi a edifici ubicati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario
ai fini del Superbonus, acquisire lasseverazione
del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi
effettuati nonché della congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. In particolare, per gli interventi relativi
alla adozione di misure antisismiche ammessi al
Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture
e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, nel rispetto della
normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.
Dal 1° gennaio 2021, nei comuni dei territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali sisma
bonus e quelli per labbattimento delle barriere
architettoniche spettano per l'importo eccedente
il contributo previsto per la ricostruzione.
Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione,
di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
La detrazione dimposta spetta anche nel caso
di acquisto o assegnazione di unità
immobiliari facenti parte di un edificio interamente
sottoposto ad interventi di restauro e risanamento
conservativo eseguiti da imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare o da cooperative
edilizie.
 |
ATTENZIONE |
Lacquirente
o lassegnatario dellimmobile
può fruire di una detrazione del
36 o 50% da calcolare su un ammontare
forfetario pari al 25% del prezzo di vendita
o di assegnazione dellimmobile,
risultante dallatto di acquisto
o di assegnazione. |
|
 |
ATTENZIONE |
In questo
caso non è necessario che il pagamento
sia avvenuto tramite bonifico. Per usufruire
della detrazione il contribuente dovrà
presentare il rogito dacquisto. |
|
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
è riconosciuta agli acquirenti
in relazione alla quota di proprietà
dellimmobile e spetta a condizione
che la vendita o lassegnazione dellimmobile
sia effettuata entro 18 mesi dal termine
dei lavori di ristrutturazione. |
|
Gli acconti, per i quali si è usufruito in
anni precedenti della detrazione, concorrono al
raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nellanno
in cui viene stipulato il rogito, lammontare
sul quale calcolare la detrazione sarà costituito
dal limite massimo diminuito degli acconti già
considerati per il riconoscimento del beneficio.
 |
ATTENZIONE |
È possibile
fruire della detrazione anche se il rogito è
stato stipulato prima della fine dei lavori
riguardanti lintero fabbricato. In tal
caso, la detrazione può essere fruita
solo dallanno dimposta in cui detti
lavori siano stati ultimati. |
In particolare, la detrazione spetta nella misura:
del 36 per cento se il rogito è
avvenuto dal 1°gennaio 2007 al 30 giugno
2007, o dal 1° gennaio 2008 fino al 25
giugno 2012;
del 50 per cento per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
Limporto costituito dal 25 per cento
del prezzo di acquisto o assegnazione non può
superare il limite di:
96.000 euro per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021;
48.000 euro nel caso in cui lacquisto
o lassegnazione sia avvenuta dal 2005 al
2006 e riguardi unità immobiliari situate
in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano
stati ultimati successivamente al 31 dicembre
2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché
nel caso in cui lacquisto o lassegnazione
sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i
lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti
dal 1° gennaio 2008 al 25 giugno 2012.
Interventi di sistemazione a verde
delle aree private scoperte
Per gli anni dal 2018 al 2021 spetta
una detrazione dallimposta lorda per un importo
pari al 36 % delle spese documentate di ammontare
complessivo non superiore a 5.000 euro per
unità immobiliare ad uso abitativo.
Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti che possiedono
o detengono, sulla base di un titolo idoneo, limmobile
sul quale sono effettuati gli interventi relativi
alla:
-
sistemazione a verde di
aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
-
realizzazione di coperture a verde e
di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute
per interventi effettuati sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali, fino ad
un importo massimo complessivo di 5.000 euro
per unità immobiliare ad uso abitativo. In
tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino
nel limite della quota a lui imputabile a condizione
che la stessa sia stata effettivamente versata al
condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione
e manutenzione connesse allesecuzione
di tali interventi.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti
siano effettuati con strumenti idonei a consentire
la tracciabilità delle operazioni
ed è ripartita in dieci quote annuali costanti
e di pari importo nellanno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi.
Bonus facciate
Per le spese documentate, sostenute nellanno
2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona
A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione
dallimposta lorda pari al 90 per cento dellintera
spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico
del contribuente.
Resta fermo il potere dellamministrazione,
nellambito dellattività di controllo,
di verificare la congruità tra il costo delle
spese sostenute oggetto di detrazione e il valore
dei relativi interventi eseguiti.
 |
ATTENZIONE |
Sono
ammessi al bonus facciate esclusivamente
gli interventi sulle strutture opache
della facciata, su balconi o su ornamenti
e fregi. |
|
La detrazione è ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nellanno
di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
La detrazione spetta fino a concorrenza dellimposta
lorda.
Installazione degli impianti fotovoltaici connessi
alla rete elettrica
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per
linstallazione degli impianti fotovoltaici
si applica laliquota del 110 per cento
nei seguenti casi:
-
per linstallazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici pubblici e privati di cui allart.
1, comma 1, lettere a),b), c) e d) del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412 o, dal 1° gennaio
2021, per linstallazione di impianti solari
fotovoltaici su strutture pertinenziali degli
edifici;
-
installazione contestuale o successiva di sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati al 110 per cento.
Lapplicazione della maggiore aliquota è
subordinata alla:
-
installazione degli impianti eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi trainanti
di isolamento termico delle superfici opache
(interventi indicati con i codici 30, 31 nella
sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione (interventi indicati
con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro
E) e sempreché assicurino, nel loro complesso,
il miglioramento di due classi energetiche oppure,
ove non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta e a condizione che
gli interventi siano effettivamente conclusi,
nonché di adozione di misure antisismiche
che danno diritto al superbonus (interventi
indicati con i codici da 5 a 11 nella presente
sezione del quadro E);
-
cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE) S.p.A. dellenergia non
auto-consumata in sito ovvero non condivisa
per lautoconsumo.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla
norma che, ai fini dellapplicazione dellaliquota
più elevata, gli interventi trainati
siano effettuati congiuntamente agli interventi
trainanti ammessi al Superbonus, tale
condizione si considera soddisfatta se le date delle
spese sostenute per gli interventi trainati, sono
ricomprese nellintervallo di tempo individuato
dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ciò implica che, ai fini dellapplicazione
del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi
trainanti devono essere effettuate nellarco
temporale di vigenza dellagevolazione, mentre
le spese per gli interventi trainati
devono essere sostenute nel periodo di vigenza dellagevolazione
e nellintervallo di tempo tra la data di inizio
e la data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti.
La detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro
e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per
ogni kW di potenza nominale dellimpianto solare
fotovoltaico ed è riconosciuta anche in caso
di installazione, contestuale o successiva, di sistemi
di accumulo integrati nei predetti impianti solari
fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse
condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare
complessivo previsti per gli interventi di installazione
di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa
di 1.000 euro per ogni kW di capacità di
accumulo dei predetti sistemi.
Il limite di spesa per linstallazione dellimpianto
fotovoltaico e del sistema di accumulo è
ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel
caso in cui sia contestuale ad un intervento di
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione
o di ristrutturazione urbanistica, di cui allart.
3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito
agli interventi di installazione degli impianti
solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati
nei predetti impianti.
Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi
di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati
da eventi sismici
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli
incentivi fiscali sisma bonus, sostenute entro il
30 giugno 2022, sono aumentate del 50 per cento
per gli interventi di ricostruzione riguardanti
i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto
2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
(i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di
cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i
fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui
agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77). In tal caso, gli incentivi
sono alternativi al contributo per la ricostruzione
e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese
le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione
degli immobili destinati alle attività produttive.
Dal 1° gennaio 2021, nei comuni interessati
da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno
2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo
per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le
spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati,
comprese le case diverse dalla prima abitazione,
con esclusione degli immobili destinati alle attività
produttive.
CASELLA Anno (E41– E43)
Indicare l’anno in cui sono state sostenute
le spese.
CASELLA Tipologia (E41 - E43)
In questa casella va indicato:
il codice 2 per le fatture emesse
dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione
del 36%);
il codice 3 per le spese sostenute
dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del
50%);
il codice 4 per le spese sostenute
dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi
relativi alladozione di misure antisismiche
su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità, riferite a costruzioni adibite
ad abitazione principale o ad attività produttive
(detrazione del 65%).
il codice 5 per spese sostenute dal
2017 al 2021 per interventi relativi alladozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle
zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione
del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto
anche allaliquota di detrazione del 110 per
cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,
sono indicate in un rigo separato avendo cura di
barrare la casella di colonna 7;
il codice 6 per spese sostenute dal
2017 al 2021 per interventi relativi alladozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle
zone sismiche ad alta pericolosità, dalla
cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico
che determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore (detrazione del 70%). Se si ha diritto
anche allaliquota di detrazione del 110 per
cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,
sono indicate in un rigo separato avendo cura di
barrare la casella di colonna 7;
il codice 7 per spese sostenute dal
2017 al 2021 per interventi relativi alladozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle
zone sismiche ad alta pericolosità, dalla
cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico
che determini il passaggio a due classi di rischio
inferiore (detrazione dell80%). Se si ha diritto
anche allaliquota di detrazione del 110 per
cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,
sono indicate in un rigo separato avendo cura di
barrare la casella di colonna 7;
il codice 8 per spese sostenute dal
2017 al 2021 per interventi relativi alladozione
di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità, dalla cui adozione derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio
ad una classe di rischio inferiore (detrazione del
75%);
il codice 9 per spese sostenute dal
2017 al 2021 per interventi relativi alladozione
di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità, riferite a costruzioni adibite
ad abitazione o ad attività produttive, dalla
cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico
che determini il passaggio a due classi di rischio
inferiore (detrazione dell85%);
il codice 10 per spese sostenute dal
2017 al 2021 per lacquisto di unità
immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico
1 ai sensi dellordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell11
maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato
il passaggio ad una classe di rischio inferiore
(detrazione del 75%). Se si ha diritto anche allaliquota
di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute
dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo
separato avendo cura di barrare la casella di colonna
7;
il codice 11 per spese sostenute dal
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per lacquisto
di unità immobiliari facenti parte di edifici
ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a
rischio sismico 1 ai sensi dellordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del
28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.108 dell11 maggio 2006, la cui ricostruzione
ha comportato il passaggio a due classi di rischio
inferiore (detrazione dell85%). Se si ha diritto
anche allaliquota di detrazione del 110 per
cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,
sono indicate in un rigo separato avendo cura di
barrare la casella di colonna 7;
il codice 12 spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2018 per le spese di sistemazione
a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili;
il codice 13 spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2021 per spese di sistemazione
a verde sostenute per interventi effettuati
sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
Il codice 15 spese sostenute dal 1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi
finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria
catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli
edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate
dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone
a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi
al beneficio esclusivamente gli interventi sulle
strutture opache della facciata, su balconi o su
ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura
o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece,
per gli interventi effettuati sulle facciate interne
delledificio, se non visibili dalla strada
o da suolo ad uso pubblico;
Il codice 16 spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per linstallazione
di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente
a uno degli interventi trainanti di
isolamento termico delle superfici opache (interventi
indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del
quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione
(interventi indicati con i codici 32 e 33 nella
sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica
1, 2 e 3 che danno diritto allapplicazione
dellaliquota del 110% (codici da 5 a 11);
Il codice 17 spese sostenute dal 1°
luglio 2020 per linstallazione di sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati se contestuale o successiva agli interventi
di cui al codice 16;
Il codice 18 quota di spese corrispondente
alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio
2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti
da condomini che aderiscono alle configurazioni
energetiche di cui allarticolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2021,
n. 8;
Il codice 19 quota di spese corrispondente
alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute
dal 1° luglio 2020 da parte dei condomini che
aderiscono alle configurazioni energetiche di cui
allarticolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2021, n. 8.
Il codice 20 spese sostenute nel 2021
per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
anche se effettuati in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi trainanti superbonus (codici 30, 31,
32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati
al risparmio energetico) o, per le spese sostenute
dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli
interventi sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora
l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32
e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati
al risparmio energetico siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione
si applica anche se gli interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche non sono eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi i
cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i
requisiti di cui al comma 3 dellart. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
CASELLA Codice fiscale (E41–
E43)
La colonna va compilata nei seguenti casi:
Lavori su parti comuni condominiali
Occorre indicare il codice fiscale del condominio
o della cooperativa.
Per gli interventi su parti comuni di edifici si
deve barrare la casella di colonna 2 Condominio
di uno dei righi da E51 a E52, senza riportare i
dati catastali identificativi dellimmobile.
Tali dati saranno indicati dallamministratore
di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione
dei redditi.
Comunicazione al Centro Operativo di
Pescara
Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio
2011, in questa colonna va indicato il codice
fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione
al Centro Operativo di Pescara. La colonna non va
compilata se la comunicazione è stata effettuata
dal dichiarante.
Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati
Per lacquisto o lassegnazione di unità
immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati
deve essere indicato il codice fiscale dellimpresa
di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa
che ha effettuato i lavori.
CASELLA Interventi particolari
(E41– E43)
Indicare il codice:
1. nel caso di spese relative a lavori
iniziati in anni precedenti ma ancora in corso
al momento della richiesta della detrazione;
4. nel caso di acquisto o assegnazione di
immobili ristrutturati.
 |
ATTENZIONE |
Il contribuente
che non rientra in questi casi non indicherà
nessun codice. |
|
CASELLA Acquisto, eredità
o donazione (E41-E43)
Nella colonna 5 indicare il codice:
4. nel caso in cui il contribuente nellanno
2021 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione
limmobile da un soggetto che aveva rateizzato
la spesa in 10 rate.
 |
ATTENZIONE |
Il contribuente
che non rientra in questi casi non indicherà
nessun codice. |
|
CASELLA Maggiorazione sisma
(E41 E43)
Barrare se in colonna 1 sono indicati i codici
da 5 a 11 e si possiedono le condizioni per fruire
dellaumento del limite di spesa del 50 per
cento.
CASELLA 110% (E41 E43)
Barrare se in colonna 1 sono indicati i codici
da 5 a 11 e 20 e le spese
sono state sostenute a partire dal 1° luglio
2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione
al 110%.
CASELLA Numero rata (E41 - E43)
Nella colonna 8 indicare il numero della
rata che il contribuente utilizza per il 2021. Per
le spese sostenute nel 2021 indicare 1;
2 se le spese sono del 2020, 3
se le spese sono del 2019, 4 se sono
del 2018, 5 se sono del 2017, 6
se sono del 2016, 7 se sono del 2015,
8 se sono del 2014, 9 se
sono del 2013 e 10 se sono del 2012.
CASELLA Importo spesa (E41 -
E43)
Nella colonna 9 indicare lintero importo
delle spese sostenute nellanno riportato in
colonna 1.
 |
ATTENZIONE |
Si precisa
che nel caso di acquisto o assegnazione
di immobili ristrutturati (codice 4 in
colonna 4), limporto da indicare
in questa colonna è pari al 25%
del prezzo di acquisto, risultante nel
rogito. |
|
Qualora siano stati erogati contributi, sovvenzioni,
ecc. per lesecuzione degli interventi agevolabili,
tali somme devono essere sottratte dalle spese
sostenute prima di effettuare il calcolo della
detrazione, in quanto le spese detraibili sono quelle
rimaste effettivamente a carico.
Ai fini della detrazione occorre fare riferimento
al momento delleffettivo pagamento della
spesa (secondo il principio di cassa) che può
anche cadere in un periodo dimposta diverso
da quello in cui sono stati completati i lavori
o è stata emessa la fattura. Ne consegue
che saranno detraibili con il 730/2022 solamente
le spese sostenute nel 2021 (principio generale
in tema di oneri).
Nel caso in cui limporto delle spese sostenute
nel 2021 sia relativo alla prosecuzione di
un intervento iniziato in anni precedenti, su una
singola unità immobiliare posseduta da un
unico proprietario, limporto da indicare in
questa colonna non può essere superiore
alla differenza tra euro 96.000,00 e quanto speso
dal contribuente, in relazione al medesimo intervento,
negli anni pregressi.
CASELLA N. d'ordine immobile
(E41 - E43)
Questa casella va compilata nel caso di interventi
iniziati partire dal 2011. In queste situazioni
deve essere compilata anche la sezione III-B del
quadro E.
Indicare lo stesso numero progressivo che identifica
limmobile oggetto degli interventi di ristrutturazione
sia nella presente colonna che nella colonna 1 della
sezione III-B, nella quale vanno riportati i dati
catastali identificativi degli immobili e agli altri
dati necessari per fruire della detrazione.
 |
ATTENZIONE |
Nel caso
in cui siano stati effettuati più
interventi con riferimento allo stesso
immobile e quindi siano stati compilati
più righi della sezione IIIA, va
riportato nella colonna 10 di tutti i
righi compilati relativi al medesimo immobile,
lo stesso numero dordine identificativo. |
|
Sezione III B - Dati catastali
identificativi degli immobili e altri dati per fruire
delle detrazioni
 |
ATTENZIONE |
Questa
sezione deve essere compilata solo in
relazione ai lavori iniziati a partire
dal 2011. |
|
Vanno qui indicati i dati catastali identificativi
degli immobili che sono stati oggetto degli interventi.
Deve essere compilata anche la colonna 10 della
precedente sezione III-A.
La presente sezione deve essere compilata nella
dichiarazione dei redditi relativa allanno
dimposta in cui è stata sostenuta la
spesa (ad es. 730/2022 per le spese sostenute nel
2021) o, comunque, nella prima dichiarazione in
cui si fruisce della detrazione per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio.
Non è obbligatorio indicare nuovamente i
dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni
dei redditi in cui vengono riportate le successive
rate in cui è ripartita la detrazione.
CASELLA N. ord. immobile (E51
- E52)
Riportare il numero progressivo, che identifica
limmobile oggetto degli interventi di ristrutturazione,
indicato nella colonna 10 della Sezione IIIA del
quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati
più interventi con riferimento allo stesso
immobile e quindi siano stati compilati più
righi della Sezione IIIA indicando lo stesso numero
dordine nella colonna 10, nella presente sezione
deve essere compilato solo un rigo.
CASELLA Condominio (E51 - E52)
Barrare la casella nei seguenti casi:
-
interventi effettuati su parti comuni condominiali.
In questo caso nella colonna 3 della sezione
IIIA va riportato il codice fiscale del condominio,
mentre non devono essere compilate le successive
colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati
catastali dellimmobile, in quanto tali
dati saranno indicati dallamministratore
di condominio nel quadro K o AC della propria
dichiarazione dei redditi.
-
interventi iniziati dal 1° gennaio al 13
maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione
preventiva al Centro operativo di Pescara e
lo scorso anno non è stata presentata
la dichiarazione o comunque non si è
fruito della detrazione del 36 per cento.
CASELLA Codice comune (E51
- E52)
Indicare il codice catastale del comune
dove è situata lunità immobiliare.
Il codice Comune può essere a seconda dei
casi di quattro o cinque caratteri comune indicato
nel documento catastale.
CASELLA Terreni/Urbano (E51
- E52)
indicare: "T" se l'immobile è
censito nel catasto terreni; "U"
se l'immobile è censito nel catasto edilizio
urbano.
CASELLA Sezione Urbana/Comune
Catastale (E51 - E52)
Riportare le lettere o i numeri indicati nel documento
catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle
zone in cui vige il sistema tavolare indicare il
codice "Comune catastale".
CASELLA Foglio (E51 - E52)
Riportare il numero di foglio indicato nel documento
catastale.
CASELLA Particella (E51 - E52)
Indicare il numero di particella, indicato nel
documento catastale, che può essere composto
da due parti, rispettivamente di cinque e quattro
cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la
particella è composta da una sola serie di
cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra
della barra spaziatrice.
CASELLA Subalterno (E51 - E52)
Indicare, se presente, il numero di subalterno
indicato nel documento catastale.
Altri dati (estremi di registrazione del contratto
e della domanda di accatastamento)
Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario),
devono essere indicati, oltre ai dati catastali
identificativi dellimmobile (righi E51 e E52)
anche gli estremi di registrazione del contratto
di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del
rigo E53) o se in possesso del codice identificativo
del contratto (colonna 7). Se limmobile non
è stato ancora censito al momento di presentazione
della dichiarazione devono essere riportati gli
estremi della domanda di accatastamento (colonne
da 8 a10 del rigo E53).
CASELLA N. ord. immobile (E53)
Riportare il numero progressivo, che identifica
limmobile oggetto degli interventi di ristrutturazione,
indicato nella colonna 10 della sezione IIIA del
quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati
più interventi con riferimento allo stesso
immobile e quindi siano stati compilati più
righi della sezione IIIA indicando lo stesso numero
dordine nella colonna 10, nella presente sezione
deve essere compilato un solo rigo.
CASELLA Condominio (E53)
Barrare la casella nei seguenti casi:
-
interventi effettuati su parti comuni condominiali
In questo caso nella colonna 3 della sezione
IIIA va riportato il codice fiscale del condominio,
mentre non devono essere compilate le successive
colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati
catastali dellimmobile, in quanto tali
dati saranno indicati dallamministratore
di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione
dei redditi.
-
interventi iniziati dal 1° gennaio al 13
maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione
preventiva al Centro operativo di Pescara e
lo scorso anno non è stata presentata
la dichiarazione o comunque non si è
fruito della detrazione del 36 per cento.
Se è barrata questa casella non devono essere
compilate le successive colonne del rigo E53.
Conduttore - Estremi di registrazione del contratto
di locazione o comodato
I dati possono essere ricavati:
-
dal contratto di locazione o di comodato registrato
presso l'Ufficio;
-
dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici
nel caso di registrazione tramite Siria, 'Locazioni
web' o 'Contratti online.
CASELLA Conduttore - Data (E53)
Indicare la data di registrazione del contratto.
CASELLA Conduttore - Serie
(E53)
Indicare il codice relativo alla modalità
di registrazione:
1T registrazione telematica
tramite pubblico ufficiale;
'3' registrazione del contratto presso un
ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
'3P' registrazione telematica tramite Siria
e Iris;
'3T' registrazione telematica tramite altre
applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);
'3A' e '3B' codici di serie in uso
in passato presso gli uffici.
CASELLA Conduttore - Numero
e sottonumero (E53)
Indicare il numero e l'eventuale sottonumero di
registrazione del contratto.
CASELLA Conduttore - Codice
Ufficio Agenzia Entrate (E53)
Indicare il codice identificativo dell'Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è
stato registrato il contratto. I codici degli uffici
dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella
presente nella sezione relativa ai contratti di
locazione.
CASELLA Conduttore - Codice
identificativo del contratto (E53)
Indicare il codice identificativo del contratto
composto da 17 caratteri e reperibile nella copia
del modello di richiesta di registrazione del contratto
restituito dallufficio o, per i contratti
registrati per via telematica, nella ricevuta di
registrazione. Se sono state compilate le colonne
da 3 a 6 questa colonna non va compilata.
Domanda di accatastamento
Se l'immobile non è ancora stato censito
al momento di presentazione della dichiarazione
devono essere riportati gli estremi della domanda
di accatastamento.
CASELLA Domanda accatastamento
- Data (E53)
Indicare la data di presentazione della domanda
di accatastamento.
CASELLA Domanda accatastamento
- Numero (E53)
Indicare il numero della domanda di accatastamento.
CASELLA Domanda accatastamento
- Provincia Ufficio Agenzia Entrate (E53)
Indicare la sigla della Provincia in cui è
situato lufficio dellAgenzia delle Entrate
presso il quale è stata presentata la domanda.
Sezione III C – Altre spese
per le quali spetta la detrazione del 50% e del
110%
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute
per le quali spetta la detrazione dimposta
del 50 per cento, in particolare:
-
le spese per il riscatto dei periodi non coperti
da contribuzione (c.d. pace contributiva)
e per linstallazione delle infrastrutture
di ricarica dei veicoli elettrici;
-
le spese per larredo degli immobili ristrutturati;
-
le spese per arredo dellabitazione principale
delle giovani coppie;
-
limporto dellIVA pagata per lacquisto
di unità immobiliari a destinazione residenziale
di classe energetica A o B cedute dalle imprese
costruttrici.
Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica
Indicare le spese sostenute per il riscatto
di periodi non coperti da contribuzione (c.d.
pace contributiva) e quelle per linstallazione
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Indicare:
CASELLA Codice (E56)
I codici che identificano le spese per le
quali spetta la detrazione del 50 per cento sono
i seguenti:
1. per il riscatto di periodi non coperti
da contribuzione (c.d. pace contributiva).
Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti
da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995
non avevano anzianità contributiva. La detrazione
spetta anche ai superstiti dellassicurato
o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado
che hanno presentato domanda e sostenuto lonere
per conto dellassicurato stesso. La detrazione
spetta sullammontare effettivamente versato
nel corso dellanno dimposta ed è
ripartita in 5 rate di pari importo.
Non può essere indicata la spesa sostenuta
nel 2021 che nello stesso anno è stata fruita
in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata
nel punto 581 e/o 601 della CU 2022.
Non possono essere indicate in questo rigo le somme
per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati
(Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta
la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).
2. per lacquisto e posa in opera
di strutture di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica. La detrazione spetta per
le spese sostenute dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre
2022, relative allacquisto e alla posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi
iniziali per la richiesta di potenza addizionale
fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente
funzionali alla realizzazione dellintervento.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o
più punti di ricarica di potenza standard
e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere
di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione
è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono
beneficiare della detrazione i contribuente che
sostengono le spese per gli interventi agevolabili,
se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono
o detengono limmobile o larea in base
ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche
alle spese documentate rimaste a carico del contribuente,
per lacquisto e la posa in opera di infrastrutture
di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con
bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi
di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte
di debito, di credito e prepagate, assegni bancari
e circolari. Tali modalità di pagamento non
sono richieste per i versamenti
da effettuarsi con modalità obbligate in
favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente
è tenuto a conservare ed esibire, previa
richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le
ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra
idonea documentazione comprovante le spese effettivamente
sostenute.
3. per lacquisto e posa in opera
di strutture di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli
interventi superbonus. Questo codice va utilizzato
esclusivamente per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi
c.d. trainanti e individuati con i codici '30',
'31', '32' e '33' della sezione IV. In tal caso
l'aliquota della detrazione è aumentata al
110% e ripartita in 5 quote annuali. Questo codice
va utilizzato anche per lavori iniziati nel 2020
e proseguiti nel 2021.
4. per lacquisto e posa in opera di
strutture di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite
congiuntamente agli interventi superbonus. Questo
codice va utilizzato esclusivamente per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente
a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati
con i codici 30, 31, 32
e 33 della sezione IV per gli interventi
su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate allinterno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dallesterno.
In tal caso laliquota della detrazione è
aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali
e il limite di spesa è pari a 2.000 euro.
5. per lacquisto e posa in opera di
strutture di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o
condomini eseguite congiuntamente agli interventi
superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021
congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti
e individuati con i codici 30, 31,
32 e 33 della sezione IV
per gli interventi su edifici plurifamiliari o i
condomini In tal caso laliquota della detrazione
è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote
annuali e il limite di spesa è pari a 1.500
euro per un numero massimo di otto colonnine, è
pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine
eccedenti le prime otto. Lagevolazione si
intende riferita a una sola colonnina di ricarica
per unità immobiliare.
CASELLA Anno (E56)
Indicare lanno in cui è stata sostenuta
la spesa.
CASELLA Importo (E56)
Indicare limporto della spesa sostenuta.
 |
ATTENZIONE |
Se nella
colonna 1 è indicato il codice
1 non può essere indicata la spesa
sostenuta nel 2021 che nello stesso anno
è stata fruita in sostituzione
delle retribuzioni premiali e indicata
nel punto 581 e/o 601 della Certificazione
Unica.
Non possono essere indicate in questo
rigo le somme per cui spetta la detrazione
prevista per gli inoccupati (Righi da
E8 a E10, codice 32) o per cui spetta
la deduzione dal reddito complessivo (rigo
E21). |
|
 |
ATTENZIONE |
I pagamenti
sono effettuati dai contribuenti con bonifico
bancario o postale ovvero con altri mezzi
di pagamento tracciabili quali, ad esempio,
carte di debito, di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari. Tali modalità
di pagamento non sono richieste per i
versamenti da effettuarsi con modalità
obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. |
|
 |
ATTENZIONE |
Il contribuente
è tenuto a conservare ed esibire,
previa richiesta degli uffici finanziari,
le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta
del bonifico e altra idonea documentazione
comprovante le spese effettivamente sostenute. |
|
Rigo E57 - Spese per larredo
degli immobili ristrutturati
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione
del 50 per cento prevista per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio (sezione
IIIA), è riconosciuta una detrazione
del 50 per cento in relazione alle spese sostenute
per lacquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+, (A per i forni)
per le apparecchiature per le quali sia prevista
letichetta energetica, finalizzati allarredo
dellimmobile oggetto di ristrutturazione.
 |
ATTENZIONE |
Le spese
per lacquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici sono computate, ai fini
della fruizione della detrazione di imposta,
indipendentemente dallimporto delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. |
|
La detrazione spetta solo se sono state sostenute
spese per i seguenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio:
-
manutenzione ordinaria effettuata sulle parti
comuni di edificio residenziale;
-
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia sulle
parti comuni di edificio residenziale e su singole
unità immobiliari residenziali;
-
ricostruzione o ripristino dellimmobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
-
ristrutturazione di interi fabbricati, da parte
di imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono
entro sei mesi dal termine dei lavori allalienazione
o assegnazione dellimmobile.
Se lacquisto del mobile o dellelettrodomestico
è avvenuto nel periodo compreso tra il
6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto
per poter usufruire della detrazione rimane quello
di aver sostenuto spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno
2012 e il tetto dei 10.000 si calcola per l'intero
periodo.
Dal 2017 al 2020 la detrazione spetta su
un ammontare massimo di 10.000 euro per le
spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché
i connessi interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio
dellanno precedente.
 |
ATTENZIONE |
Per le
spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre
2021, il tetto massimo di detraibilità
è stato alzato a 16.000 euro |
|
 |
ATTENZIONE |
Il limite
di spesa di 16.000 euro è riferito
alla singola unità immobiliare,
comprensiva delle pertinenze, o alla parte
comune delledificio oggetto di ristrutturazione,
a prescindere dal numero dei contribuenti
che partecipano alla spesa. |
|
 |
ATTENZIONE |
Per gli
interventi di ristrutturazione effettuati
nel 2021 ovvero iniziati nel 2020 e proseguiti
nel 2021, al limite di euro 16.000 concorrono
anche le spese di arredo sostenute nel
2020 per le quali si è già
fruito della detrazione. |
|
 |
ATTENZIONE |
La circ.11
del 21/05/2014 ha specificato che si considerano
riconducibili alla manutenzione straordinaria
e danno quindi diritto al bonus
mobili, gli interventi finalizzati
al risparmio energetico volti allutilizzo
di fonti rinnovabili di energia e/o alla
sostituzione di componenti essenziali
degli impianti tecnologici. Resta però
inteso che gli interventi finalizzati
al risparmio energetico, che beneficiano
della maggiore detrazione del 65%, non
possono costituire presupposto per fruire
della detrazione per lacquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici. |
|
Nel caso di interventi effettuati sulle parti
comuni condominiali è ammessa la detrazione
solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati
allarredo delle parti comuni (ad esempio,
guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione
deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute
le spese per lacquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, ma non è necessario
che le spese di ristrutturazione siano sostenute
prima di quelle per larredo dellabitazione.
La detrazione spetta per le spese sostenute per
lacquisto di mobili o grandi elettrodomestici
nuovi.
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici:
o frigoriferi;
o congelatori;
o lavatrici;
o asciugatrici;
o lavastoviglie;
o apparecchi per la cottura;
o stufe elettriche;
o piastre riscaldanti elettriche;
o forni a microonde;
o apparecchi elettrici di riscaldamento;
o radiatori elettrici;
o ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche
le spese di trasporto e di montaggio dei
beni acquistati.
La detrazione spetta su un ammontare massimo
di 10.000 euro ed è ripartita in 10
rate annuali di pari importo.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato
mediante bonifici bancari o postali, con
le medesime modalità già previste
per fruire della detrazione del 50% nel caso di
interventi di recupero del patrimonio edilizio,
oppure mediante carte di credito o carte di debito.
In questo caso, la data di pagamento è individuata
nel giorno di utilizzo della carta di credito o
di debito da parte del titolare, evidenziata nella
ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non
è consentito, invece, effettuare il pagamento
mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi
di pagamento.
È necessario conservare la documentazione
attestante leffettivo pagamento (ricevute
dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per
i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente) e
le fatture di acquisto dei beni con la specificazione
della natura, qualità e quantità dei
beni e servizi acquisiti, lasseverazione e
la ricevuta dellinvio della documentazione
allENEA.
CASELLA Numero rata (E57)
Indicare il numero di rata di cui si sta usufruendo:
1 per le spese del 2021;
2 per le spese del 2020;
3 per le spese del 2019;
4 per le spese del 2018;
5 per le spese del 2017.
CASELLA Spesa arredo immobili
Compilare una colonna per ciascuna unità
abitativa oggetto di ristrutturazione fino al limite
di 16.000 euro per ognuna.
La detrazione spettante, pari al 50% dellimporto
verrà ripartita in 10 rate annuali
da chi presta lassistenza fiscale.
Rigo E58 - Spesa per larredo degli immobili
giovani coppie (E58)
Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta
una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute
per lacquisto di mobili nuovi destinati allarredo
dellabitazione principale.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
non compete per lacquisto di grandi
elettrodomestici.
La detrazione per larredo
degli immobili giovani coppie non
è cumulabile con il bonus arredo
immobili ristrutturati (rigo E57)
e pertanto non è possibile fruire
di entrambe le agevolazioni per la medesima
unità abitativa. |
|
Per fruire dellagevolazione era necessario:
-
essere una coppia coniugata nellanno
2017;
-
oppure essere una coppia di fatto, convivente
da almeno tre anni, e tale condizione deve risultare
soddisfatta nellanno 2016. Questa condizione
doveva essere attestata o dalliscrizione
dei due componenti nello stesso stato di famiglia
o mediante unautocertificazione resa ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
-
almeno uno dei due componenti la coppia doveva
avere una età non superiore ai 35
anni al 31 dicembre 2016;
-
avere acquistato a titolo oneroso o gratuito
ununità immobiliare da adibire
ad abitazione principale della giovane coppia
nel 2015 o nel 2016. Lacquisto poteva
essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi
o da uno solo di essi purché chi ha effettuato
lacquisto non avesse superato il trentacinquesimo
anno di età;
-
lunità immobiliare deve essere
stata destinata ad abitazione principale
della coppia.
Lacquisto dei mobili poteva essere effettuato
anche prima che si verificassero i requisiti sopra
elencati sempreché essi si siano verificati
nel corso del 2016 e lunità immobiliare
sia destinata ad abitazione principale al momento
di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa allanno dimposta 2016. Con
la circolare n.7/E del 31 marzo 2016 è stato
chiarito che per consentire la fruizione della detrazione
delle spese per arredo degli immobili delle giovani
coppie, la destinazione ad abitazione principale
dellunità immobiliare acquistata doveva
sussistere al momento di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
spettava su un ammontare massimo di 16.000
euro ed è ripartita in dieci rate
annuali di pari importo. Il limite di
16.000 euro è riferito alla coppia
pertanto se le spese sostenute superavano
il predetto importo la detrazione doveva
essere calcolata sullammontare massimo
di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi
o i conviventi in base alleffettivo
sostenimento della spesa da parte di ciascuno. |
|
 |
ATTENZIONE |
Il pagamento
delle spese doveva essere effettuato mediante
bonifico bancario o postale o carta di
credito o di debito.
In tal caso la data di pagamento è
individuata nel giorno di utilizzo della
carta di credito o di debito da parte
del titolare, evidenziato nella ricevuta
telematica di avvenuta transazione.
Se il pagamento è stato effettuato
con bonifico bancario o postale non era
necessario utilizzare lapposito
bonifico previsto per le spese di ristrutturazione
edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Non era consentito, invece, effettuare
il pagamento mediante assegni bancari,
contanti o altri mezzi di pagamento. |
|
CASELLA Meno di 35 anni (E58)
Barrare la casella se il requisito anagrafico è
posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio.
CASELLA Spesa sostenuta nel
2016 (E58)
Indicare la spesa sostenuta entro il limite di
16.000 euro.
Rigo E59 - Iva per acquisto abitazione classe
energetica A o B (E59)
Ai soggetti che hanno acquistato dal 1°
gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità
immobiliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B, è riconosciuta una detrazione
del 50 per cento dellIVA pagata. La detrazione
è ripartita in dieci quote annuali.
Il beneficio spetta anche per lacquisto della
pertinenza purché avvenga contestualmente
allacquisto dellunità abitativa
e latto di acquisto dia evidenza del vincolo
pertinenziale (cfr. Circ. n.20/E del 18 maggio 2016).
Allimporto dellIVA per la quale il contribuente
ha fruito della nuova detrazione, non può
essere applicata lagevolazione prevista per
le spese sostenute per lacquisto o assegnazione
di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
o quella prevista per lacquisto di box o posti
auto pertinenziali. Ciò perché non
è possibile far valere due agevolazioni sulla
medesima spesa.
CASELLA Numero rata (E59)
Indicare il numero di rata che per lanno
2021 sarà pari a 5 per gli acquisti del 2016
e 4 per quelli del 2017.
CASELLA Importo Iva pagata (E59)
Indicare limporto dellIVA pagata allimpresa
da cui è stato acquistato limmobile.
Sezione IV – Spese per
interventi di risparmio energetico e Superbonus
Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute
dal 2008 al 2021 per interventi finalizzati
al risparmio energetico degli edifici esistenti,
di qualsiasi categoria catastale e rurale, compresi
quelli strumentali (per lattività dimpresa
o professionale).
Le spese sostenute devono essere recuperate in
10 rate.
Gli interventi per i quali è riconosciuta
la detrazione sono:
-
riqualificazione energetica di edifici esistenti;
-
interventi sullinvolucro di edifici
esistenti;
-
installazione di pannelli solari;
-
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale.
La prova dellesistenza delledificio
è fornita dalliscrizione dello stesso
in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento,
nonché dal pagamento ICI o dellIMU,
se dovuta. Sono esclusi gli interventi durante la
fase di costruzione dellimmobile.
 |
ATTENZIONE |
Non possono
essere indicate in questa sezione le spese
sostenute nel 2021, che sono state indicate
con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella
Comunicazione per lesercizio delle
opzioni di cessione o sconto e relative
alle detrazioni spettanti. |
|
TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO
DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2022
 |
INTERVENTI
|
ARTICOLI
|
CODICI
DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE
O SCONTO
|
CODICI
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
(Righi da E41 a E43)
|
Interventi di efficienza energetica
- Superbonus
|
Art. 119 - Comma 1, lett.
a)
|
|
|
Art. 119 - Comma 1, lett. b) e c)
|
|
|
Interventi di efficienza energetica
|
Art. 121
|
|
1
|
Art. 119 - Comma 2
|
4
|
2
|
5
|
12
|
6
|
13
|
7
|
4
|
8
|
3
|
9
|
5
|
10
|
6
|
11
|
14
|
12
|
|
Art. 121
|
|
|
Art. 119 - Comma 8
|
|
|
Interventi effettuati
su parti comuni di un edificio
|
Art. 121
|
|
|
23
|
9
|
Interventi antisismici
e di risparmio energetico su parti comuni
di un edificio
|
Art. 121
|
|
|
25
|
11
|
 |
In relazione ad alcune tipologie di interventi
è necessario che gli edifici presentino specifiche
caratteristiche quali, ad esempio:
-
essere già dotati di impianto di riscaldamento
(tranne nel caso in cui si installano pannelli
solari);
-
nel caso di ristrutturazioni con demolizione
e ricostruzione si può accedere allincentivo
solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano
esclusi, quindi, gli interventi relativi ai
lavori di ampliamento.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti
residenti e non residenti, anche se titolari di
reddito dimpresa, che possiedono o detengono
sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà,
altro diritto reale, concessione demaniale, locazione
o comodato) limmobile sul quale sono stati
effettuati gli interventi di recupero edilizio.
I beneficiari dellagevolazione sono quindi:
-
il proprietario dellimmobile;
-
il nudo proprietario;
-
il titolare di un diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione);
-
il detentore dellimmobile sulla
base di un titolo idoneo (concessione demaniale,
comodatario, cioè colui che riceve in
uso gratuito limmobile - locatario, cioè
colui che prende in locazione limmobile);
-
il familiare convivente del possessore
o detentore purché abbia sostenuto le
spese e le fatture e i bonifici siano a lui
intestati;
-
il futuro acquirente dellimmobile
(in base a contratto preliminare).
 |
ATTENZIONE |
Per la
ripartizione delle spese valgono gli stessi
principi descritti nel paragrafo dedicato
alle detrazioni per lavori di ristrutturazione. |
|
 |
ATTENZIONE |
Per il
convivente more uxorio, valgono le stesse
regole esposte riguardo alla detrazione
dei lavori per ristrutturazione sezione
IIIA. |
|
 |
ATTENZIONE |
In caso
di vendita o di donazione dellunità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati
gli interventi prima che sia trascorso
il periodo di godimento della detrazione,
le quote di detrazione non utilizzate
sono trasferite, allacquirente persona
fisica o al donatario. Il diverso accordo
tra le parti, che comporti la prosecuzione
della detrazione da parte del venditore,
deve risultare dal rogito. |
|
 |
ATTENZIONE |
In caso
di morte del titolare il diritto della
stessa viene trasferito agli eredi, solo
se gli stessi conservano la detenzione
materiale e diretta dellimmobile.
Se ad esempio il fabbricato viene concesso
in locazione si perde la detrazione. |
|
 |
ATTENZIONE |
Se le
spese sono state sostenute dallinquilino
o dal comodatario la cessazione dello
stato di locazione o comodato non fa venir
meno il diritto alla detrazione. |
|
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
per gli interventi di risparmio energetico
non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi
per il recupero del patrimonio
La detrazione fiscale per gli interventi
di risparmio energetico, se compatibile
con specifici incentivi disposti a livello
comunitario o a livello locale da regioni,
province e comuni, può essere richiesta
per la parte di spesa eccedente gli incentivi
concessi dagli enti territoriali. |
|
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative
alle prestazioni professionali (rese sia per la
realizzazione degli interventi che per la certificazione
indispensabile per fruire della detrazione) ed alle
opere edilizie funzionali allintervento destinato
al risparmio energetico.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico
bancario o postale dal quale risulti:
-
la causale del versamento,
-
il codice fiscale del contribuente beneficiario
della detrazione,
-
il numero di partita IVA ovvero il codice
fiscale del soggetto in favore del quale
il bonifico è effettuato.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito
allunità immobiliare e va suddiviso
tra i soggetti detentori o possessori dellimmobile
che partecipano alla spesa, in base allimporto
effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi
su parti condominiali lammontare massimo di
detrazione deve essere riferito a ciascuna delle
unità immobiliari che compongono ledifico
ad eccezione del caso in cui lintervento si
riferisca allintero edificio e non a parti
di esso.
Per fruire della detrazione il contribuente deve:
-
acquisire la fattura dellimpresa
che esegue i lavori.
-
acquisire lasseverazione di un
tecnico abilitato, che attesti la rispondenza
degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
richiesti. In caso di esecuzione di più
interventi sullo stesso edificio lasseverazione
può avere carattere unitario. Questo
documento può essere sostituito da una
certificazione dei produttori nel caso in cui
siano stati realizzati più interventi
sul medesimo edificio (sostituzione di finestre
comprensive di infissi, caldaie a condensazione
e valvole termostatiche a bassa inerzia termica
per impianti di potenza nominale inferiore a
100kw); lasseverazione può essere
sostituita da una certificazione dei produttori.
Inoltre, lasseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore dei
lavori sulla conformità al progetto delle
opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
- esplicitata nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici da depositare presso le amministrazioni
competenti insieme alla denuncia dei lavori,
da parte del proprietario dellimmobile
o di chi ne ha titolo;
-
acquisire, lattestato di certificazione
(o qualificazione) energetica che contiene
i dati relativi allefficienza energetica
delledificio ed è prodotta successivamente
allesecuzione degli interventi, in base
alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni.
In assenza di tali procedure, dopo lesecuzione
dei lavori, può essere prodotto lattestato
di qualificazione energetica, in
luogo di quello di certificazione energetica
predisposto secondo lo schema riportato in allegato
al decreto interministeriale del 19 febbraio
2007 come modificato dal decreto interministeriale
del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale
del 6 agosto 2009. Dal 6 giugno 2013 lattestato
di certificazione energetica (ACE) è
stato soppresso ed è stato introdotto,
in sua sostituzione, lattestato di prestazione
energetica (APE), che deve essere redatto da
un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere
conservato dal contribuente.
Lattestato di prestazione energetica non
è richiesto:
per la sostituzione di finestre in singole
unità immobiliari
per linstallazione di pannelli
solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale
per lacquisto e la posa in opera
delle schermature solari;
per linstallazione di impianti
di climatizzazione dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili se le detrazioni
sono richieste ai sensi del comma 347 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
per lacquisto e linstallazione
di dispositivi multimediali.
-
redigere una scheda informativa, relativa agli
interventi realizzati, redatta secondo lo schema
riportato nellallegato E del decreto attuativo
o allegato F, se lintervento riguarda
la sostituzione di finestre comprensive di infissi
in singole unità immobiliari o linstallazione
di pannelli solari. La scheda descrittiva dellintervento
di cui allallegato F può essere
compilata anche dallutente finale. Per
gli interventi terminati nellanno 2018
e successivi deve essere compilata la scheda
descrittiva relativa agli interventi realizzati,
che sostituisce gli allegati E ed F che andavano
utilizzati in precedenza.
La scheda deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto
le spese e delledificio su cui i lavori sono
stati eseguiti,
- la tipologia di intervento eseguito,
- il risparmio di energia che ne è conseguito,
- il costo dellintervento, con la specifica
delle spese professionali, e dellimporto utilizzato
per il calcolo della detrazione.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere
allEnea:
La trasmissione deve avvenire in via telematica,
attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo ricevuta
informatica oppure a mezzo raccomandata, solo ed
esclusivamente quando la complessità dei
lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli
schemi resi disponibili dallEnea, al seguente
indirizzo specificando come riferimento: Detrazioni
fiscali riqualificazione energetica:
ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile,
Via Anguillarese, 301 00123 Santa Maria
di Galeria (Roma),
 |
ATTENZIONE |
E
stata eliminata la norma che prevedeva
linvio di una comunicazione telematica
allAgenzia delle Entrate, nel caso
in cui i lavori di riqualificazione energetica
proseguano nellanno successivo.
Si ricorda che anche negli anni precedenti,
la mancanza della comunicazione non escludeva
dal diritto alla detrazione. |
|
Conservare ed esibire, su richiesta, allamministrazione
finanziaria:
-
lasseverazione e la ricevuta dellinvio
della documentazione allENEA,
-
le fatture o le ricevute fiscali relative alle
spese effettuate,
-
le ricevute del bonifico attestante il pagamento,
-
copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale per spese condominiali.
Nel caso in cui le spese siano state effettuate
dal detentore deve essere acquisita e conservata
la dichiarazione di consenso allesecuzione
dei lavori resa dal possessore.
 |
ATTENZIONE |
Per fruire
della detrazione non è necessario
inviare alcuna comunicazione preventiva
di inizio lavori al Centro operativo di
Pescara. |
|
CASELLA Tipo intervento (E61–
E62)
Nella colonna 1 indicare il codice che individua
il tipo di intervento.
Le spiegazioni dei codici da 1 a 14 sono riportati
nelle tabelle seguenti:
INTERVENTI PER I QUALI
SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5
GIUGNO 2013)
|
CODICE
|
TIPOLOGIA INTERVENTO
|
LIMITE DI DETRAZIONE
|
LIMITE DI SPESA
|
PERIODO
|
1
|
Intervento di Riqualificazione energetica
su edificio esistente (no climatizzatori invernali
con caldaie a biomasse)
|
|
153.846,15
(181.818,18 euro per le spese sostenute
fino al 5 giugno 2013)
|
Dal 2008 al 31 dicembre 2021
|
2
|
Intervento su involucro di edificio esistente
(dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi)
|
60.000
(alla formazione concorrono anche le spese
indicate con il codice 12 e riferite allo
stesso immobile)
|
92.307,69
(109.090,90 euro per le spese sostenute
fino al 5 giugno 2013)
|
Dal 2008 al 31 dicembre 2021
|
3
|
Intervento di istallazione di pannelli solari
- collettori solari
|
|
92.307,69
(109.090,90 euro per le spese sostenute
fino al 5 giugno 2013)
|
Dal 2008 al 31 dicembre 2021
|
4
|
Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale
|
30.000
(alla formazione concorrono anche le spese
indicate con il codice 13 e riferite allo
stesso immobile)
|
46.153,84
(54.545,45 euro per le spese sostenute fino
al 5 giugno 2013)
|
Dal 2008 al 31 dicembre 2021
|
5
|
Acquisto e posa in opera di schermature solari
di cui allallegato M del d. lgs. 311/2006
|
|
|
Dal 2015 al 31 dicembre 2017
|
6
|
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale a biomasse
|
|
|
Dal 2015 al 31 dicembre 2017
|
7
|
Acquisto, installazione e messa in opera
di dispositivi multimediali per controllo
da remoto
|
|
|
Dal 2016 al 31 dicembre 2021
|
14
|
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
|
|
|
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
|
16
|
Acquisto, installazione e messa in opera
di dispositivi multimediali per controllo
da remoto
|
|
|
Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022
|
 |
INTERVENTI PER I QUALI
SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO
|
CODICE
|
TIPOLOGIA INTERVENTO
|
LIMITE DI SPESA
|
PERIODO
|
8
|
Interventi sullinvolucro di parti comuni
degli edifici condominiali esistenti
|
Quota parte di (40.000 euro per il numero
di unità immobiliari che compongono
ledificio)
|
Dal 2017 al 31 dicembre 2021
|
9
|
Interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali
esistenti
|
Quota parte di (40.000 euro per il numero
di unità immobiliari che compongono
ledificio)
|
Dal 2017 al 31 dicembre 2021
|
 |
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL80
E DELL85 PER CENTO
|
CODICE
|
TIPOLOGIA INTERVENTO
|
LIMITE DI SPESA
|
PERIODO
|
10
|
Interventi su parti comuni di edifici condominiali
volti alla riqualificazione energetica e riduzione
di una classe del rischio sismico
|
Quota parte di (136.000 euro per il numero
di unità immobiliari che compongono
ledificio)
|
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
|
11
|
Interventi su parti comuni di edifici condominiali
volti alla riqualificazione energetica e riduzione
di due classi del rischio sismico
|
Quota parte di (136.000 euro per il numero
di unità immobiliari che compongono
ledificio)
|
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
|
 |
INTERVENTI PER I QUALI
SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO
|
CODICE
|
TIPOLOGIA INTERVENTO
|
LIMITE DI DETRAZIONE
|
LIMITE DI SPESA
|
PERIODO
|
12
|
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive
di infissi
|
60.000
(alla formazione concorrono anche le spese
indicate con il codice 2 e riferite allo
stesso immobile)
|
|
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
|
13
|
Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione almeno
pari alla classe A
|
30.000
(alla formazione concorrono anche le spese
indicate con il codice 4 e riferite allo
stesso immobile)
|
|
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
|
5
|
Acquisto e posa in opera di schermature solari
di cui allallegato M del d.lgs. 311/2006
|
60.000
|
120.000
|
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
|
6
|
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale a biomasse
|
30.000
|
60.000
|
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
|
 |
INTERVENTI PER I QUALI E POSSIBILE RICHIEDERE
IL SUPERBONUS
Per indicazioni sul Superbonus, si rimanda la paragrafo
dedicato nella sezione IIIA.

1 Interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi
diretti alla riduzione del fabbisogno di energia
primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi
a un uso standard delledificio, che permettono
di conseguire un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale non superiore ai
valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo
economico dell11 marzo 2008 - Allegato A.
Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione
o linstallazione di climatizzatori invernali
anche con generatori di calore non a condensazione,
con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento,
con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione,
rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi
di coibentazione che non hanno le caratteristiche
richieste per la loro inclusione negli interventi
descritti ai punti successivi;
2 Interventi sullinvolucro
degli edifici esistenti. Sono gli interventi
su edifici esistenti o parti di essi relativi a
strutture opache verticali (pareti), orizzontali
(coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera
di materiale coibente, materiale ordinario, nuove
finestre comprensive di infissi, miglioramento termico
di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione
dellelemento costruttivo a condizione che
siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m2K, definiti nellallegato
B del decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto
6 gennaio 2010.
 |
ATTENZIONE |
Dallanno
dimposta 2018 gli interventi relativi
allacquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi vanno indicati
con il codice 12, con detrazione al 50% |
|
3 Installazione di pannelli solari.
Sono gli interventi per linstallazione di
pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione,
bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici
utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso
domestico;
4 Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale. Sono gli interventi di sostituzione,
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione.
Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori
di sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati
di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti
geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio
2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione
di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. Dallanno dimposta 2018 vi
rientrano anche gli interventi finalizzati alla
sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi
e le spese sostenute per lacquisto e posa
in opera di generatori daria calda a condensazione.
Dallanno dimposta 2018 non è
più possibile fruire dellagevolazione
per la sostituzione con caldaie a condensazione
di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi
alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno
pari alla classe A vanno indicati con il codice
13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a
condensazione almeno pari alla classe A e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti
possono continuare a essere indicati con il codice
4;
5 Acquisto e posa in opera di schermature
solari. Sono gli interventi effettuati fino
al 31 dicembre 2017 per lacquisto e la posa
in opera delle schermature solari a protezione di
una superficie vetrata, applicate in modo solidale
con linvolucro edilizio e non liberamente
montabili e smontabili dallutente. Possono
essere applicate, rispetto alla superficie vetrata,
allinterno, allesterno o integrate purché
siano mobili e tecniche. Non fruiscono
dellagevolazione le schermature solari autonome
(aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte
a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge
n. 63 del 2013, come modificato dallart. 1,
comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi
effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la
percentuale del 50 per cento;
6 Acquisto e posa in opera di impianti
di climatizzazione invernale a biomasse. Sono
gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017
per lacquisto e la posa in opera di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
(art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del
2013, come modificato dallart. 1, comma 74,
della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati
dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale
del 50 per cento;
7 Acquisto, installazione e messa
in opera di dispositivi multimediali per controllo
da remoto. Sono gli interventi per lacquisto,
installazione e messa in opera di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento
e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione
delle unità abitative, che garantiscono un
funzionamento efficiente degli impianti, nonché
dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi
devono, in particolare:
mostrare attraverso canali multimediali i
consumi energetici, mediante la fornitura periodica
dei dati;
mostrare le condizioni di funzionamento correnti
e la temperatura di regolazione degli impianti;
consentire laccensione, lo spegnimento
e la programmazione settimanale degli impianti da
remoto.
La detrazione spetta con riferimento alle spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05
ottobre 2020, ha previsto che limporto della
detrazione per lacquisto, installazione e
messa in opera di dispositivi multimediali per controllo
da remoto non può essere superiore a 15.000
euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;
8 Interventi sullinvolucro
di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.
Sono interventi di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condominiali che interessino
linvolucro delledificio con unincidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda delledificio medesimo;
9 Interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali
esistenti. Sono interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali
finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità
media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo
economico del 26 giugno 2015;
10 Interventi sulle parti comuni
di edifici di riqualificazione energetica e misure
antisismiche con passaggio ad una classe di rischio
inferiore. Sono interventi su parti comuni di
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche
1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
che determinano il passaggio ad una classe di rischio
inferiore;
11 Interventi sulle parti comuni
di edifici di riqualificazione energetica e misure
antisismiche con passaggio a due classi di rischio
inferiore. Sono interventi su parti comuni di
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche
1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
che determinano il passaggio a due classi di rischio
inferiore;
12 Acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi;
13 Acquisto e posa in opera di caldaie
a condensazione. Sono interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A;
14 Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.
Sono gli interventi di acquisto e posa in opera
di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti. Per poter beneficiare della detrazione
gli interventi devono condurre a un risparmio di
energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;
15 Bonus facciate. Sono gli
interventi sulle strutture opache della facciata
influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10 per cento dellintonaco
della superficie disperdente lorda complessiva delledificio
di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili
strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone
A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968,
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Gli
interventi devono rispettare:
i requisiti minimi previsti
dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico
del 26 giugno 2015 (decreto requisiti minimi)
che definiscele modalità di applicazione
della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici, ivi incluso lutilizzo delle
fonti rinnovabili,nonché le prescrizioni
e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche
degli edifici e delle unità immobiliari;
i valori limite di trasmittanza termica delle
strutture componenti linvolucro edilizio stabiliti
dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico
dell11 marzo 2008 (tabella 2 dellallegato
B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio
2010.
Per godere del bonus è comunque necessario
che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture
opache verticali da rispettare siano quelli inferiori
tra i valori indicati nellAllegato B alla
Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli
riportati nellappendice B allallegato1
del decreto 26 giugno 2015.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi
effettuati sulle facciate interne delledificio,
se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
16 Acquisto, installazione e messa
in opera di dispositivi multimediali per controllo
da remoto con limite spesa. Sono gli interventi
per lacquisto, installazione e messa in opera
di dispositivi multimediali per il controllo da
remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione
di acqua calda e/o climatizzazione delle unità
abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente
degli impianti, nonché dotati di specifiche
caratteristiche di cui al codice 7 a
cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro
di cui al decreto interministeriale del 6 agosto
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246
del 05 ottobre 2020.
30 Intervento di isolamento termico
che interessano linvolucro delledificio
con unincidenza superiore al 25% effettuati
sugli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari in edifici plurifamiliari. Sono
gli interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
linvolucro delledificio con unincidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda delledificio o dellunità
immobiliare situata allinterno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente
e disponga di uno o più accessi autonomi
dallesterno;
31 Intervento di isolamento termico
che interessano linvolucro delledificio
con unincidenza superiore al 25% effettuati
su unità immobiliari facenti parte di condomini.
Sono gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano linvolucro delledificio
con unincidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda delledificio;
32 Interventi sulle parti comuni
degli edifici per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti. Sono
gli interventi sulle parti comuni degli edifici
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
allinstallazione di impianti fotovoltaici
connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma
5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi
sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato
art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione
o a collettori solari, nonché, esclusivamente
per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per linottemperanza
dellItalia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, lallaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dellarticolo
2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102;
33 Interventi sugli edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti. Sono gli interventi sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
situate allinterno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dallesterno
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del
18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
allinstallazione di impianti fotovoltaici
connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma
5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi
sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato
art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione,
a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del
10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015
per linottemperanza dellItalia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con
caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con
i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro dellambiente e della tutela del
territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per linottemperanza dellItalia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
lallaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente,
definiti ai sensi dellarticolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102.
CASELLA Anno (E61– E62)
Indicare l’anno in cui sono state sostenute
le spese.
CASELLA Periodo 2013 (E61–
E62)
Questa colonna deve essere compilata solo se le
spese sono state sostenute nel 2013.
Indicare uno dei seguenti codici:
1. spese sostenute dal 1° gennaio al
5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
2. spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre
2013 (detrazione del 65%).
CASELLA Casi particolari (E61–
E62)
Indicare in questa casella il codice:
1. per spese sostenute per lavori iniziati
dal 2009 al 2020 e ancora in corso nel 2021;
2. nel caso in cui le spese sostenute riguardino
un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in
donazione nel 2021;
3. nel caso in cui siano presenti entrambe
le ipotesi descritte nei codici 1 e
2.
CASELLA Periodo 2008 - Rideterminazione
rate (E61– E62)
La colonna 4 è riservata ai contribuenti
che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto
in donazione o ereditato un immobile, oggetto di
lavori di riqualificazione energetica esclusivamente
nel corso del 2008 e che hanno rideterminato o intendono
rideterminare il numero delle rate. La detrazione
potrà essere rideterminata solo in dieci
rate.
In questa colonna deve essere riportato il numero
delle rate in cui è stata inizialmente ripartita
la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal
quale limmobile è stato ereditato o
acquistato).
CASELLA 110% (E61– E62)
Barrare per le spese sostenute dal 1° luglio
2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli
interventi c.d. trainati individuati dai codici:
da 2, a 7 e da 12
a 14 e '16' e sempreché tali
interventi siano stati eseguiti congiuntamente a
uno degli interventi c.d. trainanti, individuati
dai codici 30, 31, 32 e
33.
CASELLA Numero rata (E61–
E62)
Indicare il numero della rata di cui si intende
fruire: per lanno 2021 indicare 1,
per il 2020 indicare 2, ecc.
CASELLA Importo spesa (E61–
E62)
Indicare lintero importo delle spese sostenute
entro i limiti previsti.
CASELLA Maggiorazione sisma
(E61– E62)
Barrare la casella se in colonna 1 sono indicati
i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30,
31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire
dellaumento del limite di spesa del 50 per
cento.
Sezione V – Detrazione
per gli inquilini con contratto di locazione
RIGO E71 Inquilini di alloggi
adibiti ad abitazione principale
Questo rigo può essere utilizzato dai contribuenti
che:
-
hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione
per immobili utilizzati come abitazione principale
ai sensi della L.431 del 1998;
-
hanno stipulato o rinnovato il contratto secondo
quanto disposto dallart.2, c. 3, e dallart.4,
commi 2 e 3, della L. 431 del 1998 (canoni convenzionali);
-
hanno un età compresa fra i 20
e i 30 anni e hanno stipulato un contratto di
locazione ai sensi della L.431 del 1998. In
tal caso è necessario che labitazione
principale sia diversa da quella dei genitori
o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
La detrazione spetta per i primi tre anni della
stipula del contratto e, pertanto, se questo
è stato stipulato nel 2021 la detrazione
potrà essere fruita anche per il 2022
e il 2023.
CASELLA Tipologia (E71)
Nella colonna 1 (tipologia) indicare il codice:
1 ise il contribuente ha stipulato o rinnovato
ai sensi della L. 431 del 1998 contratti di locazione
di immobili utilizzati come abitazione principale.
 |
Detrazione
d’imposta
|
Reddito
complessivo
|
300 euro
|
inferiore a
15.493,71 euro
|
150 euro
|
compreso tra
15.493,71 e 30.987,41 euro
|
Nessuna
|
superiore ai
30.987,41 euro
|
 |
|
 |
ATTENZIONE |
La risoluzione
n.200/E del 16/05/08 specifica che:
- i contratti stipulati PRIMA dellentrata
in vigore della Legge 9 dicembre 1998,
n.431, ai sensi della Legge 27 luglio
1978, n.392 o ai sensi della Legge 8 agosto
1992, n.359 e automaticamente prorogati
per gli anni successivi, si ritengono
rinnovati ai sensi della Legge 431/1998
in virtù di quanto disposto dal
comma 6 dellart.2 della medesima
legge I contratti locazione stipulati
prima della data di entrata in vigore
della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma
1 del presente articolo;
- i contratti stipulati DOPO lentrata
in vigore della Legge 9 dicembre 1998,
n.431, senza che in essi le parti facciano
alcun riferimento alla legge 431/1998
oppure in cui le parti si riferiscano
a normative previgenti (Legge 392/1978
oppure Legge 359/1992) sono da considerarsi
disciplinati dalla Legge 431/1998 anche
se le relative disposizioni non sono espressamente
menzionate, in considerazione del fatto
che il contenuto del contratto, per quanto
lasciato alla libera disponibilità
delle parti, non può mai essere
contra legem. |
|
2 se il contribuente ha stipulato o rinnovato
il contratto secondo quanto disposto dall’art.
2, c. 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3, della
L. 431 del 1998 (canoni convenzionali).
 |
Detrazione
d’imposta
|
Reddito
complessivo
|
495,80 euro
|
inferiore a
15.493,71 euro
|
247,90 euro
|
compreso tra
15.493,71 e 30.987,41 euro
|
Nessuna
|
superiore ai
30.987,41 euro
|
 |
|
3 se il contribuente ha un età compresa
tra i 20 e i 30 anni e ha un contratto di locazione
ai sensi della L. 431 del 1998.
 |
Detrazione
d’imposta
|
Reddito
complessivo
|
991,60 euro
|
inferiore a
15.493,71 euro
|
Nessuna
|
superiore ai
15.493,71 euro
|
 |
|
 |
ATTENZIONE |
Nel reddito
complessivo, da considerare per lattribuzione
della detrazione, è compreso anche
il reddito dei fabbricati assoggettato
alla cedolare secca sulle locazioni. |
|
Questa detrazione spetta solo per i primi tre anni
dalla stipula del contratto. Così, il contratto
viene firmato nellanno 2021, si potrà
beneficiare della detrazione per gli anni dimposta
2021, 2022, 2023.
 |
ATTENZIONE |
Le detrazioni
per canoni di locazione non sono cumulabili
ma il contribuente ha diritto di scegliere
quella a lui più favorevole. Tuttavia,
se il contribuente può beneficiare
di più detrazioni, trovandosi nello
stesso anno in situazioni differenti potrà
compilare più righi E71, utilizzando
più modelli. In questo caso il
numero dei giorni indicati nelle colonne
2 dei righi non devono essere superiori
a 365. |
|
CASELLA Giorni (E71)
Nella colonna 2 indicare il numero dei
giorni nei quali l’unità immobiliare locata
è stata effettivamente adibita ad abitazione principale
CASELLA Percentuale (E71)
Nella colonna 3 indicare la percentuale
di detrazione spettante. Se il contratto è intestato
a una persona sarà 100%; se gli intestatari sono
due sarà 50%.
Se nel corso dell’anno fosse variata la percentuale
di spettanza della detrazione occorrerà compilare
per ognuna di esse un rigo E71. In questo caso la
somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi
righi non può essere superiore a 365.
CASELLA Lavoratori dipendenti
che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
(E72)
Questo rigo deve essere compilato dai lavoratori
dipendenti che hanno trasferito la propria residenza
nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della
detrazione e che siano titolari di qualsiasi tipo
di contratto di locazione per unità immobiliari
adibite ad abitazione principale da loro stessi
e situate nel nuovo comune di residenza, che deve
essere distante non meno di Km. 100 dal precedente
e comunque al di fuori della propria regione.
Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni
dal trasferimento della residenza. Così,
un contribuente che ha trasferito la propria residenza
nel mese di ottobre 2018, potrà beneficiare
della detrazione per gli anni dimposta 2018,
2019 e 2021.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti
anche se la variazione di residenza è
la conseguenza di un contratto di lavoro
appena stipulato. Sono esclusi i percettori
di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente. |
|
 |
ATTENZIONE |
Qualora
nel corso del periodo di spettanza della
detrazione il contribuente cessi di essere
lavoratore dipendente, perde il diritto
alla detrazione a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello nel
quale non sussiste più tale qualifica. |
|
Inserire:
nella colonna 1 il numero dei giorni
nei quali lunità immobiliare locata
è stata adibita ad abitazione principale;
nella colonna 2 la percentuale di
spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto
di locazione sia intestato a più soggetti.
In questo caso la percentuale da indicare va determinata
facendo riferimento solo agli intestatari del contratto
che siano effettivamente lavoratori dipendenti.
Qualora nel corso dellanno sia variata la
percentuale di spettanza della detrazione occorre
compilare per ognuna di esse un rigo E72. In tal
caso la somma dei giorni indicati nella colonna
2 dei diversi righi non può essere superiore
a 365.
 |
Detrazione
d’imposta
|
Reddito complessivo
|
991,60 euro
|
inferiore a 15.493,71
euro
|
495,80 euro
|
compreso tra 15.493,71
e 30.987,41 euro
|
Nessuna
|
superiore ai 30.987,41
euro
|
 |
Sezione VI – Altre detrazioni
d'imposta
CASELLA Detrazione per spese
di mantenimento dei cani guida (E81)
Ai proprietari dei cani guida spetta per
il loro mantenimento una detrazione forfetaria di
516,46 euro, a prescindere dalla documentazione
della spesa effettivamente sostenuta.
Chi può usufruire di questa detrazione deve barrare
la casella del rigo E81.
 |
ATTENZIONE |
La detrazione
spetta esclusivamente al soggetto non
vedente e non anche alle persone di cui
risulta fiscalmente a carico. |
|
CASELLA Altre detrazioni (E83)
Indicare il
-
codice 1 per le borse di studio assegnate
dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e Bolzano. Per usufruire della detrazione
è necessario che i beneficiari abbiano
deciso di avvalersi della detrazione al momento
della richiesta della stessa;
-
codice 2 per limporto delle donazioni
effettuate allente Ospedale Galliera
di Genova finalizzate allattività
del Registro nazionale dei donatori di midollo
osseo. Il soggetto che presta lassistenza
fiscale riconoscerà la presente nei limiti
del 30% dellimposta dovuta;
-
codice 3: credito dimposta
Vacanze
Va indicato il 20% dellimporto riconosciuto
o, se la vacanza è costata meno, il 20%
dellimporto pagato solo se il credito
dimposta Vacanze è stato fruito
entro il 31 dicembre 2021.
 |
ATTENZIONE |
Se limporto
della detrazione è stato indicato
nel modello 730/2021 o nel modello REDDITI
PF1, il rigo non può essere compilato. |
|
Limporto massimo della detrazione spettante
è indicato nellapplicazione per dispositivi
mobili denominata IO, che è stata utilizzata
per effettuare la richiesta del credito.
Le informazioni relative allimporto della
detrazione effettivamente spettante (e dello sconto
fruito) sono disponibili nel Cassetto fiscale
dellutilizzatore del credito dimposta
Vacanze, che può anche essere diverso dal
soggetto che ha effettuato la richiesta.
La detrazione può essere fatta valere solo
da chi ha utilizzato il credito dimposta Vacanze,
che deve essere lintestatario della fattura.
Tale detrazione può essere fatta valere fino
a concorrenza dellimposta dovuta e, in caso
di incapienza, la detrazione non fruita non potrà
essere riportata negli anni successivi, né
chiesta a rimborso.
Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato
allAgenzia delle Entrate un importo diverso
da quello effettivamente sostenuto, il contribuente
indicherà in colonna 2 limporto della
detrazione effettivamente spettante.
Lammontare da indicare in colonna 2 non può
essere superiore a 100 euro;
-
codice 4 deve essere indicato limporto
del credito dimposta Vacanze non spettante,
totalmente o parzialmente, e che è stato
fruito, sotto forma di sconto per il pagamento
del soggiorno.
|